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Document 61995CJ0168

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Identificazione dell' oggetto della questione

    (Trattato CE, art. 177)

    2. Ambiente ° Inquinamento delle acque ° Direttive 76/464 e 83/513 ° Scarichi di cadmio ° Assoggettamento ad autorizzazione previa ° Deroga per gli stabilimenti esistenti ° Insussistenza ° Mancata trasposizione delle direttive ° Possibilità di farle valere nei confronti di un singolo ° Esclusione

    (Trattato CE, art. 189, terzo comma; direttive del Consiglio 76/464, art. 3, e 83/513)

    3. Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Necessità di garantire l' efficacia delle direttive ° Obblighi dei giudici nazionali ° Limiti

    (Trattato CE, artt. 5 e 189, terzo comma)

    Massima

    1. Nell' ambito del procedimento ex art. 177 del Trattato, spetta alla Corte, di fronte a questioni formulate in modo impreciso, trarre dal complesso dei dati forniti dal giudice nazionale e dal fascicolo della causa principale i punti di diritto comunitario che vanno interpretati, tenuto conto dell' oggetto della lite.

    2. L' art. 3 della direttiva 76/464, concernente l' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell' ambiente idrico della Comunità, dev' essere interpretato nel senso che subordina qualunque scarico di cadmio, a prescindere dalla data di entrata in funzione dello stabilimento da cui proviene, al rilascio di una previa autorizzazione.

    In mancanza di trasposizione completa, entro il termine stabilito, della direttiva di cui è causa, e quindi dell' art. 3 della medesima, nonché della direttiva del Consiglio 83/513, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio, da parte di uno Stato membro, un' autorità pubblica di tale Stato non può far valere il detto art. 3 nei confronti di un singolo, dato che tale possibilità è prevista solo a favore dei singoli e nei confronti dello "Stato membro cui è rivolta".

    3. Sebbene il diritto comunitario non comporti un meccanismo che consenta al giudice nazionale di eliminare disposizioni interne in contrasto con una disposizione di una direttiva non trasposta, qualora tale disposizione non possa essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale, l' obbligo degli Stati membri, derivante da tale direttiva, di conseguire il risultato da questa previsto come pure l' obbligo loro imposto dall' art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l' adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell' ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che, nell' applicare il diritto nazionale, il giudice nazionale deve interpretarlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest' ultima e conformarsi pertanto all' art. 189, terzo comma, del Trattato.

    Tuttavia, siffatto obbligo del giudice nazionale di far riferimento al contenuto della direttiva nell' interpretare le norme rilevanti del suo diritto nazionale incontra un limite qualora tale interpretazione comporti che ad un singolo venga opposto un obbligo previsto da una direttiva non trasposta ovvero, a maggior ragione, qualora abbia l' effetto di determinare o aggravare, in forza della direttiva e in mancanza di una legge emanata per la sua attuazione, la responsabilità penale di coloro che ne trasgrediscono le disposizioni.

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