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Document 61995CJ0347

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Imposizioni interne - Tassa gravante sui prodotti nazionali e sui prodotti importati, ma di cui beneficiano esclusivamente o maggiormente i primi - Criteri di distinzione

    (Trattato CE, artt. 9, 12 e 95)

    2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Divieto di riscuotere altre imposte nazionali che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d'affari - Scopo - Nozione di «imposte sulla cifra d'affari» - Portata - Tassa gravante unicamente su taluni prodotti - Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 33)

    Massima

    3 Una tassa sullo smercio dei latticini riscossa indistintamente sui prodotti nazionali e sui prodotti importati costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato CE, quando il suo gettito sia diretto a finanziare attività di cui beneficino unicamente i prodotti nazionali soggetti ad imposizione e qualora i benefici che ne derivino compensino interamente l'onere gravante sui prodotti medesimi; qualora tali benefici compensino soltanto parzialmente l'onere gravante sui prodotti nazionali, la detta tassa costituisce un'imposizione interna discriminatoria, vietata dall'art. 95 del Trattato CE, e dev'essere quindi proporzionalmente ridotta.

    Qualora delle attività finanziate dalla tassa medesima beneficino sia i prodotti nazionali sia quelli di importazione soggetti ad imposizione, ma i primi ne ricavino un beneficio proporzionalmente più rilevante, la tassa costituisce in tale misura una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale o un'imposizione interna discriminatoria, a seconda che il beneficio derivantene per i prodotti nazionali soggetti ad imposizione compensi interamente o solo parzialmente l'onere gravante su di essi.

    Ne consegue che, ai fini della qualificazione giuridica delle tasse sullo smercio dei latticini, spetta al giudice nazionale esaminare

    - se il gettito della tassa di cui trattasi sia destinato alla regolarizzazione del solo commercio con gli altri Stati membri dei prodotti soggetti ad imposizione;

    - se l'inquadramento istituzionale delle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati nonché l'attuazione dei regimi di aiuto e dei provvedimenti di incentivazione finanziari e fiscali, nazionali e comunitari, a favore dell'industria e della distribuzione agro-alimentari, cui è diretta una parte del gettito delle tasse di cui trattasi, operino esclusivamente a favore della produzione nazionale o se questa ne tragga un beneficio proporzionalmente maggiore rispetto ai prodotti importati.

    4 L'art. 33 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, atteso che il suo scopo è quello di evitare che vengano istituiti imposte, diritti e tasse che, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi allo stesso modo dell'imposta sul valore aggiunto, compromettano il funzionamento del sistema comune di quest'ultima, non osta alla riscossione di una tassa gravante unicamente su taluni prodotti, che non sia né proporzionale al prezzo dei prodotti medesimi né venga riscossa in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione, e che non si applichi al valore aggiunto dei prodotti. Infatti, un tributo di tal genere, non presentando nessuna delle caratteristiche dell'imposta sul valore aggiunto, non grava sulla circolazione dei beni e dei servizi in modo analogo a tale imposta.

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