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Document 61995CJ0300

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità da prodotti difettosi - Direttiva 85/374 - Esonero dalla responsabilità - Condizione - Stato delle conoscenze scientifiche e tecniche che non consente di scoprire il difetto - Nozione - Disposizione nazionale di trasposizione - Inadempimento non dimostrato

[Direttiva del Consiglio 85/374, art. 7, lett. e)]

Massima

Per far sorgere la responsabilità di un produttore per i suoi prodotti difettosi, ai sensi della direttiva 85/374, il danneggiato non deve provare la colpa del produttore ma questi, conformemente al principio dell'equa ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore, sancito dall'art. 7 della direttiva, deve potersi liberare dalla sua responsabilità se dimostra l'esistenza di taluni fatti a suo discarico e, in particolare «che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto». Benché, a questo proposito, il produttore debba dimostrare che lo stato oggettivo delle dette conoscenze, ivi compreso il loro livello più avanzato, e senza alcuna limitazione al settore industriale considerato, non consentiva di scoprire il difetto, occorre che le dette conoscenze, perché possano essere validamente opposte al produttore, siano state accessibili al momento della messa in commercio del prodotto.

Non è manifestamente in contrasto con la detta norma comunitaria una disposizione nazionale di trasposizione che prevede che il produttore può liberarsi dalla propria responsabilità, se dimostra che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non «permetteva di aspettarsi da un produttore di prodotti del genere di quello in causa che egli avrebbe potuto scoprire il difetto esistente nei suoi prodotti durante il periodo di permanenza degli stessi nella sua sfera di controllo». Infatti l'argomento secondo cui tale disposizione permetterebbe di prendere in considerazione conoscenze soggettivamente possedute da un produttore di normale diligenza, tenuto conto delle precauzioni in uso nel settore produttivo considerato, pone l'accento in maniera selettiva su taluni termini della detta disposizione, senza dimostrare che il contesto giuridico generale nel quale essa si inserisce non consente di assicurare effettivamente la piena attuazione della direttiva.

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