EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995TJ0133

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Ricorso d'annullamento - Competenza del giudice comunitario - Conclusioni volte

ad ottenere un'ingiunzione di conformarsi ad una sentenza d'annullamento di una decisione - Irricevibilità

(Trattato CE, artt. 173 e 176)

2 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Decisione di archiviazione - Assenza di interesse legittimo del denunciante

[Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, lett. b)]

3 Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Monopolio postale - Intercettazione del remailing ABA - Giustificazione - Assenza

(Trattato CE, art. 86)

4 Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Atto inesistente - Nozione

(Trattato CE, art. 189)

5 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione di applicazione delle regole della concorrenza

(Trattato CE, art. 190)

6 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Obbligo della Commissione di statuire con decisione sull'esistenza di un'infrazione - Insussistenza - Presa in considerazione dell'interesse comunitario connesso all'istruzione di un caso - Criteri di valutazione - Cessazione delle pratiche denunciate

[Trattato CE, artt. 3, lett. g), 85, 86, 89, n. 1, e 189; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3]

7 Ricorso d'annullamento - Motivi - Sviamento di potere - Nozione

(Trattato CE, art. 173)

Massima

1 Nell'ambito di un ricorso di annullamento, è irricevibile una domanda diretta a far sì che si ordini alla Commissione di adottare le misure idonee per conformarsi agli obblighi previsti dall'art. 176 del Trattato. Infatti, se tocca all'istituzione comunitaria interessata, ai sensi di detta disposizione, adottare le misure che l'esecuzione di una sentenza emessa su un ricorso di annullamento comporta, non compete al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie o sostituirsi a queste ultime nell'ambito del controllo di legittimità che esercita.

2 Ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, sono autorizzate a presentare una denuncia per violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato le persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo. Ne deriva che la Commissione può legittimamente, e salvo restando il suo diritto di instaurare d'ufficio, se necessario, un procedimento per l'accertamento di infrazioni, non dare seguito ad una denuncia presentata da un'impresa che non dimostra di avere un interesse legittimo. Pertanto, è irrilevante stabilire in quale fase dell'istruzione della pratica la Commissione abbia accertato che tale presupposto non ricorreva.

3 L'intercettazione, ad opera di organismi pubblici postali, di corrispondenza oggetto di remailing ABA che, provenendo dal monopolio geografico di uno di tali organismi, sia stata trasportata e introdotta da società private nel sistema postale di un altro paese al fine di essere distribuita mediante il sistema postale internazionale classico nel paese di origine non può essere considerata legittima rispetto all'art. 86 del Trattato in quanto tale intercettazione:

- non può giustificarsi con la sola esistenza del monopolio postale e con l'asserita elusione di quest'ultimo tramite il remailing ABA,

- non può giustificarsi con l'esistenza di un eventuale squilibrio tra i costi sostenuti per la distribuzione della corrispondenza entrante da parte di un organismo pubblico postale e il compenso che quest'ultimo riceve, dal momento che quest'ultimo è il risultato di un accordo concluso tra gli stessi organismi pubblici postali,

e

- non può essere considerata, in mancanza di dimostrazione contraria da parte della Commissione, come il solo mezzo che consente all'organismo pubblico postale del paese di destinazione di coprire i costi di distribuzione della corrispondenza.

4 Possono essere considerati giuridicamente inesistenti solo gli atti delle istituzioni viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente da non poter essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario. La gravità delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga dichiarata soltanto in casi del tutto estremi.

5 La motivazione di una decisione individuale deve consentire, da un lato, al suo destinatario di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, al fine di poter far eventualmente valere i propri diritti e di verificare se la decisione sia o no fondata, e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità. Peraltro, la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto e dal contesto entro il quale esso è stato adottato.

6 Tenuto conto, anzitutto, dell'obiettivo generale assegnato dall'art. 3, lett. g), del Trattato all'azione della Comunità in materia di diritto della concorrenza, poi del compito affidato alla Commissione in detta materia dall'art. 89, n. 1, del Trattato e, infine, del fatto che l'art. 3 del regolamento n. 17 non conferisce all'autore di una domanda presentata ai sensi di detto articolo il diritto di ottenere una decisione ex art. 189 del Trattato quanto all'esistenza o meno di un'infrazione dell'art. 85 e/o dell'art. 86 del Trattato, si deve considerare che la Commissione può legittimamente decidere, con riserva di motivare tale decisione, che non è opportuno dare seguito ad una denuncia relativa a pratiche successivamente cessate.

In particolare, sotto il controllo del giudice comunitario, la Commissione ha il diritto di considerare che, sussistendo impegni degli operatori indicati nella denuncia e in mancanza di qualsiasi prova, fornita dalla ricorrente, di inadempimenti dei medesimi, e dopo aver proceduto ad un attento esame dei fatti del caso di specie, non è necessario proseguire l'esame di detta denuncia.

Inoltre, la Commissione non è obbligata a fare esplicito riferimento al concetto di «interesse comunitario». E' sufficiente, a tale scopo, che detto concetto sia sotteso al ragionamento sul quale si basa la decisione di cui trattasi.

7 Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.

Top