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Dokument 61996CJ0266

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

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    1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Procedimento non in contraddittorio - Legittimazione al rinvio - Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto

    (Trattato CE, art. 177)

    2 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente priva di pertinenza

    (Trattato CE, art. 177)

    3 Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d'effetto equivalente - Normativa nazionale che impone alle imprese di trasporto marittimo stabilite in un altro Stato membro di ricorrere ai servizi dei gruppi di ormeggiatori locali - Ammissibilità - Presupposti

    (Trattato CE, art. 30)

    4 Concorrenza - Regole comunitarie - Obblighi degli Stati membri - Normativa nazionale che conferisce a imprese stabilite nello Stato il diritto esclusivo di assicurare un servizio di ormeggio - Compatibilità - Presupposti

    (Trattato CE, artt. 5, 85, 86 e 90)

    5 Trasporti - Trasporti marittimi - Libera prestazione dei servizi - Normativa nazionale che impone alle imprese di trasporto marittimo stabilite in un altro Stato membro di ricorrere ai servizi dei gruppi di ormeggiatori locali - Ammissibilità - Presupposti

    [Trattato CE, artt. 56 e 59; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/86]

    Massima

    1 L'art. 177 del Trattato non subordina la competenza della Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale. Tuttavia è necessario anche, nell'ambito di un procedimento non in contraddittorio, che il giudice nazionale presenti alla Corte un'esposizione dettagliata e completa del contesto di fatto e di diritto.

    2 Nell'ambito del procedimento pregiudiziale ex art. 177 del Trattato spetta unicamente ai giudici nazionali che sono investiti della controversia e che devono assumersi la responsabilità della decisione giudiziaria valutare, tenuto conto della peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nel processo a quo.

    3 L'art. 30 del Trattato non osta alla normativa di uno Stato membro che imponga alle imprese di trasporto marittimo stabilite in un altro Stato membro, le cui navi fanno scalo nei porti del primo Stato membro, di fare ricorso, versando un corrispettivo superiore al costo effettivo del servizio reso, ai servizi dei gruppi di ormeggiatori locali titolari di concessioni esclusive, in quanto una tale normativa non fa alcuna distinzione secondo l'origine delle merci trasportate, non si propone di disciplinare gli scambi di merci con gli altri Stati membri e gli effetti restrittivi che essa potrebbe produrre sulla libera circolazione delle merci sono troppo aleatori e indiretti perché l'obbligo da essa sancito possa essere considerato atto ad ostacolare il commercio tra Stati membri.

    4 Il combinato disposto degli artt. 5, 85, 86 e 90, n. 1, del Trattato non osta ad una normativa di uno Stato membro

    - che conferisce ad imprese stabilite in questo Stato il diritto esclusivo di assicurare il servizio di ormeggio,

    - che impone il ricorso a questo servizio per un prezzo che, oltre al costo effettivo delle prestazioni, comprende il supplemento che il mantenimento di un servizio universale di ormeggio comporta, e

    - che prevede tariffe differenti a seconda dei porti per tener conto delle caratteristiche proprie di ciascuno di questi porti, in quanto, da un lato, le imprese interessate sono state effettivamente incaricate dallo Stato membro della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato e sono soddisfatte le altre condizioni di applicazione di questa norma e, dall'altro, non risulta l'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato.

    5 Le disposizioni del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, e dell'art. 59 del Trattato non ostano alla normativa di uno Stato membro che imponga alle imprese di trasporto marittimo stabilite in un altro Stato membro, quando le loro navi fanno scalo nei porti del primo Stato membro, di far ricorso contro corrispettivo ai servizi dei gruppi di ormeggiatori locali titolari di concessioni esclusive, in quanto, da un lato, una tale normativa non comporta alcuna discriminazione palese o dissimulata incompatibile con tali disposizioni e, dall'altro, anche se essa costituisse un ostacolo alla libera prestazione del servizio di ormeggio o dei servizi di trasporto marittimo, nella prima ipotesi, sarebbero soddisfatte le condizioni di applicazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato e, nella seconda, la normativa sarebbe giustificata da considerazioni di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 56 del Trattato.

    Üles