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Document 61994TJ0235

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    27 febbraio 1996

    Causa T-235/94

    Roberto Galtieri

    contro

    Parlamento europeo

    «Dipendenti — Assegno di famiglia — Ripetizione dell'indebito — Eccesso di potere — Legittimo affidamento — Risarcimento del danno»

    Testo completo in francese   II-129

    Oggetto:

     

    Ricorso diretto ad ottenere:

    l'annullamento della decisione del Parlamento europeo, notificata con lettera 19 gennaio 1994, di recuperare le somme indebitamente percepite dal ricorrente a titolo di assegno di famiglia;

    la condanna del Parlamento europeo al rimborso degli importi trattenuti sulle retribuzioni mensili del ricorrente;

    la condanna del Parlamento europeo al risarcimento dei danni con gli interessi di mora.

    Esito:

    Rigetto.

    Sunto della sentenza

    Il ricorrente, agente temporaneo del Parlamento, inquadrato nel grado B2 dal mese di luglio 1980, occupa dal mese di gennaio 1990 un posto di categoria A. Egli si è sposato nel luglio 1984 e sua moglie appartiene al personale delle istituzioni comunitarie. Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), gli è stato concesso il beneficio dell'assegno di famiglia dal 1o luglio 1984 fino al 30 novembre 1993 compreso.

    Il Parlamento, avendo ricevuto alcune informazioni relative al trasferimento della moglie del ricorrente dal Consiglio al Parlamento, ha ritenuto che il ricorrente avesse perso il diritto all'assegno di famiglia a partire dal 1o gennaio 1992, data alla quale sua moglie è stata retroattivamente promossa al grado C3. Esso decideva quindi di procedere al recupero degli importi a suo parere indebitamente versati al ricorrente, pari complessivamente a 267628 BFR, e ne informava il ricorrente. Tale decisione, contestata dal ricorrente, veniva successivamente confermata dal Parlamento ed egli decideva pertanto di presentare un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.

    In seguito alla presentazione del ricorso nonché di un'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, il procedimento di merito dinanzi al Tribunale è stato sospeso, ai sensi dell'art. 91, n. 4, dello Statuto, in attesa di una decisione implicita o esplicita di rigetto. Con ordinanza 14 luglio 1994 il presidente del Tribunale ha constatato che non vi era luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, poiché le parti erano nel frattempo addivenute ad un accordo, ai termini del quale il convenuto rinunciava al rimborso immediato dell'importo a suo parere ancora dovuto.

    Pur essendo stato invitato ad assistere all'udienza, conformemente all'art. 100 del regolamento di procedura, il ricorrente non vi è stato rappresentato. Il legale del ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale che venisse riaperta la trattazione orale in quanto, a causa di un errore materiale del domiciliatario designato, che ha riconosciuto di aver ricevuto la convocazione all'udienza, tale convocazione non gli era pervenuta.

    Procedimento

    L'assenza in udienza del rappresentante della parte, pur regolarmente convocato, può giustificare la riapertura della fase orale soltanto se tale assenza è dovuta a un caso di forza maggiore, il quale ricorre in presenza di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della parte che se ne avvale e che risultano inevitabili malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso. Orbene, il ricorrente si limita a far valere un errore di trasmissione tra il domiciliatario, da lui designato ai fini della notificazione degli atti, ed il suo rappresentante, circostanza questa che non può definirsi di forza maggiore (punto 17).

    Riferimento: Tribunale 29 maggio 1991, causa T-12/90. Bayer/Commissione(Racc. pag. II-219. punto 44)

    Sulla ricevibilità

    Il Tribunale ricorda che, in via di principio, il ricorso proposto prima dello scadere del termine per statuire sul reclamo diretto contro la decisione implicita di rifiuto della domanda è prematuro e, in quanto tale, irricevibile. Tuttavia, l'obbligo di esaurire le varie fasi del procedimento amministrativo, enunciato dall'art. 91, n. 2, dello Statuto, è limitato dal n. 4 del medesimo articolo. Risulta da tale disposizione che l'interessato, dopo aver presentato all'autorità che ha il potere di nomina (APN) un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, può presentare immediatamente ricorso al Tribunale, a condizione che ad esso sia allegata un'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o l'adozione di provvedimenti urgenti (punti 28).

