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Document 61994TO0084
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
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1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento ° Esclusione
(Trattato CE, artt. 169, 170 e 173, quarto comma)
2. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Rifiuto della Commissione di impartire una direttiva o di adottare una decisione nei confronti di uno Stato membro in materia di osservanza delle norme sulla concorrenza da parte delle imprese pubbliche ° Esclusione
(Trattato CE, artt. 90 e 173)
1. E' irricevibile il ricorso d' annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso una decisione della Commissione di non instaurare nei confronti di uno Stato membro un procedimento diretto all' accertamento di un inadempimento.
Infatti, in primo luogo, la Commissione non ha l' obbligo di avviare un procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato, ma dispone al riguardo di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un senso determinato.
In secondo luogo, la persona fisica o giuridica che chiede alla Commissione di avviare un procedimento ex art. 169 chiede in realtà l' adozione di un atto che non la riguarderebbe direttamente e individualmente, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, e che, comunque, essa non potrebbe impugnare mediante ricorso d' annullamento.
D' altra parte, in quanto il ricorso miri a far constatare che lo Stato membro ha violato talune norme del diritto comunitario, la facoltà di adire il giudice comunitario al fine di far accertare un inadempimento dei suoi obblighi da parte di uno Stato membro non si estende, ai sensi degli artt. 169 e 170, alle persone fisiche o giuridiche, ma spetta unicamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. E' irricevibile il ricorso d' annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso una decisione della Commissione di non impartire una direttiva o adottare una decisione nei confronti di uno Stato membro avvalendosi dei poteri ad essa conferiti dall' art. 90, n. 3, del Trattato.
Infatti, come risulta da questa disposizione nonché dalla ratio complessiva dell' art. 90, il potere di sorveglianza di cui dispone la Commissione nei confronti degli Stati membri responsabili di una violazione delle norme del Trattato, in particolare di quelle relative alla concorrenza, implica necessariamente l' esercizio di un ampio potere discrezionale da parte di questa istituzione, esercizio che non è accompagnato da un obbligo di intervento da parte della medesima.