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Document 61995CJ0065
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Libera circolazione delle persone - Deroghe - Decisioni in materia di polizia degli stranieri - Garanzie giurisdizionali - Portata - Pari accesso ai mezzi di ricorso dei cittadini nazionali e dei cittadini degli altri Stati membri - Ricorsi esperibili contro gli atti amministrativi
(Direttiva del Consiglio 64/221, art. 8)
2 Libera circolazione delle persone - Deroghe - Decisioni in materia di polizia degli stranieri - Decisione di diniego del rilascio di un primo permesso di soggiorno - Decisione di allontanamento prima del rilascio di un permesso di soggiorno - Presupposti per l'esame da parte dell'autorità competente
(Direttiva del Consiglio 64/221, art. 9)
3 Libera circolazione delle persone - Deroghe - Decisioni in materia di polizia degli stranieri - Persona colpita da un divieto d'ingresso nel territorio - Nuova domanda presentata dopo un ragionevole lasso di tempo - Garanzie giurisdizionali - Parere dell'autorità competente
(Direttiva del Consiglio 64/221, artt. 8 e 9)
4 L'art. 8 della direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che impone agli Stati membri l'obbligo di consentire a ogni cittadino di uno Stato membro di esperire avverso un provvedimento di diniego d'ingresso, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, o contro la decisione di allontanamento dal territorio, gli stessi ricorsi consentiti ai cittadini nazionali avverso gli atti amministrativi, va interpretato nel senso che, qualora la legislazione nazionale di uno Stato membro preveda, da un lato, un ricorso contro gli atti amministrativi in generale e, dall'altro lato, un diverso tipo di ricorso contro le decisioni d'ingresso relative ai cittadini di tale Stato membro, il suddetto obbligo è adempiuto se i cittadini degli altri Stati membri dispongono degli stessi mezzi di ricorso esperibili in tale Stato membro contro gli atti amministrativi in generale.
5 L'art. 9 della direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, va interpretato nel senso che le tre condizioni di cui al n. 1 dell'articolo, descritte dalla frase: «Se non sono ammessi ricorsi giurisdizionali o se tali ricorsi sono intesi ad accertare soltanto la legittimità dei provvedimenti impugnati o se essi non hanno effetto sospensivo», valgono anche nell'ambito del n. 2, ossia quando il provvedimento contestato sia un diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno o un provvedimento di allontanamento dal territorio prima del rilascio di tale permesso.
6 Un cittadino di uno Stato membro, colpito in passato da un provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio di un altro Stato membro per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, dispone del diritto di ricorso in forza dell'art. 8 della direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, e, eventualmente, del diritto di ottenere il parere dell'autorità competente indipendente, in forza dell'art. 9 della direttiva, contro una nuova decisione adottata dall'autorità amministrativa in esito a una domanda da lui presentata dopo un ragionevole periodo di tempo dall'ultimo provvedimento che gli vieta l'ingresso nel territorio.