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Document 61996CJ0022

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Reti transeuropee - Fissazione di orientamenti - Azioni necessarie per garantire l'interoperabilità delle reti - Sostegni finanziari - Decisione del Consiglio relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità - Base giuridica - Art. 129 D del Trattato - Annullamento a causa del ricorso all'art. 235 - Effetti nel tempo

    (Trattato CE, artt. 129 B, 129 C, 129 D, 174 e 235; decisione del Consiglio 95/468)

    Massima

    Non soltanto l'obiettivo della decisione 95/468, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA), s'inserisce nel quadro di una finalità rientrante nell'art. 129 B del Trattato, relativo alla costituzione ed allo sviluppo di reti transeuropee, ma il contenuto stesso della decisione si colloca nel contesto di tale sviluppo. Dato inoltre che i provvedimenti da essa previsti rientrano nell'art. 129 C, n. 1, primo, secondo e terzo trattino, del Trattato, relativi, rispettivamente, agli orientamenti da stabilire nel settore in questione, all'interoperabilità delle reti ed al sostegno finanziario comunitario, la decisione avrebbe dovuto essere adottata conformemente all'art. 129 D. La decisione 95/468 dev'essere annullata in quanto adottata a torto sul fondamento dell'art. 235, di cui è ammesso avvalersi quale base giuridica di un atto soltanto nel caso in cui nessun'altra disposizione del Trattato attribuisca alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per l'emanazione dell'atto medesimo.

    Tuttavia, al fine di evitare un'interruzione nelle azioni intraprese e per importanti motivi di certezza del diritto, analoghi a quelli che vengono in rilievo in caso di annullamento di taluni regolamenti, la Corte ritiene di poter esercitare il potere espressamente conferitole dall'art. 174, secondo comma, del Trattato in caso di annullamento di un regolamento e di poter decidere di conservare gli effetti dei provvedimenti di attuazione già adottati dalla Commissione sulla base della decisione annullata.

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