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Document 61994TO0146

    Massime dell’ordinanza

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    29 giugno 1994

    Causa T-146/94 R

    Calvin Williams

    contro

    Corte dei conti delle Comunità europee

    «Dipendenti — Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Procedimento disciplinare — Destituzione»

    Testo completo in francese   II-571

    Oggetto:

    Domanda avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione della decisione che destituisce il ricorrente senza soppressione del diritto alla pensione di anzianità di cui all'art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto.

    Esito:

    Rigetto.

    Sunto dell'ordinanza

    Il ricorrente viene destituito dopo aver diffuso scritti che mettono in discussione l'onorabilità dei membri della Corte dei conti. Egli presenta un ricorso d'annullamento nonché una domanda di sospensione dell'esecuzione di questa decisione.

    Il Tribunale ricorda che spetta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori fornire la prova che essa non può attendere l'esito del procedimento principale senza dover subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili (punto 12).

    Riferimento: Tribunale 30 novembre 1993, causa T-549/93 R, D./Commissione (Race pag. II-1347, punto 42); Tribunale 2 maggio 1994, causa T-108/94R, Candiotte/Consielio (Race. pag. II-249, punto 19)

    Il Tribunale ritiene che, anche se il danno di ordine puramente pecuniario addotto dal ricorrente non può, in linea di principio, considerarsi irreparabile, o perlomeno difficilmente riparabile, dal momento che esso può costituire, come nel caso di specie, oggetto d'una successiva compensazione finanziaria, spetta tuttavia al giudice competente per i provvedimenti urgenti valutare se la decisione di destituzione impugnata possa provocare al ricorrente un danno, sia pure pecuniario, di una gravità tale che l'annullamento di detta decisione al termine del procedimento principale non potrebbe più consentirgli di risarcirlo (punti 17, 18 e 20).

    Riferimento: D./Commissione, già citata, punto 45

    Ciò non accade nel caso di specie. Certamente l'istituzione ha interrotto il versamento di qualsiasi remunerazione al ricorrente a seguito della decisione di destituzione. Cionondimeno l'interessato può chiedere in qualsiasi momento di poter fruire del diritto alla pensione anticipata di anzianità, il cui importo nonché la copertura del regime d'assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee gli garantiranno una situazione finanziaria tale da consentirgli di far fronte alle sue spese essenziali (punti 21 e 22).

    Risulta quindi dalla valutazione degli interessi contrapposti delle parti, alla quale deve procedere il giudice competente per i provvedimenti urgenti, che la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, e, di conseguenza, il mantenimento in funzione del dipendente destituito per colpe ritenute gravi, sarebbe sproporzionata rispetto al pregiudizio dedotto dall'interessato, mentre, in caso di annullamento della decisione controversa, l'istituzione dovrebbe reintegrarlo e ristabilirlo in tutti i suoi diritti con effetto retroattivo alla data della decisione di destituzione, e che la differenza tra l'importo globale della pensione anticipata e quello che l'interessato riscuoterebbe se cominciasse a fruire della sua pensione solo a partire dai 60 anni non può costituire a termine, tenuto conto delle speranze di vita del ricorrente, un pregiudizio grave tale da giustificare l'intervento del giudice competente per i provvedimenti urgenti (punti 23-25).

    Dispositivo:

    La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

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