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Document 61994TJ0330

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ricorso d ' annullamento — Atti impugnabili — Rifiuto della Commissione di proporre opportune misure ai sensi dell ' art. 93, n. 1, del Trattato — Esclusione — (Trattato CE, art. 93, n. 1, e 173)

Massima

Nell ' ambito dell ' esame della ricevibilità di un ricorso d ' annullamento diretto contro una decisione negativa di un ' istituzione, tale decisione va considerata in funzione della natura della domanda di cui costituisce la risposta. Allorché, a seguito di una domanda di un ' impresa, la Commissione rifiuta di proporre al governo di uno Stato membro opportune misure ai sensi dell ' art. 93, n. 1, del Trattato nei confronti del programma di aiuti, tale rifiuto non costituisce un atto che può essere oggetto di un ricorso ai sensi dell ' art. 173 del Trattato, dato che l ' atto richiesto non può essere impugnato ai sensi di tale disposizione.

Infatti, tale atto non costituisce un provvedimento produttivo di effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di tale impresa, dato che, ai sensi della formulazione stessa dell ' art. 93, n. 1, del Trattato, le opportune misure costituiscono soltanto proposte che lo Stato interessato non è obbligato ad accogliere.

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