    Riferimento: Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia (Race. pag. II-53, punti 49 e 50)

    L'art. 91, n. 4, dello Statuto non fissa un termine per la presentazione del ricorso al Tribunale e non può pertanto essere interpretato in termini restrittivi. Tale norma ha lo scopo di consentire che venga adito il Tribunale prima che siano esaurite le varie fasi del procedimento precontenzioso, purché vengano presentati contemporaneamente l'atto introduttivo del ricorso e un'istanza di provvedimenti urgenti, e non ha invece lo scopo di imporre un termine rigoroso per la proposizione del ricorso al Tribunale. Il Tribunale non può considerare che il ricorrente aveva perso il diritto di avvalersi della deroga di cui all'art. 91, n. 4, dello Statuto per il fatto che egli ha adito il Tribunale più di tre mesi dopo aver presentato il reclamo all'APN. Tale motivo di irricevibilità dev'essere quindi respinto (punto 29).

    Il Tribunale rileva che il ricorrente mantiene l'interesse ad ottenere l'annullamento della decisione relativa alla ripetizione dell'indebito. Infatti, la risposta del Parlamento al reclamo ha modificato la decisione iniziale, dando però ragione al ricorrente solo parzialmente. Di conseguenza, anche questo motivo ď irricevibilità dev'essere respinto (punto 30).

    Poiché la domanda di annullamento è stata dichiarata ricevibile, il motivo d'irricevibilità che il Parlamento trae dalla regola secondo cui ľ irricevibilità della domanda di annullamento determina ľ irricevibilità della domanda di risarcimento va anch'esso respinto (punti 31 e 32).

    Nel merito

    La domanda di annullamento

    Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 85 dello Statuto

    Ai sensi dell'art. 85 dello Statuto, qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene. Alla luce degli argomenti dedotti dalle parti, è sufficiente esaminare se l'irregolarità dei versamenti di cui trattasi era così evidente che il ricorrente non poteva non accorgersene (punto 45).

    L'espressione «così evidente», contenuta in tale disposizione non implica che il dipendente che fruisce di pagamenti indebiti sia dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, bensì che la restituzione è dovuta qualora si tratti di un errore che non può sfuggire ad un dipendente di normale diligenza e che si presuppone conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione. Per valutare se il dipendente interessato abbia fatto uso di una diligenza sufficiente occorre tener conto della sua capacità di procedere alle necessarie verifiche (punto 46).

    Riferimento: Tribunale 10 febbraio 1994, causa T-107/92, White/Commissione (Race. PI pag II-143, punto 33); Tribunale 24 febbraio 1994, causa T-93/92, Burck/Commissione (Race. PI pag. II-201, punto 29); Tribunale 24 febbraio 1994, causa T-38/93. Stablschmidt/Parlamento (Racc. PI pag. II-227. punto 19)

    L'art. 1, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto, ai sensi del quale l'interessato non percepisce gli assegni di famiglia qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un dipendente del grado C3 al terzo scatto, al lordo dell'imposta, va ritenuto sufficientemente chiaro affinché un dipendente di categoria A, che presta servizio presso le istituzioni comunitarie dal 1980, possa individuare il massimale oltre al quale perde il diritto agli assegni di famiglia, salvo decisione speciale dell'APN (punti 47 e 48).

    Per quanto riguarda il fatto che il ricorrente ha omesso di informare il Parlamento della promozione della moglie, occorre ricordare che, secondo la sentenza White/Commissione, citata, un dipendente che, avendo comunicato con ritardo all'amministrazione un mutamento intervenuto nella sua situazione di famiglia, si è posto, con il proprio comportamento, in una situazione irregolare non può invocare la propria buona fede allo scopo di essere liberato dall Obbligo di restituire un'indennità che egli ha indebitamente continuato a riscuotere. Seppure in quella sentenza il Tribunale ha considerato che il requisito dell'evidenza dell'irregolarità dei versamenti non risultava soddisfatto nelle circostanze del caso di specie, tra cui figurava, tra le altre ragioni che lo hanno portato a tale conclusione, il fatto che il superamento del massimale era molto ridotto, esso ha invece valutato che un superamento dell'ordine di 110000 BFR annui era «importante» e non poteva sfuggire ad un dipendente di normale diligenza (punti 49 e 50).

