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Document 61994TJ0161

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Ricorso d' annullamento ° Legittimazione ad agire ° Persone giuridiche ° Nozione ° Possesso della personalità giuridica in base al diritto nazionale o riconoscimento da parte delle istituzioni comunitarie in quanto entità giuridica autonoma

    [Trattato CEE, art. 173; regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 5, lett. a); regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 5, lett. a)]

    2. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che istituisce un dazio antidumping ° Impresa esportatrice di un paese terzo oggetto dell' inchiesta, unica ad aver partecipato a quest' ultima

    (Trattato CEE, art. 173, secondo comma)

    3. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Margine di dumping ° Determinazione del prezzo all' esportazione ° Calcolo sulla base dei dati disponibili ° Uso in mancanza di altri dati realmente utilizzabili, delle sole informazioni contenute nella denuncia all' origine dell' inchiesta ° Ammissibilità

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 2, n. 8, lett. a), e 7, n. 7, lett. b)]

    4. Diritto comunitario ° Principi ° Diritti della difesa ° Rispetto nell' ambito dei procedimenti amministrativi ° Antidumping ° Obblighi delle istituzioni di soddisfare le domande di informazioni delle imprese in questione ° Limiti ° Domanda tardiva

    [Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 7, n. 4, lett. c), sub i), cc), e n. 2833/91, art. 3]

    5. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Pregiudizio ° Produzione comunitaria interessata ° Nozione ° Determinazione del pregiudizio nei confronti della sola impresa comunitaria denunciante ° Ammissibilità nel caso di un' impresa che rappresenta più del 25% della produzione comunitaria

    (Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 4, n. 1)

    Massima

    1. La ricevibilità di un ricorso d' annullamento, presentato da un soggetto ai sensi dell' art. 173 del Trattato, dipende innanzi tutto dalla sua qualità di persona giuridica. Nel sistema di tutela giurisdizionale comunitario una ricorrente ha la qualità di persona giuridica se ha acquistato, al più tardi al momento della scadenza del termine di ricorso, la personalità giuridica in forza del diritto vigente al momento della sua costituzione o se essa è stata trattata dalle istituzioni comunitarie come entità giuridica autonoma.

    L' art. 38, n. 5, lett. a), del regolamento di procedura della Corte e l' art. 44, n. 5, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale stabiliscono al riguardo che una persona giuridica di diritto privato deve allegare al ricorso il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica. Costituisce la prova dell' esistenza giuridica di un' entità, in base a queste disposizioni, una licenza attestante la sua registrazione come impresa in possesso di un capitale proprio e di un sistema contabile indipendente.

    In ogni caso, la qualità di persona giuridica autonoma di un ente non può essere contestata qualora quest' ultimo sia stato trattato come tale dalle istituzioni comunitarie nel corso della fase amministrativa del procedimento che ha preceduto l' adozione dell' atto impugnato.

    2. Benché alla luce dei criteri dell' art. 173, secondo comma, del Trattato i regolamenti istitutivi di dazi antidumping abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente determinati operatori economici.

    Così, gli atti istitutivi di dazi antidumping sono tali da riguardare direttamente e individualmente le imprese importatrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie e, più in generale, ogni operatore economico che possa dimostrare l' esistenza di talune qualità che gli sono peculiari e che lo contraddistinguono rispetto ad ogni altro operatore economico, relativamente al provvedimento di cui trattasi.

    Tale è il caso di un' impresa che si è intensamente impegnata nell' indagine preparatoria e la cui posizione è stata esaminata dalla Commissione nell' ambito del procedimento che ha condotto all' istituzione del dazio antidumping, anche se si è deciso alla fine di non tener conto delle informazioni fornite dalla ricorrente e relative al merito della questione. Inoltre, il fatto che essa sia la sola impresa del suo paese ad aver partecipato all' indagine costituisce un elemento che può contraddistinguerla, relativamente al provvedimento cui si è pervenuti a conclusione dell' indagine, rispetto ad ogni altro operatore economico.

    3. Le istituzioni comunitarie giustamente decidono, per determinare il prezzo all' esportazione, di applicare l' art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento antidumping di base n. 2423/88 e basano le loro valutazioni esclusivamente sui dati forniti dall' impresa denunciante, che esse ritengono i soli dati disponibili effettivamente utilizzabili, quando, da un lato, i dati forniti dalla sola impresa esportatrice del paese terzo interessato dall' indagine che ha accettato di collaborare a quest' ultima non apparivano rappresentativi e, dall' altro, l' utilizzo di questi dati, quali le statistiche doganali e le informazioni fornite da imprese che praticano la rivendita del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario, provenienti da fonti diverse non sembrava poter portare a constatazioni affidabili.

    4. Nell' ambito di un procedimento amministrativo, come quello che precede l' istituzione di dazi antidumping, il rispetto dei diritti della difesa è garantito qualora, nel corso del procedimento, l' impresa interessata sia stata messa in grado di far conoscere il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegate nonché, se del caso, sui documenti di cui si è tenuto conto. Non può al riguardo far valere una violazione dell' art. 7, n. 4, lett. c), del regolamento base antidumping n. 2423/88 un' impresa che è stata invitata a far conoscere il suo punto di vista per iscritto e a chiedere di essere ascoltata, e la cui domanda di informazioni sul calcolo del margine dei dazi provvisori è stata presentata solo dopo la scadenza del termine previsto dall' art. 3 del regolamento provvisorio n. 2833/91 per la presentazione di osservazioni e dall' art. 7, n. 4, lett. c), sub i), cc), del regolamento di base per la presentazione di richieste di informazioni.

    5. Non si può addebitare alle istituzioni comunitarie di aver introdotto dazi antidumping in considerazione di un danno, subito dall' industria comunitaria, determinato relativamente alla sola impresa comunitaria denunciante, qualora la produzione di quest' ultima, durante il periodo d' indagine, abbia rappresentato il 35% della produzione comunitaria totale del prodotto di cui trattasi.

    Infatti, l' "industria comunitaria" di cui all' art. 4, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 2423/88 è definita dall' art. 4, n. 5, come il complesso dei produttori comunitari o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione totale, espressione che dev' essere interpretata nel senso che non richiede una proporzione di almeno il 50%, ma piuttosto di almeno il 25%.

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