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Document 61994TJ0184

    Massime della sentenza

    SENTENZADEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    12 maggio 1998

    Causa T-184/94

    Martin O'Casey

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Annullamento della decisione che rigetta la candidatura del ricorrente al posto di assistente del direttore aggiunto del sito di lavoro congiunto di ITER in Naka (Giappone) — Offerta del posto — Rottura dell'accordo — Domanda di risarcimento»

    Testo completo in inglese   II-565

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della lettera 16 luglio 1993 del direttore aggiunto dell'International Thermonuclear Experimental Reactor e del capo del sito di lavoro congiunto di Naka (Giappone) con la quale il ricorrente viene informato del rigetto della sua candidatura al posto di assistente amministrativo del detto direttore aggiunto e della decisione di rigetto che essa comporta e, dall'altro, il risarcimento del danno morale e materiale così subito dal ricorrente.

    Esito:

    Irricevibilità.

    Sunto della sentenza

    Con decisione 22 aprile 1992, 92/439/Euratom, la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concludere, sulla base dell'art. 101 del Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (il «Trattato CEEA»), in nome della Comunità europea per l'energia atomica (la «Comunità») un accordo di cooperazione con il governo del Giappone, con il governo della Federazione russa e con il governo degli Stati Uniti d'America sulle attività di progettazione ingegneristica del reattore sperimentale termonucleare internazionale (International Thermonucluear Experiment Reactor, ITER) (GU L 244, pag. 13).

    Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo del detto accordo, cioè condurre in comune attività intese a produrre un progetto tecnico particolareggiato, completo e interamente integrato di tale reattore nonché tutti i dati tecnici necessari per le future decisioni circa la sua costruzione, tale accordo prevede l'istituzione di un consiglio che è responsabile della direzione generale del progetto. Il consiglio nomina un direttore, che dirige e coordina, in particolare, l'esecuzione delle attività di ricerca e che, nell'assolvimento dei propri doveri e responsabilità, agisce autonomamente e non richiede né segue istruzioni di alcuna parte.

    Esso prevede del resto la costituzione di un gruppo centrale congiunto (Joint Central Team), il quale assiste il direttore nell'assolvimento delle sue funzioni. I membri del gruppo centrale congiunto diversi dai direttori aggiunti, i responsabili amministrativi e i capi di ciascun sito di lavoro congiunto sono scelti dal direttore tra le persone qualificate presentate dalle parti.

    Le parti si impegnano a mettere a disposizione del gruppo centrale congiunto, in base ad accordi relativi al distacco di personale o in base ad altri strumenti specificati nei protocolli allegati all'accordo di cooperazione, personale qualificato in numero approssimativamente eguale. Il gruppo centrale congiunto ha sede nei siti di lavoro congiunto stabiliti rispettivamente a Garching (Germania), Naka (Giappone) e San Diego (Stati Uniti d'America).

    I negoziatori si sono accordati sui nomi dei probabili candidati delle parti per i posti più importanti. I candidati della Comunità avrebbero occupato in particolare il posto di direttore (signor Rebut) nonché uno dei quattro posti di direttore aggiunto, il cui titolare sarà altresì capo del sito di lavoro congiunto di Naka (Giappone) (signor Huguet). La Comunità sarebbe stata, del resto, rappresentata nel consiglio dal signor Maisonnier, direttore del programma Fusione presso la direzione generale Affari scientifici, ricerca e sviluppo della Commissione (DG XII).

    II ricorrente, il signor Martin O'Casey, è agente temporaneo di grado A4 presso l'impresa comune Joint European Torus (JET) (Regno Unito), dove lavora dal 1o maggio 1980 in qualità di amministratore all'ufficio contratti.

    Secondo il ricorrente, il signor Huguet, direttore aggiunto del JET e designato direttore aggiunto dell'ITER e capo del sito di lavoro congiunto di Naka (Giappone), gli chiedeva, all'inizio del mese di aprile 1992, se accettava di divenire suo assistente amministrativo nelle nuove funzioni alle quali era chiamato in Giappone a partire dal mese di settembre o ottobre 1992. Il ricorrente prometteva di valutare l'offerta.

    Nel pomeriggio del 30 aprile 1992 il ricorrente aveva di nuovo un colloquio con il signor Huguet in merito a tale offerta e, tenuto conto delle assicurazioni fornitegli da quest'ultimo, dichiarava di accettare volentieri il posto offerto.

    Resta fermo che l'assegnazione del posto doveva essere decisa dalla DG XII e che il ricorrente parteciperà in tempo utile ad un colloquio.

    Verso la metà del mese di giugno del 1992 il ricorrente incontrava nuovamente il signor Huguet per informarsi sui progressi compiuti dalla DG XII in merito alla decisione di assegnazione del posto e della sua pubblicazione. Quest'ultimo gli confermava di essere competente ad offrirgli il posto e che la sua scelta non poteva essere contraddetta. Alla luce di tali assicurazioni, il ricorrente, conformemente al desiderio espresso dal signor Huguet, confermava l'accettazione dell'offerta.