    Riferimento: White/Commissione, citata, punti 38 e 50

    Per quanto riguarda il superamento del massimale nel caso in esame, in ordine al quale le parti hanno presentato conteggi contrastanti, il Tribunale constata che il ricorrente non ha fornito elementi dai quali si potesse desumere che il calcolo effettuato dal Parlamento è errato. In queste circostanze, si deve concludere che tale superamento era di almeno 87000 BFR all'anno, importo questo che non può essere ritenuto trascurabile e che non può sfuggire a un dipendente di normale diligenza (punti 51-55).

    Il Tribunale ne conclude che il ricorrente, facendo uso di una normale diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto della palese irregolarità dei versamenti di cui trattasi. Il Parlamento aveva quindi ogni diritto alla ripetizione degli importi indebitamente versati a titolo di assegno di famiglia dal 1o novembre 1992 al 30 novembre 1993. Inoltre il ricorrente con il proprio comportamento - cioè omettendo di comunicare all'amministrazione la promozione della moglie al grado C4, quarto scatto, intervenuta il 1o novembre 1982 - si è posto in una situazione irregolare e non può invocare la propria buona fede allo scopo di essere liberato dall'obbligo di restituire un importo indebitamente percepito. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il motivo dev'essere respinto (punti 56 e 57).

    Sul secondo motivo, relativo ad un eccesso o ad un abuso di potere

    Il Tribunale constata che il motivo dedotto dal ricorrente mira sostanzialmente a dimostrare che il Parlamento avrebbe trasgredito l'art. 85 dello Statuto. Orbene, poiché il Tribunale ha stabilito che ľart. 85 dello Statuto è stato applicato correttamente, il presente motivo non è fondato e va respinto (punto 60).

    Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio posto a tutela del legittimo affidamento

    Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a tutti coloro in capo ai quali l'amministrazione abbia fatto sorgere aspettative fondate. Per contro, non può invocarsi una violazione del suddetto principio in mancanza di assicurazioni precise fornite dall'amministrazione (punto 63).

    Riferimento: Tribunale 30 novembre 1994. causa T-498/93. Dornonville de la Cour/Commissione (Racc. PI pag. II-813, punto 46)

    Orbene, la nota cui fa riferimento il ricorrente indica soltanto che l'amministrazione ha preso conoscenza del cambiamento di attività della moglie del ricorrente. Essa non può essere considerata idonea a generare in capo al ricorrente aspettative fondate in ordine al mantenimento del suo diritto all'assegno di famiglia, né può essere interpretata alla stregua di un'assicurazione precisa fornita dall'amministrazione. Anche qualora tale nota avesse potuto essere interpretata come una precisa assicurazione, essa non potrebbe far sorgere in capo al ricorrente un'aspettativa fondata, in quanto un'assicurazione del genere non sarebbe stata conforme alle disposizioni dello Statuto (punti 64 e 65).

    Per quanto riguarda il diritto del ricorrente alla retribuzione mensile, il Tribunale rileva che l'esecuzione di una decisione legittima per la ripetizione dell'indebito non può essere considerata lesiva di tale diritto. Questo motivo va quindi respinto (punti 66 e 67).

    La domanda di rimborso e di pagamento degli interessi di mora

    Tale domanda presuppone che sia stata constatata la nullità dell'atto impugnato. Orbene, avendo il Tribunale respinto la domanda di annullamento, questa domanda è priva di fondamento e non può essere accolta (punto 69).

    La domanda di risarcimento

    Il Tribunale ha stabilito che l'applicazione dell'art. 85 dello Statuto non era viziata da illegittimità. La domanda di risarcimento, basata sull'asserita illegittimità della stessa, non può quindi essere accolta (punto 71).

    Dispositivo:

    Il ricorso è respinto.

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