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Document 61996CJ0288

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Garanzia su credito per il funzionamento - Criterio di valutazione - Situazione dell'impresa rispetto al mercato dei capitali

    [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

    2. Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio della concorrenza - Aiuti al funzionamento - Garanzia su un mutuo bancario destinato a finanziare spese generali di gestione

    [Trattato CE, art. 92, nn. 1 e 3 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 3, CE)]

    3. Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Attuazione di un regime di aiuti in un settore determinato - Regole per il settore della pesca enunciate dalla Commissione con linee direttrici - Efficacia vincolante

    [Trattato CE, art. 93, n. 1 (divenuto art. 88, n. 1, CE)]

    4. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune - Obbligo di motivazione - Portata - Decisione basata su linee direttrici

    [Trattato CE, artt. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), 93, n. 3, e 190 (divenuti artt. 88, n. 3, CE e 253 CE)]

    5. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione - Esame dei progetti di aiuti - Portata

    [Trattato CE, art. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE)]

    Massima

    1. Per stabilire in quale misura una garanzia su un credito per il funzionamento abbia natura di aiuto di Stato, va applicato il criterio basato sulle possibilità per l'impresa di ottenere il prestito sul mercato dei capitali in mancanza di tale garanzia.

    Così, qualora, tenuto conto della situazione finanziaria precaria di un'impresa, nessun istituto di credito accetterebbe di prestarle denaro senza una garanzia dello Stato, l'importo complessivo del mutuo garantito da essa ottenuto dev'essere considerato un aiuto.

    ( v. punti 30-31 )

    2. Gli aiuti che corrispondono alle tipiche spese generali di funzionamento che un'impresa deve sostenere per svolgere le sue normali attività sono aiuti al funzionamento. In particolare, costituisce un aiuto al funzionamento una garanzia accordata da un'autorità regionale su un mutuo bancario destinato al finanziamento delle tipiche spese generali di funzionamento di un'impresa.

    Gli aiuti al finanziamento falsano, per loro stessa natura, la concorrenza e non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE).

    ( v. punti 49, 77-78, 90 )

    3. La Commissione può imporsi orientamenti per l'esercizio dei suoi poteri di valutazione mediante atti quali delle linee direttrici, nella misura in cui tali atti contengono norme indicative sull'orientamento da seguire da parte di detta istituzione e non derogano a norme del Trattato.

    Le linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura si basano sull'art. 93, n. 1, del Trattato (divenuto art. 88, n. 1, CE). Pertanto, esse costituiscono un elemento dell'obbligo di cooperazione regolare e periodica, al quale né la Commissione né uno Stato membro possono sottrarsi.

    ( v. punti 62, 64 )

    4. L'obbligo di motivazione dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, quali il contenuto dell'atto e la natura dei motivi invocati. In materia di aiuti di Stato, il fatto che una decisione che constati l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune si basi su linee direttrici per l'esame degli aiuti nel settore interessato può avere un particolare significato per quanto concerne il contenuto dell'obbligo di motivazione.

    Nel caso di una decisione della Commissione che constata l'incompatibilità con il mercato comune di un aiuto nel settore della pesca, dal momento che la Commissione ha constatato che il provvedimento costituisce un aiuto al funzionamento, non è più necessario spiegare perché un simile aiuto falsi la concorrenza, in quanto le linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura stabiliscono che siffatta conclusione è propria dell'esistenza di un aiuto al funzionamento.

    ( v. punti 83-85 )

    5. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche se non vi è una normativa specifica. In tema di esame di aiuti da parte della Commissione, tale principio esige che lo Stato membro di cui trattasi sia posto in grado di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista sulle osservazioni presentate dai terzi interessati, conformemente all'art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE). Qualora lo Stato membro non sia stato posto in grado di commentare tali osservazioni, la Commissione non può prenderle in considerazione nella decisione contro detto Stato.

    Tuttavia, siffatta violazione dei diritti della difesa comporta un annullamento soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

    ( v. punti 99-101 )

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