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Document 61995TO0011

    Massime dell’ordinanza

    Causa T-11/95

    BP Chemicals Ltd

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Intervento — Regime linguistico — Documenti allegati redatti in una lingua diversa dalla lingua processuale — Domanda di deroga all'obbligo di traduzione»

    Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 26 giugno 1996   II-601

    Massime dell'ordinanza

    Procedura – Regime linguistico – Oggetto – Fase scritta del procedimento – Obbligo delle altre parti di produrre una traduzione nella lingua processuale scelta dalla ricorrente dei documenti allegati alle loro memorie – Deroghe – Presupposti

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 35)

    Risulta dall'art. 35, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale, in primo luogo, che la ricorrente ha il diritto di scegliere la lingua processuale e, in secondo luogo, che tutti i documenti allegati alle memorie delle altre parti, comprese le parti intervenienti, devono in linea di principio essere tradotti nella lingua processuale. Tali disposizioni hanno il particolare scopo di tutelare la posizione di una parte che intende contestare la legalità di un atto amministrativo adottato dalle istituzioni comunitarie, indipendentemente dalla lingua usata a tal fine dall'istituzione di cui trattasi, segnatamente durante il procedimento precontenzioso.

    Alla luce di quanto sopra, anche se considerazioni diverse possono essere tenute presenti per quanto riguarda la fase orale, la lingua processuale prescelta dalla ricorrente deve essere strettamente rispettata durante la fase scritta dinanzi al Tribunale. Solo in circostanze eccezionali si può derogare, ai sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura, alla norma di cui all'art. 35, n. 3, secondo comma, in base alla quale qualsiasi documento prodotto o allegato e redatto in una lingua diversa deve essere accompagnato da una traduzione nella lingua processuale.

    Non può fruire di una siffatta deroga una parte interveniente che, per chiederla, adduca argomenti che non consentono di concludere che, in mancanza di deroga, si arrecherebbe pregiudizio ai loro diritti nel corso della fase scritta.

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