    Nel gennaio 1993 il signor Huguet, in visita al JET, incontrava nuovamente il ricorrente al quale riaffermava di aver più che mai bisogno della sua collaborazione in Giappone.

    Nel febbraio 1993 veniva pubblicato l'avviso di posto vacante di amministratore assistente del direttore aggiunto e capo del sito comune di lavoro di Naka (COM/R5043/93). Il ricorrente poneva la sua candidatura e riceveva una nota di risposta che ne prendeva atto.

    Nel maggio 1993 il ricorrente apprendeva da un collaboratore del sito di lavoro congiunto di Naka che il posto di cui trattasi era stato offerto alla signora Z., la quale lavora presso la direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca (DG XIII). Successivamente, veniva a conoscenza del fatto che questa aveva rifiutato l'offerta. Il ricorrente del resto apprendeva che circolavano nei suoi confronti voci di natura diffamatoria.

    Il ricorrente scriveva al signor Huguet, a Naka, il 10 maggio, il 9 giugno e il 9 luglio 1993 chiedendo informazioni. Quest'ultimo gli rispondeva il 16 giugno 1993 con lettera su carta recante l'intestazione ufficiale dell'ITER, informandolo, in particolare, che al posto di assistente amministrativo in Naka era prevista la nomina di un candidato americano.

    Il ricorrente inviava alla DG XII le lettere 9 giugno, 30 giugno e 2 agosto al fine di far conoscere le sue osservazioni e apprensioni in merito alla procedura di nomina al posto di cui trattasi. Prima di dare corso al procedimento precontenzioso il predetto non riceveva alcuna risposta.

    Il 10 settembre 1993 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto») dove contestava la decisione con la quale veniva escluso dal concorso COM/R5043/93, della quale era venuto a conoscenza tramite la lettera del signor Huguet 16 luglio 1993, e chiedeva il risarcimento del danno così subito.

    Con lettera 13 settembre 1993 la Commissione informa il ricorrente che la procedura del concorso COM/R5043/93 era sempre in corso e che egli sarebbe stato informato dell'esito della procedura.

    Il 27 settembre 1993 il signor Huguet scriveva alla DG XII per esprimere la sua posizione in merito al reclamo del ricorrente. Lo stesso giorno il signor Huguet informava il signor Maisonnier che un candidato americano era stato scelto per il posto di amministratore del sito comune di lavoro dell'ITER a Naka e che questo posto non era pertanto più disponibile per candidati della Comunità.

    Il 18 novembre 1993 il ricorrente ne veniva informato oralmente nel corso di una riunione interservizi da un responsabile della Commissione.

    Il 22 novembre 1993 la Commissione ritirava l'avviso di posto vacante COM/R5043/93.

    Ľ 8 dicembre 1993, a seguito della riunione del 18 novembre 1993, il ricorrente trasmetteva alla Commissione una lettera contenente informazioni complementari a sostegno del suo reclamo. Il 15 dicembre 1993 la Commissione informava il ricorrente che, in ragione del periodo di ferie di fine anno e al fine di rispettare i termini statutari di risposta, un progetto di risposta al suo reclamo era stato già preparato prima del ricevimento della lettera dell'8 dicembre 1993.

    La Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente con decisione 17 dicembre 1993, comunicata a quest'ultimo con lettera 14 gennaio 1994 da lui firmata per ricevuta il 7 febbraio 1994.

    Sulla ricevibilità

    Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

    Innanzitutto, l'art. 152 del Trattato CEEA, che attribuisce al giudice comunitario la competenza a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi, deve essere inteso nel senso che si applica non soltanto a coloro che hanno la qualifica di dipendenti o di agenti diversi da quelli locali, ma anche a chi rivendica tale qualifica (punto 56).

    Rientra nel disposto dell'art. 152 del Trattato CEEA un ricorso nell'ambito del quale una persona rivendica la qualità di agente della Comunità presso l'ITER, struttura risultante da un accordo internazionale del quale la Comunità è parte, qualora il ricorso si riferisca alla prima fase di una procedura di nomina il cui obiettivo è la presentazione, da parte delle parti dell'ITER, dei candidati aventi le qualifiche per l'impiego all'autorità ufficialmente autorizzata a pronunciarsi sulle dette candidature, cioè il direttore dell'ITER. In effetti il giudice comunitario è competente a conoscere della fase della preselezione se questa è inficiata da una irregolarità ascrivibile alla Comunità, in particolare quella di aver considerato a torto una candidatura interna come non valida e di avere pertanto a torto rifiutato di trasmetterla al direttore dell'ITER. Per contro, il giudice comunitario è incompetente a conoscere della seconda fase della procedura di nomina, nel contesto della quale il direttore dell'ITER opera in piena autonomia la scelta del titolare del posto tra le persone presentate dalle parti. In effetti, la Comunità è estranea alla detta decisione, poiché l'ITER è un organo di diritto internazionale distinto dalla Comunità. Un controllo giurisdizionale di tale scelta imporrebbe una valutazione dei meriti dei candidati presentati da parti diverse dalla Comunità, il che eccederebbe manifestamente la competenza del giudice comunitario (punti 57-62).

