EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995CJ0220

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Sfera d'applicazione - Materia civile e commerciale - Obbligazioni alimentari - Decisioni che, nell'ambito di un procedimento di divorzio, dispongono il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni - Inclusione - Presupposti

(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 1, primo e secondo comma, punto 1, e 42)

Massima

Se dalla motivazione di una decisione emessa nell'ambito di un procedimento di divorzio risulta che la prestazione che essa dispone è diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso o se le esigenze e le risorse di ciascun coniuge sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare, la decisione riguarda un'obbligazione alimentare e rientra quindi nella sfera d'applicazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica. Invece, quando la prestazione attiene unicamente alla ripartizione dei beni tra i coniugi, la decisione concerne il regime patrimoniale e quindi non può essere resa esecutiva in base alla Convenzione di Bruxelles. Una decisione nella quale sono disciplinati entrambi gli aspetti può essere resa parzialmente esecutiva, ai sensi dell'art. 42 della detta Convenzione, qualora ne emergano chiaramente gli scopi ai quali corrispondono rispettivamente le varie parti della prestazione disposta.

Ne consegue che una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro deve considerarsi vertere su obbligazioni alimentari e, quindi, ricompresa nella sfera d'applicazione della Convenzione se è diretta a garantire il sostentamento dell'altro ex coniuge. Il fatto che il giudice originario abbia escluso l'applicazione di una convenzione matrimoniale ai fini della sua decisione è irrilevante a questo proposito.

Top