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Document 61995TJ0049

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Concorrenza - Intese - Accordi di esclusiva - Esenzione - Contratto di distribuzione esclusiva senza divieto di esportazione - Esistenza di una pratica concordata intesa a limitare le importazioni parallele - Esclusione dall'esenzione

    2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata

    (Trattato CE, art. 190)

    3 Concorrenza - Ammende - Importo - Margine di discrezionalità riconosciuto alla Commissione

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 15]

    4 Concorrenza - Ammende - Valutazione in funzione del comportamento individuale dell'impresa - Assenza di sanzione nei confronti di un altro operatore economico - Irrilevanza

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2]

    Massima

    5 Le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato non possono, in ogni caso, essere dichiarate inapplicabili ad un contratto di distribuzione esclusiva il quale, di per se stesso, non contenga nessun divieto di riesportazione dei prodotti oggetto del contratto, qualora le parti contraenti partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele destinate a un rivenditore non autorizzato.

    6 L'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato. Ogni parte della decisione va letta alla luce delle altre.

    Benché a norma dell'art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.

    7 Le ammende che la Commissione infligge in caso di violazione delle disposizioni degli artt. 85 e seguenti del Trattato costituiscono per essa uno strumento della politica di concorrenza. Pertanto la Commissione deve poter disporre di un margine di discrezionalità nel fissare i loro importi al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza.

    8 Un'impresa, quando ha col suo comportamento violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, non può sfuggire a qualsiasi sanzione per il fatto che ad un altro operatore economico non sia stata inflitta un'ammenda, quando il giudice comunitario non viene nemmeno investito della questione concernente la posizione di quest'ultimo.

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