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Document 61995CJ0242

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Disposizioni fiscali - Imposizioni interne - Maggiorazione all'importazione che aumenta una tassa portuale - Discriminazione fra prodotti nazionali e prodotti importati provenienti da un altro Stato membro - Divieto - Portata

    (Trattato CEE, art. 95)

    2 Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Divieto - Effetto diretto - Diritti individuali - Salvaguardia da parte dei giudici nazionali - Ricorso giurisdizionale - Modalità procedurali nazionali - Presupposti per l'applicazione - Onere della prova

    (Trattato CEE, art. 86)

    3 Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri conferiscono diritti speciali o esclusivi - Disciplina in materia di tasse portuali da pagare per l'uso di porti appartenenti a un'impresa pubblica - Riscossione di tasse d'importo iniquo - Discriminazione tariffaria tra utenti che favorisce i servizi dell'impresa pubblica e, per reciprocità, quelli di alcune delle sue controparti commerciali - Esercizio abusivo di una posizione dominante - Valutazione da parte dei giudici nazionali - Criteri

    (Trattato CEE, artt. 86 e 90, n. 1)

    4 Concorrenza - Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale - Individuazione in base alla specificità dell'attività svolta - Assoggettamento alle norme del Trattato - Deroga - Presupposti

    (Trattato CEE, art. 90, n. 2)

    5 Diritto comunitario - Effetto diretto - Tasse nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Restituzione

    Massima

    6 L'art. 95 del Trattato osta a che uno Stato membro applichi, in caso di importazione per nave di merci da un altro Stato membro, una maggiorazione del 40% alla tassa generale sulle merci da cui sono gravate le merci caricate, scaricate, o imbarcate o sbarcate in altro modo nei porti del primo Stato membro o nei canali d'accesso a detti porti.

    7 Spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali, comprese quelle in materia di onere della prova, dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto dell'art. 86 del Trattato CEE, fermo restando che dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna, né possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

    8 Quando un'impresa pubblica, che è proprietaria di un porto commerciale e lo gestisce, detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune, l'art. 90, n. 1, in combinato disposto con l'art. 86 del Trattato CEE, osta a che, in base ad una normativa dello Stato membro da cui essa dipende, la detta impresa riscuota tasse portuali d'importo iniquo o esenti dal versamento di tali tasse i propri servizi traghetto e, a titolo di reciprocità, quelli di alcuni dei suoi contraenti, qualora siffatte esenzioni comportino l'applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti. Spetta al giudice nazionale accertare se, tenendo conto del livello delle tasse e del valore economico delle prestazioni fornite, l'importo delle tasse sia effettivamente iniquo. Spetta del pari ad esso accertare se l'esenzione dal versamento delle tasse dei servizi traghetto dell'impresa pubblica e, a titolo di reciprocità, di quelli di alcuni dei suoi contraenti comporti effettivamente l'applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.

    9 Le operazioni portuali d'imbarco, di sbarco, di trasbordo, di deposito e di movimento in genere delle merci o di ogni altro materiale nel porto non rivestono necessariamente un interesse economico generale che presenti caratteri specifici rispetto a quello di altre attività della vita economica. In ogni caso, l'art. 90, n. 2, del Trattato non consente ad un'impresa pubblica, che è proprietaria di un porto commerciale e lo gestisce, di riscuotere tasse portuali dovute per l'uso di impianti portuali che sono incompatibili con il diritto comunitario, ma che non sono necessarie per l'adempimento da parte di detta impresa della specifica missione affidatale.

    10 Le persone o imprese, cui tasse incompatibili con il combinato disposto degli artt. 90, n. 1, e 86 del Trattato sono state imposte da un'impresa pubblica dipendente da un ministero nazionale e il cui bilancio figura nella legge finanziaria, hanno diritto in via di principio al rimborso delle tasse indebitamente versate.

    Ciò non vale solo qualora sia appurato che la persona tenuta al pagamento di dette tasse le ha di fatto riversate su altri soggetti. Tuttavia, non si può impedire agli operatori di domandare ai giudici competenti, secondo le appropriate procedure del diritto nazionale, il risarcimento dei danni subiti a causa della riscossione dei tributi non dovuti, a prescindere dalla questione della traslazione dei detti tributi.

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