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Document 61994TJ0304

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Concorrenza - Intese - Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'infrazione unica - Imprese alle quali può essere addebitata l'infrazione consistente nella partecipazione ad un'intesa globale - Criteri

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

2 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità e durata delle infrazioni - Elementi di valutazione - Possibilità di elevare l'entità delle ammende per rafforzarne l'effetto dissuasivo

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

3 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Fatturato preso in considerazione - Valore delle forniture interne del prodotto di cui trattasi alle unità produttive di un prodotto derivato facenti capo all'impresa - Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

4 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - Danno derivante dall'intesa subito dall'impresa - Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

5 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze aggravanti - Dissimulazione dell'intesa - Prova risultante dalla mancanza di note riferentisi alle riunioni delle imprese che hanno preso parte all'intesa

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

Massima

1 Affinché la Commissione possa imputare a ciascuna delle imprese interessate da una decisione di applicazione delle regole di concorrenza la responsabilità, per un periodo determinato, di un'intesa globale comprensiva di diversi comportamenti anticoncorrenziali, essa deve dimostrare che ognuna di esse ha vuoi acconsentito all'adozione di un piano globale che incorporava gli elementi costitutivi dell'intesa, vuoi partecipato direttamente, durante quel periodo, a tutti i detti elementi. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Una circostanza del genere può tuttavia essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è stata imputata.

2 La determinazione dell'importo dell'ammenda in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza è funzione della gravità e della durata dell'infrazione. Al riguardo, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.

Nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione può tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa ha la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza.

Inoltre, nel fissare l'entità generale delle ammende, la Commissione può in particolare tener conto della lunga durata e del carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione.

3 Nel determinare l'importo dell'ammenda da infliggere in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, la Commissione può basarsi su un fatturato costruito comprendente non soltanto il fatturato realizzato con le vendite a terzi del prodotto oggetto dell'infrazione, ma altresì il valore delle forniture interne del detto prodotto alle unità produttive di un prodotto derivato che, facendo capo all'impresa, non costituiscono persone giuridiche distinte da quest'ultima.

Infatti, da un lato, la presa in considerazione del valore delle forniture interne ad una società, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, non è vietata da alcuna norma giuridica.

Dall'altro, il limite massimo di un'ammenda, fissato al 10% del fatturato dell'impresa, è inteso ad evitare che le ammende siano sproporzionate rispetto alle dimensioni dell'impresa e, poiché soltanto il fatturato globale può effettivamente dare un'indicazione approssimativa al riguardo, occorre intendere tale percentuale come riferita al fatturato globale. Determinando l'importo delle ammende in base al solo fatturato realizzato con le vendite del prodotto oggetto dell'infrazione, la Commissione prende in considerazione, per il proprio calcolo, la quota del fatturato globale delle imprese che meglio riflette il profitto ricavato dall'intesa. Al riguardo, si deve tener presente che le unità produttive facenti capo ad una stessa persona giuridica traggono profitto dal comportamento illecito, impiegando come materia prima il prodotto di sua produzione.

Non tener conto del valore delle forniture interne si risolverebbe necessariamente nell'avvantaggiare in modo ingiustificato le società integrate verticalmente. In siffatta situazione, il profitto derivante dall'intesa potrebbe non venir preso in considerazione e l'impresa interessata eluderebbe una sanzione proporzionata alla sua importanza sul mercato dei prodotti oggetto dell'infrazione.

4 Il fatto che un'impresa che ha partecipato a una collusione sui prezzi con i suoi concorrenti abbia operato contro i suoi stessi interessi economici ed abbia subito, di conseguenza, gli effetti di questa collusione non costituisce necessariamente un elemento di cui deve tenersi conto come circostanza attenuante, in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da irrogare. Invero, un'impresa che continui a concertarsi con i suoi concorrenti sui prezzi, nonostante l'asserito danno che essa subisce, non può essere considerata aver commesso un'infrazione meno grave di quella delle altre imprese parimenti coinvolte nella collusione. Tuttavia, diverso potrebbe eventualmente essere il caso qualora una simile impresa dimostrasse di aver agito in modo illecito sotto costrizione.

5 Il fatto che le imprese partecipanti ad una collusione sui prezzi abbiano organizzato l'annuncio degli aumenti di prezzo concordati e siano state dissuase dal prendere note riferentisi a riunioni aventi tale oggetto dimostra che esse erano consapevoli dell'illeceità del loro comportamento, ma hanno adottato misure dirette a dissimulare la collusione. La Commissione può considerare tali misure come circostanze aggravanti nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione.

Al riguardo, la mancanza di verbali ufficiali nonché l'assenza pressoché totale di qualsiasi nota interna sulle dette riunioni possono costituire, alla luce del numero di queste ultime, della durata nel tempo e della natura delle discussioni svolte, una prova sufficiente del fatto che i partecipanti venivano dissuasi dal prendere appunti.

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