Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994TJ0154

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Eccezione d'illegittimità - Carattere incidentale - Ricorso principale irricevibile - Irricevibilità dell'eccezione

    (Trattato CE, art. 184)

    2 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera della Commissione che si limita a dare, su richiesta, informazioni relative a un aiuto rientrante in un programma generale - Esclusione

    (Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 173)

    Massima

    3 La possibilità prevista dall'art. 184 del Trattato di far valere, in occasione di un ricorso contro una decisione, l'inapplicabilità dell'atto di carattere generale che costituisce il suo fondamento giuridico non costituisce un autonomo diritto d'azione e non può essere esercitata se non in via incidentale. Più in particolare, in mancanza di un diritto d'impugnazione principale tale articolo non può essere fatto valere.

    4 Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato le misure che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in modo grave e manifesto la sfera giuridica di quest'ultimo.

    Pertanto, non può essere oggetto di un ricorso d'annullamento una lettera con la quale la Commissione risponde ad una domanda d'informazioni formulata da un'organizzazione professionale di produttori inviando una copia di una decisione d'approvazione di un programma generale di aiuti a finalità regionale di uno Stato membro, facendo sapere che un'impresa ha chiesto effettivamente un aiuto al governo di tale Stato ed informandolo che tale aiuto rientra nel detto programma generale, la cui applicazione non deve costituire oggetto di un'approvazione specifica da parte della Commissione.

    Infatti, siffatta lettera, la cui portata non può essere influenzata dal solo fatto che essa rechi la firma del membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza, si limita a dare informazioni e non costituisce né un rifiuto di avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, né un rigetto di una denuncia.

    Top