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Document 61995CJ0139

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Campo di applicazione ratione materiae della direttiva 79/7/CEE - Prestazioni di prepensionamento concesse a seguito del collocamento a riposo anticipato - Inclusione - Accesso del lavoratore al prepensionamento a seguito dello stato di crisi dichiarato dell'impresa presso la quale è occupato - Ininfluenza

    (Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 3, n. 1)

    2 Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Deroga ammessa per le conseguenze derivanti, per altre prestazioni, dall'esistenza di età pensionabili diverse - Portata - Limitazione alle sole discriminazioni necessariamente e oggettivamente correlate a un diverso limite di età pensionabile - Discriminazione in materia di accredito di contributi pensionistici complementari in caso di collocamento a riposo anticipato - Ammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 7, n. 1, lett. a)]

    Massima

    3 Le prestazioni di prepensionamento derivanti dall'accesso ad uno schema di collocamento a riposo anticipato sono direttamente ed effettivamente connesse alla copertura del rischio vecchiaia, contemplato all'art. 3, n. 1, della direttiva 79/7/CEE, di modo che le stesse rientrano nel campo di applicazione di quest'ultima. Il mero fatto che l'accesso al collocamento a riposo anticipato costituisca la conseguenza diretta dello stato di crisi in cui si trova l'azienda presso la quale il lavoratore interessato aveva il suo ultimo posto di lavoro non può considerarsi nel senso che esso equipara le dette prestazioni a indennità di licenziamento, poiché esse sono direttamente disciplinate da una legge nazionale e obbligatorie per talune categorie generali di lavoratori.

    4 Qualora, in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale, uno Stato membro abbia stabilito per il collocamento a riposo un limite di età diverso a seconda del sesso, tale norma lo autorizza altresì a disporre che i lavoratori subordinati di un'impresa dichiarata in crisi abbiano diritto a un accredito di contributi pensionistici integrativi per un massimo di 5 anni a decorrere dal prepensionamento sino al momento in cui raggiungono l'età in cui maturano il diritto alla pensione di vecchiaia, cioè 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, atteso che la differenza a seconda del sesso riscontrata nelle modalità di calcolo delle prestazioni di prepensionamento è oggettivamente e necessariamente correlata alla fissazione di un limite di età di accesso alla pensione diverso per gli uomini e per le donne.

    Infatti la detta discriminazione, oggettivamente correlata con la fissazione di un limite di età di accesso alla pensione diverso per gli uomini e per le donne, in uno schema di prepensionamento che evita che risultino penalizzati i lavoratori che fuoriescono dal mercato del lavoro prima di avere raggiunto l'età pensionabile legale, facendoli beneficiare di contributi figurati per il periodo compreso tra l'effettiva cessazione dell'attività e il raggiungimento della detta età legale, si inserisce in un contesto di coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e lo schema di prepensionamento di cui trattasi, ed è necessario per preservare tale coerenza, poiché la sua eliminazione potrebbe originare discriminazioni di altro genere.

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