    Riferimento: Corte 15 gennaio 1987, cause riunite271/83,15/84,36/84,113/84,158/84,203/84 e 13/85, Ainsworth e a./Commissione e Consiglio (Race. pag. 167, punti 11 e 12); Tribunale 16 dicembre 1994, causaT-177/94, Altmann e a./Commissione(Racc. pag. II-1245, punto 35); Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T-177/94 e T-377/94, Altmann e a./Commissione (Race. pag. II-2041, punto 81)

    In secondo luogo, l'esistenza di un atto arrecante pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto è una condizione indispensabile di ricevibilità di qualsiasi ricorso proposto dai dipendenti o dagli agenti avverso l'istituzione dalla quale essi dipendono. Sono atti idonei a costituire l'oggetto di un ricorso di annullamento i soli provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificando, in maniera palese e manifesta, la situazione giuridica di questi. Siffatti atti debbono provenire dall'APN e avere carattere di decisione (punto 63).

    Riferimento: Tribunale 11 maggio 1992, causa T-34/91, Whitehead/Commissione (Race, pag. II-1723, punto 21); Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione (Race, pag. II-799, punto 39); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CBS (Race, pag. II-665, punto 28); Tribunale 25 ottobre 1996, causa T-26/96, Lopes/Corte di giustizia (Race. PI pag. II-1357, punto 19); Tribunale 3 giugno 1997, causa T-196/95, H/Commissione (Race. PI pag. II-403, punti 44 e 45)

    Tale non è il caso di una lettera diretta ad una persona che ha presentato atto di candidatura a un posto vacante presso l'ITER con la quale le viene annunciata una decisione di rigetto della sua candidatura che non promana dall'autorità ufficialmente abilitata a pronunciarsi su tale candidatura e il cui autore non afferma neanche di pronunciarsi per delega, in nome o per conto della detta autorità. Tale lettera non può essere obiettivamente considerata come costitutiva di una decisione definitiva della detta autorità e non è idonea a incidere direttamente ed immediatamente sulla situazione giuridica e statutaria del ricorrente (punti 64-69).

    Riferimento: Corte 10 dicembre 1957, causa C-8/56, ALMA/Alta Autorità (Race. pag. 177, in particolare pag. 189); Corte 7 febbraio 1994, causa C-388/93, PIA HiFi/Commissione (Race, pag. I-387, punto 10)

    In considerazione di quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è diretto all'annullamento della lettera 16 luglio 1993, indirizzata dal signor Huguet al ricorrente, è irricevibile. Esso è altresì irricevibile nella misura in cui è inteso all'annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente da parte del direttore dell'UER annunciata nella lettera 16 luglio 1993 (punti 71-83).

    Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento del danno

    Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento del danno derivante dal rifiuto di nominare il ricorrente all'impiego di cui trattasi

    Qualora esista uno stretto legame tra una domanda di annullamento ed un'azione di risarcimento del danno, l'irricevibilità della domanda di annullamento comporta quella della domanda di indennizzo. Nella specie, la domanda di risarcimento del danno derivante dal rifiuto di nominare il ricorrente al posto controverso è strettamente connessa con la sua domanda di annullamento. Poiché quest'ultima è irricevibile, altrettanto vale per la domanda di risarcimento del danno (punti 89 e 90).

    Riferimento: Corte 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/Commissione (Race, pag. 469); Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Race. pag. 303 punto 31); Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latliam/Commissione (Race, pag. II-35, punti 38-40); Moat/Commissione, già citata, punto 46; Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Latham/Commissione (Race. PI pag. II-61, punti 34-36); Lopes/Corte di giustizia, già citata, punto 46

    Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento del danno derivante dalla diffamazione di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto

    Solamente se esiste un nesso diretto tra il ricorso di annullamento e il ricorso per il risarcimento del danno quest'ultimo è ricevibile in quanto accessorio al ricorso di annullamento senza che sia necessariamente preceduto da una domanda con la quale l'autorità che ha il potere di nomina ľ «APN» viene invitata a riparare il pregiudizio assertivamente subito ovvero da un reclamo con il quale viene contestata la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda. Per contro, qualora il pregiudizio asserito non risulti da un atto di cui viene chiesto l'annullamento ma da vari illeciti ed omissioni assertivamente commessi dall'amministrazione, la procedura precontenziosa deve tassativamente iniziare con una domanda con la quale l'APN viene invitata a riparare tale pregiudizio. La domanda di risarcimento del danno del ricorrente in ragione del pregiudizio cagionato dall'esistenza di asserite voci diffamatorie di cui egli sarebbe stato vittima prescinde dal ricorso di annullamento. Poiché il ricorrente non ha rispettato questa procedura, articolata su due fasi, la domanda di risarcimento del danno in relazione alle asserite voci diffamatorie è irricevibile (punti 98 e 99).

    Riferimento: Tribunale 28 giugno 1996, causa T-500/93, Y/Corte di giustizia (Race. PI pag. II-977, punto 66)

    Dispositivo:

    Il ricorso è irricevibile.

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