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Document 61995CJ0260

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva - Regime particolare delle agenzie di viaggi - Determinazione del luogo di riferimento fiscale - Organizzatore di viaggi turistici stabilito in uno Stato membro che fornisce prestazioni tramite un agente stabilito in un altro Stato membro - Tassazione nello Stato membro di stabilimento dell'agente - Presupposti

[Direttiva (CEE) del Consiglio 77/388, art. 26, n. 2]

Massima

L'art. 26, n. 2, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari deve essere interpretato nel senso che, qualora un organizzatore di viaggi turistici la cui sede è situata in uno Stato membro fornisca a viaggiatori prestazioni di servizi tramite una società che opera in qualità di agente in un altro Stato membro, tali prestazioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto in quest'ultimo Stato, se tale società, che agisce come semplice ausiliaria dell'organizzatore, dispone dei mezzi umani e tecnici che caratterizzano un centro di attività stabile.

Infatti, benché il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica appaia come il punto di riferimento fiscale preferenziale, siffatto riferimento non porterebbe ad una soluzione razionale, poiché non terrebbe conto del luogo effettivo di vendita dei viaggi. Per contro, la soluzione alternativa della tassazione nel centro dell'attività stabile a partire dal quale tali prestazioni sono fornite, poiché tiene conto della possibile diversificazione delle attività delle agenzie in diversi luoghi sul territorio della Comunità ed evita le distorsioni di concorrenza alle quali potrebbe portare l'applicazione della soluzione della sede dell'attività economica, in quanto le società che esercitano un'attività in uno Stato membro sarebbero indotte a fissare la loro sede sul territorio di un altro Stato membro in cui le prestazioni di cui trattasi sono esenti, si basa sulla realtà economica, criterio fondamentale per l'applicazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

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