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Document 61995CJ0097

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali dei prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare - Origine delle merci - Prova mediante il certificato EUR 1 - Controllo a posteriori da cui risulta che il certificato è stato emesso erroneamente - Comunicazione dei «risultati del controllo» da parte delle autorità dello Stato membro di esportazione alle autorità dello Stato membro d'importazione - Modalità e conseguenze - Recupero dei dazi doganali non riscossi

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 2, n. 1; decisione del Consiglio 86/283/CEE, allegato II, art. 25, n. 3]

    2 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali dei prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare - Origine delle merci - Prova mediante il certificato EUR 1 - Certificato rilasciato sulla base di una falsa indicazione fornita dall'esportatore e annullato a seguito di un controllo ex post - Recupero dei dazi doganali non riscossi - Determinazione del soggetto responsabile dell'adempimento dell'obbligazione doganale

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2144/87, artt. 2, n. 1, lett. a), e 3, lett. a); direttiva del Consiglio 79/623/CEE, artt. 2, lett. a), e 3, lett. a); decisione del Consiglio 86/283, allegato II, art. 10, n. 1]

    3 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali dei prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare - Origine delle merci - Prova mediante il certificato EUR 1 - Certificato rilasciato sulla base di una falsa indicazione fornita dall'esportatore e annullato a seguito di un controllo ex post - Recupero dei dazi doganali non riscossi - Buona fede dell'importatore responsabile dell'adempimento dell'obbligazione doganale - Mancanza di un controllo preventivo dell'origine effettiva delle merci da parte delle autorità dello Stato di esportazione - Irrilevanza

    (Decisione del Consiglio 86/283, allegato II, art. 8, n. 2)

    Massima

    4 Una comunicazione, inviata alle autorità dello Stato d'importazione dalle autorità dello Stato di esportazione in esito al controllo a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR 1, nella quale queste ultime si limitano a constatare che il certificato di cui trattasi è stato emesso irregolarmente e dev'essere pertanto annullato, senza precisare i motivi dell'annullamento, va qualificata come «risultati del controllo» ai sensi dell'art. 25, n. 3, dell'allegato II alla decisione 86/283, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea. Le autorità dello Stato d'importazione sono legittimate a promuovere un'azione di recupero dei dazi doganali non riscossi anche soltanto sulla scorta di una comunicazione del genere, senza tentare di stabilire l'origine effettiva delle merci importate.

    5 La responsabilità dell'esportatore di presentare la domanda per il rilascio del certificato EUR 1, accompagnata, se del caso, da documenti giustificativi, come configurata dall'art. 10, n. 1, dell'allegato II alla decisione 86/283, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, riguarda unicamente il procedimento per ottenere il certificato EUR 1. Non vi rientrano i dazi doganali che risultano essere dovuti per l'importazione nella Comunità europea di merci oggetto di un certificato di circolazione delle merci EUR 1, nemmeno qualora esso sia stato rilasciato sulla base di un'indicazione falsa, fornita dall'esportatore, in merito all'origine delle merci, e sia stato annullato a seguito di un controllo a posteriori.

    6 L'imposizione, in determinate circostanze, all'importatore in buona fede del pagamento di dazi doganali dovuti per l'importazione di una merce rispetto alla quale l'esportatore ha commesso un illecito doganale, al quale l'importatore non ha partecipato a nessun titolo, non è in contrasto con i principi generali del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto. Spetta infatti agli operatori economici adottare, nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i rischi di un'azione di recupero.

    Peraltro, il fatto che le autorità dello Stato di esportazione abbiano rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR 1 ai sensi della decisione 86/283, senza aver effettuato alcun controllo preventivo per verificare l'origine effettiva delle merci interessate, non costituisce un'ipotesi di forza maggiore che osti al recupero dei dazi doganali dovuti dall'importatore in buona fede. Infatti, l'art. 8, n. 2, dell'allegato II alla decisione 86/283 conferisce alle autorità dello Stato di esportazione il diritto, e non l'obbligo, di effettuare un controllo preventivo del genere. In queste circostanze, non è né anormale né imprevedibile una situazione in cui un'obbligazione doganale si riveli successivamente dovuta, mentre le dette autorità avevano deciso, in un caso specifico, di non avvalersi di tale facoltà.

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