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Document 61995TJ0169

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

6 maggio 1997

Causa T-169/95

Agustín Quijano

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Congedo di malattia — Certificato medico — Visita medica di controllo — Risultanze in contrasto con il certificato medico»

Testo completo in francese   II-273

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di una decisione del 21 settembre 1994, con la quale la Commissione ha considerato irregolare un'assenza del ricorrente dall'8 al 23 agosto 1994 e ha imputato dieci giorni sulla durata del suo congedo annuo.

Esito:

Annullamento.

Sunto della sentenza

Il ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione di grado LA 4 in forza presso il servizio di traduzione a Lussemburgo, si sottoponeva, durante l'anno 1994, ad un trattamento medico nel contesto del quale era autorizzato a recarsi a Bruxelles due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, per farsi visitare dal suo medico curante. Nel luglio 1994 il ricorrente inviava alla convenuta un certificato del suo medico curante, in data lunedì 18 luglio 1994, che attestava la sua incapacità al lavoro per il periodo dal lunedì 25 luglio al venerdì 19 agosto compresi, nonché una domanda di autorizzazione a soggiornare fuori della sua sede di sei-vizio.

Con lettera raccomandata del 1o agosto 1994 il medico fiscale in Lussemburgo dell'istituzione convenuta lo convocava per una visita di controllo. Quest'ultima si svolgeva presso il servizio medico della Commissione a Lussemburgo venerdì 5 agosto 1994. Lo stesso giorno il medico fiscale redigeva un referto per il medico responsabile del servizio medico della Commissione a Lussemburgo, nel quale dichiarava che il riposo prescritto dal medico curante non era giustificato e che egli aveva invitato il ricorrente a riprendere la sua attività. Il ricorrente riprendeva servizio martedì 23 agosto 1994.

Con nota in data 21 settembre 1994 l'autorità che ha il potere di nomina (ľ«APN»), informava il ricorrente della sua decisione di considerare irregolare la sua assenza dall'8 al 23 agosto e di imputare dieci giorni sulla durata del suo congedo annuo, in conformità dell'art. 60 dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»).

Sul merito

Sul primo motivo, fondato su una violazione dell'art. 25 dello Statuto e del diritto alla difesa

Ai sensi dell'art. 60, primo comma, dello Statuto, «salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico» e «ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato» (punto 37).

Ai sensi dell'art. 59, n. 1, primo comma, dello Statuto, «il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio, beneficia di diritto di un congedo di malattia». Spetta quindi all'interessato fornire la prova di un siffatto impedimento, ma la presentazione di un certificato medico fa sorgere una presunzione di regolarità dell'assenza (punto 38).

Riferimento: Corte 27 aprile 1989, causa 271/87, Fedeli/Parlamento (Race. pag. 993, pubblicazione sommaria)

L'amministrazione non può negare la validità di tale certificato medico e può concludere per l'irregolarità dell'assenza del dipendente interessato solo se essa lo ha in precedenza sottoposto, a norma dell'art. 59, n. 1, secondo comma, dello Statuto, ad un controllo medico le cui risultanze producono i loro effetti amministrativi solo a partire dalla data del controllo stesso (punto 39).

Riferimento: Corte 19 giugno 1992, causa C-18/91 P, V./Parlamento (Race. pag. I-3997, punto 34); Tribunale 26 gennaio 1995, causa T-527/93, O/Commissione (Race. PI pag. II-29, punto 36); Tribunale 20 novembre 1996, causa T-135/95, Z/Commissione (Race. PI pag. II-1413, punto 32)

Una volta avvenuta l'inversione della presunzione di validità del certificato medico a seguito della visita medica di controllo, il dipendente interessato è tenuto a riprendere il lavoro, a meno che non contesti a sua volta le risultanze della detta visita medica di controllo (punto 40).

La Commissione non è quindi tenuta ad adottare, dopo la visita medica di controllo, una decisione con cui si imponga all'interessato la ripresa del lavoro (punto 41).

Tuttavia l'assenza dell'interessato può essere considerata irregolare, a seguito della visita medica di controllo, solo se egli è stato debitamente informato del referto del medico fiscale e se è stato messo in condizione di contestarlo. Infatti, se così non fosse, il dipendente interessato non sarebbe in grado né di sapere che la validità del suo certificato medico è contestata, con le conseguenze che ne derivano quanto all'obbligo di riprendere il lavoro, né di esercitare il suo diritto alla difesa. Tenuto conto della presunzione di regolarità inerente al certificato medico, l'onere della prova di tale informazione grava, in caso di contestazione, sull'istituzione interessata (punto 43).

Applicato al procedimento di controllo medico previsto dall'art. 59 dello Statuto, il principio del rispetto del diritto alla difesa — che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo, e che dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi — impone che l'interessato, eventualmente assistito dal suo medico curante, sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulle risultanze della visita medica di controllo e di contestarne, se del caso, la fondatezza (punto 44).

Riferimento: Corte 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione (Race, pag. I-2885, punto 39); Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestale a. (Race. pag. I-5373, punto 21)

Poiché il sindacato giurisdizionale successivamente esercitato dal giudice comunitario non si estende alle valutazioni cliniche propriamente dette, spetta all'APN stabilire, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, la procedura da seguire in caso di contestazioni di ordine clinico mosse dall'interessato o dal suo medico curante, fermo restando che, nell'ipotesi in cui l'irregolarità del certificato medico redatto da quest'ultimo sia confermata, gli effetti amministrativi della visita medica di controllo decorrerebbero dalla data in cui quest'ultima ha avuto luogo (punto 45).

Riferimento: V./Parlamento, citata; Tribunale 9 giugno 1994, causa T-94/92, X/Commissione (Race. PI pag. II-481, punto 40); Tribunale 23 febbraio 1995, causa T-535/93, F/Consiglio (Race. PI pag. II-163, punto 50); Tribunale21 marzo 1996, causaT-376/94, Otten/Commissione (Race. PI pag. II-401, punto 47)

Qualora la validità del certificato medico sia contestata dal medico fiscale, il principio di buona amministrazione impone altresì che l'interessato sia chiaramente invitato a riprendere il lavoro, in particolare al fine di evitare ogni malinteso quanto all'applicazione eventuale dell'art. 60, seconda e terza frase, dello Statuto (punto 46).

Nella fattispecie, è giocoforza constatare che non è stato sufficientemente provato sul piano giuridico che, in esito alla visita di controllo del 5 agosto 1994, il medico fiscale dell'istituzione convenuta abbia debitamente informato il ricorrente del suo referto e lo abbia invitato a riprendere immediatamente la sua attività (punto 53).

In ogni caso, anche supponendo che il ricorrente sia stato pienamente messo al corrente delle risultanze della visita medica di controllo e invitato a riprendere il lavoro, risulta dalle dichiarazioni del rappresentante della convenuta all'udienza del 21 novembre 1996, confermate dal medico fiscale in risposta ad un quesito del Tribunale, che il ricorrente non è stato messo al corrente, in esito alla visita medica di controllo, del fatto che poteva contestare il referto del medico fiscale né, a fortiori, della procedura da seguire a tal fine. E' peraltro pacifico che tale referto non ha formato oggetto di alcuna comunicazione scritta al ricorrente o al suo medico curante prima dell'adozione della decisione impugnata (punto 54).

Dispositivo:

La decisione 21 settembre 1994, con la quale la Commissione ha considerato irregolare l'assenza del ricorrente dall'8 al 23 agosto 1994 e ha imputato dieci giorni sulla durata del suo congedo annuo, è annullata.

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