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Documento 61994TJ0391

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    6 giugno 1996

    Causa T-391/94

    Jean Baiwir

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Atto che arreca pregiudizio — Termini fissati dallo Statuto — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento»

    Testo completo in francese   II-787

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della nota 12 febbraio 1993 del capo dell'unità IX.A.6 della Commissione, nella quale il ricorrente risultava inquadrato, ai fini della promozione all'interno della carriera per l'esercizio 1993, come dipendente la cui carriera si era svolta in più categorie e, dall'altro, della ricostruzione della sua carriera come dipendente di grado B4, secondo scatto, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 1993, nonché il risarcimento del danno morale subito.

    Esito:

    Rigetto.

    Sunto della sentenza

    Il 1o maggio 1988 il ricorrente veniva nominato dipendente di grado C5 presso la Commissione e, dopo aver superato un concorso esterno il 27 febbraio 1992, dipendente di grado B5, primo scatto, con effetto dal 1o marzo 1992.

    Il 9 luglio 1992 la Commissione adottava una decisione intitolata «Nuovo metodo di calcolo dei profili di carriera - Categorie B, C e D - Bilancio di funzionamento». Ai sensi del n. 1, lett. b), di tale decisione, è attribuito un determinato punteggio in considerazione dell'età, da un lato, ai dipendenti dello stesso grado, che non hanno effettuato passaggi di categoria, idonei alla promozione, la cui carriera si è interamente svolta nell'ambito della medesima categoria B, C o D, e, dall'altro, ai dipendenti dello stesso grado, che hanno effettuato un passaggio di categoria, idonei alla promozione e la cui carriera si è parzialmente svolta nell'ambito di una categoria di grado inferiore. La distinzione così introdotta tra due gruppi di dipendenti consente di tener conto delle differenze nelle caratteristiche relative all'età dei due gruppi.

    Il 12 febbraio 1993 il capo dell'unità 6 («personale B, C e D») della direzione A («Personale») presso la direzione generale IX Personale e amministrazione (unità IX.A.6) della Commissione inviava una nota al ricorrente informandolo che un nuovo metodo di calcolo del profilo di carriera era stato adottato per l'esercizio 1993 e che tale metodo sarebbe stato applicato per valutare la posizione del ricorrente. Risulta da tale nota che, ai fini del calcolo del punteggio da attribuire per l'età, il ricorrente veniva definito come dipendente che aveva effettuato un passaggio di categoria.

    Il 22 novembre 1993 il ricorrente presentava alla Commissione una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (Statuto), chiedendo una rettifica con effetto retroattivo della decisione relativa al profilo della sua carriera e, nell'ipotesi in cui, in esito al nuovo esame richiesto, la sua carriera venisse ancora definita di tipo «transcategoriale», una risposta dettagliata a tale riguardo. La domanda era definita, per quanto riguarda l'oggetto, come «domanda di annullamento del profilo di carriera del 12.02.93».11

    18 maggio 1994 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione implicita di rigetto della sua domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto. Tale reclamo veniva respinto dalla Commissione con decisione 12 settembre 1994.

    Sulla domanda di annullamento

    Sulla ricevibilità

    Pur essendo stata presentata ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, la domanda del ricorrente era, in effetti, diretta all'annullamento o alla rettifica del profilo della sua carriera, quale preannunciato nella nota 12 febbraio 1993. Infatti, l'art. 90, n. 1, dello Statuto, alla stregua dell'art. 175 del Trattato CE, riguarda una situazione nella quale non siano intervenuti né decisioni né atti e «non l'adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario». La domanda del ricorrente dev'essere quindi considerata come un reclamo presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, diretto ad ottenere l'annullamento della nota 12 febbraio 1993 (punto 33).

    Riferimento: Tribunale 13 novembre 1995, causa T-126/95, Dumez/Commissione (Race, pag. II-2863, punto 43)

    L'esistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei dipendenti avverso l'istituzione cui appartengono (punto 34).

    Riferimento: Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione(Racc. pag. II-799, punto 39)

    La nota 12 febbraio 1993 non lede immediatamente e direttamente gli interessi del ricorrente, modificando in modo manifesto la sua posizione giuridica, poiché l'applicazione del nuovo metodo, presentato in tale nota, per il calcolo del profilo della sua carriera non fa perdere al ricorrente le sue possibilità di promozione. Infatti, la decisione finale di promozione è adottata in base alla valutazione dei meriti in conformità dell'art. 45 dello Statuto. Il profilo di carriera è uno degli elementi presi in considerazione dall'APN, che non può in alcun caso prevalere sul merito dei candidati. La nota 12 febbraio 1993 costituisce pertanto un atto preparatorio che non può, in quanto tale, influire sulla posizione statutaria del ricorrente né, di conseguenza, arrecargli pregiudizio (punto 35).

    Riferimento: Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Race, pag. 23, punto 16); Tribunale 25 novembre 1993, cause riunite T-89/91, T-21/92 e T-89/92, Sig.ra X/Commissione (Race. pag. II-1235, punto 34)

    Inoltre, l'eventuale assenza di una risposta ad una domanda presentata ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto contro un atto preparatorio non può giustificare la presentazione di un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto (punto 38).

    Infatti, se l'atto contestato dal dipendente è un atto preparatorio che non può, in quanto tale, essere oggetto di un reclamo, il rigetto di una domanda presentata ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto non può trasformare tale atto in un atto lesivo. Allo stesso modo, il rigetto della domanda non può essere considerato come un atto che arreca pregiudizio passibile di reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto se non si vuole consentire uno sviamento di procedura. Sarebbe infatti possibile, quando l'atto contestato è un atto preparatorio, presentare una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, e, successivamente, presentare un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, contro il rigetto esplicito o implicito di tale domanda (punto 39).

    Sulla domanda di risarcimento

    Nel caso in cui non vi sia una stretta connessione tra la domanda di annullamento e quella diretta al risarcimento, la ricevibilità della domanda di risarcimento dev'essere valutata indipendentemente da quella del ricorso per annullamento. In tal caso, la ricevibilità della domanda di risarcimento è subordinata al regolare svolgimento del previo procedimento amministrativo, previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Quando, come nel caso di specie, il ricorso è diretto ad ottenere il risarcimento del danno che sarebbe stato causato da comportamenti, i quali, per la mancanza di effetti giuridici, non possono essere qualificati come atti che arrecano pregiudizio, il procedimento amministrativo deve iniziare, in conformità dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, con una domanda dell'interessato con la quale si inviti l'autorità che ha il potere di nomina (APN) a risarcire tale danno. È quindi soltanto contro la decisione di rigetto di tale domanda che l'interessato può investire l'amministrazione di un reclamo, ai sensi del n. 2 del detto articolo (punto 46).

    Riferimento: Tribunale 25 settembre 1991. causa T-5/90. Marcato/Commissione (Race, pag. II-731. punti 49 e 50)

    Ora, nel caso di specie, il ricorrente non ha presentato all'APN una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito (punto 47).

    Dispositivo:

    II ricorso è irricevibile.

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