Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995CJ0301

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Ricorso per inadempimento - Oggetto e conseguenze differenti da quelli del rinvio pregiudiziale

    (Trattato CE, artt. 169, 171 e 177)

    2 Ambiente - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 85/337 - Obbligo per gli Stati membri di comunicare le disposizioni di diritto interno rilevanti - Portata

    (Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, art. 12, n. 2)

    3 Ambiente - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 85/337 - Provvedimenti nazionali di esecuzione che esonerano dall'obbligo di valutazione le procedure di autorizzazione avviate dopo la scadenza del termine di attuazione - Inammissibilità - Inadempimento di uno Stato - Accertamento compiuto mediante precedente sentenza - Nuovo accertamento - Opportunità - Criteri

    (Trattato CE, art. 169; direttiva del Consiglio 85/337/CEE, art. 12, n. 1)

    4 Ambiente - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 85/337 - Obbligo di valutazione per i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II - Potere discrezionale degli Stati membri - Limiti - Nozione di classi di progetti - Inadempimento di uno Stato

    (Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, artt. 2, n. 1, e 4, n. 2)

    Massima

    1 Il giudizio d'inadempimento, di cui all'art. 169 del Trattato, ha oggetto e conseguenze differenti da quelli di un rinvio pregiudiziale. Infatti, l'azione d'inadempimento mira a far dichiarare formalmente l'inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario; dichiarazione che costituisce un presupposto per l'eventuale avvio della procedura di cui all'art. 171 del Trattato. Peraltro la Commissione, tenuto conto del suo ruolo di custode del Trattato, è la sola competente a decidere se sia opportuno iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento.

    2 Ai sensi dell'art. 12, n. 2, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva. L'obbligo che incombe, a tal riguardo, agli Stati membri interessa tutte le disposizioni in materia e non consente di porre distinzioni in base alla struttura federale o centralista degli Stati membri o secondo la procedura legislativa seguita da ciascuno di essi. In particolare, nel caso di uno Stato federale, l'accertamento di un inadempimento non può essere influenzato dalla considerazione che le disposizioni di una legge adottata a livello federale, comunicate alla Commissione, prevalgono sulle disposizioni non comunicate e adottate a un livello inferiore.

    3 Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 12, n. 1, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, lo Stato membro che non prevede l'obbligo di una valutazione del loro impatto ambientale per tutti i progetti da sottoporre a siffatta valutazione conformemente alla direttiva, per i quali la procedura di autorizzazione sia stata avviata dopo la data di scadenza del termine di attuazione della direttiva.

    L'opportunità di tale dichiarazione, fondata sull'adozione da parte dello Stato membro interessato di una disposizione legislativa ad hoc, non può essere inficiata dalla circostanza che, in relazione alla stessa materia, il medesimo Stato membro sia già stato coinvolto in un altro giudizio di inadempimento, dato che la sentenza precedente, accertando l'inosservanza dell'obbligo di valutazione d'impatto ambientale in un caso concreto di realizzazione di un progetto determinato, aveva un oggetto differente.

    4 L'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede che i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II della direttiva formano oggetto di una valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano, e che a tal fine gli Stati membri possono specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti presi in considerazione debbano formare oggetto di una valutazione. Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che non conferisce agli Stati membri il potere di escludere globalmente e definitivamente una o più delle classi di cui trattasi dalla possibilità di una valutazione d'impatto.

    Quanto al contenuto, nel presente contesto, della nozione di classi, quest'ultima non si riferisce alle dodici categorie di progetti elencate nel detto allegato, bensì a tutti i progetti menzionati, seguendo l'ordine delle diverse lettere dell'alfabeto che li precedono, come suddivisioni di tali categorie. Qualsiasi diversa interpretazione priverebbe di concreta efficacia il principio enunciato dall'art. 2, n. 1, della direttiva, secondo il quale i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione d'impatto ambientale, e attribuirebbe agli Stati membri il potere di applicare, secondo modalità discrezionali, l'allegato II della direttiva.

    Di conseguenza, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dei citati artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, lo Stato membro che non fa rientrare nell'ambito d'applicazione della sua legge di esecuzione tutte le suddivisioni elencate nell'allegato II della direttiva e che, così operando, sottrae anticipatamente all'obbligo di valutazione del loro impatto ambientale intere classi di progetti.

    Top