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Document 61995CJ0391

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenza in materia contrattuale - Portata - Competenza a disporre provvedimenti provvisori o cautelari - Inclusione - Controversia sottoposta nel merito ad arbitrato - Fondamento della competenza sul solo art. 24

    (Convenzione 27 settembre 1968, artt. 5, punto 1, e 24)

    2 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenza a disporre provvedimenti provvisori o cautelari - Adozione di provvedimenti - Presupposti - Provvedimento che ordina il pagamento di una provvisionale - «Provvedimento provvisorio» ai sensi dell'art. 24 - Presupposti

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 24)

    Massima

    1 L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e con la Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dev'essere interpretato nel senso che l'organo giurisdizionale competente in forza di detta disposizione rimane del pari competente a disporre provvedimenti provvisori o cautelari, senza che quest'ultima competenza sia subordinata ad altri presupposti. Per contro, quando le parti hanno validamente sottratto una controversia derivante da un contratto alla competenza degli organi giurisdizionali statali per attribuirla ad un arbitro, un organo giurisdizionale statale, per il fatto che non può ordinare provvedimenti provvisori o cautelari in quanto organo giurisdizionale statale competente nel merito della causa, può essere autorizzato, in base alla Convenzione, a disporre siffatti provvedimenti soltanto in forza dell'art. 24 della Convenzione stessa. A questo proposito, se l'oggetto di una domanda di provvedimenti provvisori verte su una questione che rientra nell'ambito d'applicazione ratione materiae della Convenzione, quest'ultima si applica e il suo art. 24 può giustificare la competenza del giudice del procedimento sommario anche se un giudizio di merito è già stato o può essere promosso e anche se questo giudizio dovesse svolgersi dinanzi ad arbitri.

    2 L'adozione di provvedimenti provvisori o cautelari in forza dell'art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968 è subordinata, in particolare, alla condizione dell'esistenza di un effettivo nesso fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito. Per quanto riguarda un provvedimento che dispone il pagamento in via provvisoria di una controprestazione contrattuale, esso non costituisce un provvedimento provvisorio ai sensi di detto articolo, a meno che, da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito, e, dall'altro, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera della competenza territoriale del giudice adito.

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