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Document 61996CJ0116

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva - Prestazioni di servizi - Determinazione del luogo di collegamento a fini impositivi - Prestazione di trasporto internazionale di passeggeri su base forfettaria - Suddivisione del corrispettivo globale della prestazione tra gli Stati membri interessati in proporzione alle distanze percorse nei rispettivi territori - Applicazione di altri criteri di suddivisione - Esclusione

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 9, n. 2, lett. b)]

Massima

L'art. 9, n. 2, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi di una prestazione di trasporto internazionale forfettaria di passeggeri, il corrispettivo globale di detta prestazione dev'essere suddiviso, per la determinazione della frazione di trasporto imponibile in ciascuno degli Stati membri interessati, in ragione delle distanze ivi percorse, ad esclusione di ogni altro criterio di suddivisione.

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