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Document 61995CJ0294

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Dipendenti ° Decisione arrecante pregiudizio ° Nuova assegnazione ° Obbligo di motivazione ° Portata

(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

2. Dipendenti ° Organizzazione dei servizi ° Assegnazione del personale ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Limiti ° Interesse del servizio ° Rispetto della corrispondenza tra il posto e il grado

(Statuto del personale, art. 7, n. 1)

3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Motivazione di una sentenza viziata da violazione del diritto comunitario ° Dispositivo fondato per altri motivi di diritto ° Rigetto

4. Dipendenti ° Obbligo di assistenza incombente all' amministrazione ° Presupposti

(Statuto del personale, art. 24)

5. Dipendenti ° Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un dipendente ° Presa in considerazione di elementi non contenuti nel suo fascicolo personale ° Illegittimità

(Statuto del personale, art. 26)

6. Dipendenti ° Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un dipendente ° Presa in considerazione di elementi non contenuti nel suo fascicolo personale ° Influenza decisiva ° Annullamento ° Presupposti

(Statuto del personale, art. 26)

Massima

1. Una decisione arrecante pregiudizio è sufficientemente motivata quando l' atto impugnato è stato emanato in un contesto noto al dipendente interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. Tale è il caso quando una decisione di nuova assegnazione nell' interesse del servizio è stata preceduta da una lettera e da colloqui, mediante i quali i superiori gerarchici hanno illustrato all' interessato la situazione nonché le ragioni della nuova assegnazione progettata, e quando il dipendente ha avuto la possibilità di esporre le obiezioni in merito alla decisione con la quale gli si ordinava di dar corso agli espletamenti necessari per il suo trasloco.

2. Le istituzioni della Comunità dispongono di un vasto potere discrezionale nell' organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell' assegnazione, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nel rispetto della corrispondenza tra il posto e il grado.

Quando siano causa di tensioni nocive al buon funzionamento del servizio, talune difficoltà nelle relazioni interne possono giustificare il trasferimento di un dipendente nell' interesse del servizio. Un provvedimento del genere può persino essere adottato a prescindere dalla questione della responsabilità degli incidenti intervenuti.

Tale regola vale a maggior ragione nell' ambito delle relazioni esterne di un servizio, in particolare quando quest' ultimo ha la funzione di assolvere compiti diplomatici. Il carattere specifico delle funzioni diplomatiche consiste infatti nel prevenire qualsiasi stato di tensione e di sedare quelli che possano nondimeno verificarsi. Esse necessitano imperativamente della fiducia reciproca fra gli interlocutori. Una volta che tale fiducia sia compromessa, per una qualsiasi ragione, il dipendente coinvolto non è più in grado di svolgerle. Affinché gli appunti che gli sono mossi non vengano estesi all' intero servizio interessato, per il buon andamento dell' amministrazione è opportuno che l' istituzione adotti nei suoi confronti, nel più breve tempo possibile, un provvedimento di allontanamento.

3. Qualora la motivazione di una sentenza del Tribunale sia viziata da violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev' essere respinto.

4. Posto che un trasferimento o una nuova assegnazione possono essere decisi in considerazione della semplice esistenza di denunce, quando l' interesse del servizio lo imponga, non può rimproverarsi all' istituzione il fatto di aver adottato un provvedimento del genere senza aver prima avviato un' indagine al fine di verificare la fondatezza delle suddette denunce. In tale cornice, l' eventuale inosservanza del dovere di assistenza ex art. 24 dello Statuto non può portare che all' annullamento della sola decisione recante diniego dell' assistenza richiesta ed eventualmente costituire un illecito dell' amministrazione, possibile fonte di responsabilità per la Comunità.

5. Una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina che incida sulla posizione amministrativa e sulla carriera del dipendente non può essere fondata su fatti attinenti al suo comportamento, di cui non vi sia traccia nel fascicolo personale e che non siano stati comunicati all' interessato.

Una decisione di nuova assegnazione produce necessariamente effetti sulla posizione amministrativa del dipendente interessato, poiché modifica il luogo e le condizioni di esercizio delle funzioni, nonché la loro natura. Essa può parimenti avere un' incidenza sulla carriera, in quanto sia in grado di esercitare un' influenza sulle sue prospettive di sviluppo professionale, dal momento che talune funzioni possono, a parità di inquadramento, condurre meglio di altre ad una promozione, a causa della natura delle responsabilità esercitate.

Pertanto, ritenendo, da un lato, che l' art. 26 dello Statuto ha lo scopo di assicurare il rispetto dei diritti della difesa del dipendente, evitando che decisioni adottate dall' autorità che ha il potere di nomina, le quali producano effetti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera, siano fondate su fatti relativi al suo comportamento, non menzionati nel suo fascicolo personale, e, dall' altro, che la decisione di nuova assegnazione contestata non influenzava, per l' appunto, né la situazione amministrativa né la carriera del dipendente, il Tribunale ha ignorato il disposto dell' art. 26 dello Statuto. Ammettendo che taluni documenti non comunicati al dipendente, relativi al suo comportamento in servizio, potevano essergli opposti, il Tribunale ha, in particolare, ignorato il disposto del secondo comma del medesimo art. 26.

6. La violazione dell' art. 26 dello Statuto comporta l' annullamento di una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina che incide sulla posizione amministrativa e sulla carriera del dipendente solo qualora sia dimostrato che i documenti concernenti il comportamento del dipendente, non inseriti nel suo fascicolo personale e a lui non comunicati, hanno avuto un' influenza decisiva sulla decisione.

A tal proposito, il solo fatto che alcuni documenti non siano stati inseriti nel fascicolo personale non è tale da giustificare l' annullamento di una decisione che arreca pregiudizio, qualora essi siano stati effettivamente comunicati al dipendente. Dall' art. 26, secondo comma, dello Statuto discende infatti che l' inopponibilità nei confronti di un dipendente di documenti concernenti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento si riferisce solo ai documenti che non gli siano stati previamente comunicati e non concerne i documenti i quali, quantunque comunicatigli, non siano stati ancora inseriti nel suo fascicolo personale.

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