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Document 61995CJ0251

    Massime della sentenza

    Causa C-251/95

    SABEL BV

    contro

    Puma AG, Rudolf Dassler Sport

    domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof

    «Direttiva 89/104/CEE — Ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa — “Rischio di confusione comprendente il rischio di associazione”»

    Conclusioni dell'avvocato generale F. G. Jacobs, presentate il 29 aprile 1997   I-6193

    Sentenza della Corte 11 novembre 1997   I-6214

    Massime della sentenza

    Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi d'impresa – Direttiva 89/104 – Registrazione di un nuovo marchio – Esistenza di prodotti identici o simili muniti di un marchio simile – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Nozione

    [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 4, n. 1, lett. b)]

    Il criterio di «rischio di confusione comportante il rischio di associazione con il marchio anteriore» di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione ai sensi della detta disposizione. La nozione di rischio di associazione non costituisce un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne l'estensione.

    Il rischio di confusione dev'essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi dominanti dei marchi medesimi. Infatti, dal tenore dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, a termini del quale «l'identità o somiglianza (...) può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico (...)», emerge che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi.

    Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, anche se non può essere escluso che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui goda, presso il pubblico, tale ipotesi non ricorre quando il marchio anteriore non gode di una particolare notorietà e consiste in una figura che presenta pochi elementi di fantasia.

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