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Document 61995CJ0104

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente priva di pertinenza

    (Trattato CE, art. 177)

    2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653 - Retribuzione - Operazioni concluse con clienti appartenenti alla zona attribuita ad un agente - Diritto dell'agente alla provvigione, a prescindere dal suo intervento nelle operazioni di cui trattasi

    (Direttiva del Consiglio 86/653/CEE, art. 7, n. 2)

    3 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653 - Retribuzione - Cliente appartenente alla zona attribuita ad un agente - Criteri di collegamento delle persone giuridiche ad una zona

    (Direttiva del Consiglio 86/653, art. 7, n. 2)

    Massima

    4 Nell'ambito del procedimento pregiudiziale istituito dall'art. 177 del Trattato, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta da detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale.

    5 L'art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l'agente commerciale che sia incaricato di una determinata zona ha diritto alla provvigione relativa alle operazioni concluse con i clienti appartenenti a tale zona, anche qualora esse siano state concluse senza il suo intervento.

    Questa interpretazione s'impone tanto alla luce del tenore letterale della disposizione di cui trattasi, la quale, nell'ipotesi cui fa riferimento, vale a dire quella di operazioni concluse con clienti appartenenti a una determinata zona o a un determinato gruppo di persone di cui l'agente è incaricato, non subordina affatto il diritto al versamento della provvigione a qualche attività dell'agente, quanto alla luce della struttura e della logica dell'art. 7, che intende riconoscere un diritto alla provvigione in due diverse ipotesi, rispettivamente previste dai suoi nn. 1 e 2, quella in cui l'operazione è stata conclusa grazie all'attività dell'agente e quella in cui essa è stata conclusa con un cliente appartenente a un settore o a un gruppo di cui l'agente sia incaricato.

    6 L'art. 7, n. 2, della direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, ai sensi del quale, qualora l'agente sia incaricato di una determinata zona, ha diritto alla provvigione per ogni operazione conclusa con «un cliente appartenente a tale zona», deve essere interpretato, alla luce del contesto e dello scopo perseguito dalla direttiva, nel senso che, qualora il cliente sia una persona giuridica, per determinare se essa appartenga o meno alla zona attribuita all'agente occorre prendere in considerazione il luogo delle sue effettive attività commerciali. Allorché la società svolge la sua attività commerciale in luoghi diversi oppure l'agente opera su più territori, per determinare il centro di gravità dell'operazione conclusa con il cliente possono essere presi in considerazione altri elementi, come, in particolare, il luogo in cui le trattative con l'agente si sono svolte o avrebbero dovuto svolgersi di regola, il luogo in cui la merce è stata consegnata, nonché il luogo in cui si trova lo stabilimento che ha effettuato l'ordine, poiché è fondamentale evitare che una stessa operazione possa essere considerata appartenente alle zone di due o più agenti.

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