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Document 61994TJ0037
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
16 ottobre 1996
Causa T-37/94
Dimitrios Benecos
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Reintegrazione — Fissazione del livello di impiego — Atto che arreca pregiudizio»
Testo completo in francese II-1301
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione relativa all'inquadramento nel grado A5 dell'impiego COM/022/93 di capo dell'unità 4 («gruppo tecnico “infrastrutture”») della direzione E («Africa orientale e australe») della direzione generale VIII (Sviluppo) e l'annullamento di tutte le decisioni conseguenti, ossia, in particolare, la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente, nonché la decisione di nomina del signor G. al posto di cui sopra.
Esito:
Rigetto.
Sunto della sentenza
Il 1o gennaio 1983 il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione ed era assegnato alla direzione generale Sviluppo (DG VIII) in qualità di capodivisione di grado A3.
Il 1o giugno 1989 egli interrompeva l'esercizio delle sue funzioni, assumendo le funzioni di capo dell'unità 4 (gruppo tecnico «infrastrutture») della direzione E («Africa orientale e australe») della DG VIII (in prosieguo: l'«unità VIII.E.4»).
Il 1o settembre 1992 egli veniva reintegrato in tale direzione generale in qualità di consigliere. Egli effettuava poi diversi tentativi al fine di vedersi affidare i compiti di capo di un'unità operativa. Tutti questi tentativi si rivelavano vani.
Il 1o giugno 1989, a seguito della sua partenza, la Commissione pubblicava un avviso di posto vacante per l'impiego di capo dell'unità VIII.E.4, con il riferimento COM/147/90. Nel corso di una riunione tenutasi il 7 dicembre 1990 il comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il «CCN»), organo consultivo cui spetta il compito di fornire un parere all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») per la copertura del posto di capo unità in base alla decisione 19 luglio 1988 relativa alla copertura degli impieghi direttivi intermedi, esaminava il livello di inquadramento dell'impiego da coprire e le qualifiche richieste per il titolare della funzione. Il CCN giungeva alla conclusione che «per quanto riguarda il livello di capo dell'unità VIII.E.4 “gruppo tecnico infrastrutture”, esso dovrebbe essere coperto a livello A3».
Il 31 ottobre 1991 la Commissione creava un impiego di capo unità aggiunto dell'unità VIII.E.4 e nominava a tale posto il dipendente che aveva provveduto per diversi anni alla supplenza del capo di tale unità.
Il 25 marzo 1993, ai sensi degli artt. 4 e 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), essa pubblicava, con il riferimento COM/022/93, l'avviso di posto vacante per l'impiego di capo dell'unità VIII.E.4 (in prosieguo: l'«avviso di posto vacante COM/022/93»). Tale avviso precisava unicamente che il capo dell'unità VIII.E.4 sarebbe stato «incaricato di dirigere e coordinare i lavori».
Il ricorrente presentava la sua candidatura entro i termini fissati.
Riunitosi il 17 giugno 1993, il CCN giungeva alla conclusione che il posto doveva essere attribuito ad un dipendente di grado A5/A4, considerata l'importanza particolare dell'unità, in ragione dei suoi compiti e delle sue dimensioni. Egli prendeva poi conoscenza di una domanda di reintegrazione di un dipendente della Commissione di grado A5, il signor G.
Con la pubblicazione del bollettino Vacances d'emploi n. 24 del 24 giugno 1993, il personale veniva informato dell'annullamento dell'avviso di posto vacante COM/022/93. Tale decisione veniva d'altronde notificata al ricorrente con un modulo tipo del 29 giugno 1993 contenente l'indicazione: «annullamento avviso di posto vacante (v. VE n. 24 del 24 giugno 1993)».
Con lettera del 7 luglio 1993 l'avvocato del ricorrente chiedeva all'APN di comunicargli la motivazione della decisione della Commissione di annullare il citato avviso di posto vacante.
Con lettera del 30 luglio 1993 il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione risponde nei seguenti termini:
«Come per la copertura di qualsiasi impiego di capo unità e sulla base dei criteri abituali, il comitato consultivo per le nomine (CCN) ha innanzi tutto esaminato il livello di copertura dell'impiego di cui trattasi e ha espresso il parere secondo cui quest'ultimo dovrebbe essere a livello A5/A4.
Visto il carattere prioritario delle domande di reintegrazione dopo un'aspettativa, il CCN ha preso conoscenza della domanda formale del dipendente di grado A5 di essere reintegrato in tale impiego e ha esaminato innanzi tutto la sua candidatura. Dopo tale esame, il CCN ha espresso il parere che il dipendente possedesse le attitudini richieste per l'impiego e ha raccomandato che vi fosse reintegrato sulla base dell'art. 40 dello Statuto. È quindi nell'ambito di tale reintegrazione che la pubblicazione dell'avviso di posto vacante è annullata.
D'altro canto, posso confermarLe che la Commissione non ha fatto alcuna offerta di reintegrazione a tale dipendente per un posto presso la direzione generale XVII (...)».
Con lettera del 14 settembre 1993 l'avvocato del ricorrente chiedeva alla Commissione di comunicargli la data della riunione del CCN, i criteri adottati per fissare il livello dell'impiego controverso al grado A5 e la data della riunione della Commissione che ratificava il parere del CCN.
L'11 ottobre 1993 la Commissione rispondeva nei seguenti termini:
«Come Le avevo precisato nella mia lettera del 30 luglio 1993, il CCN, a seguito della pubblicazione di tale avviso di posto vacante, ha innanzi tutto esaminato, nel corso della sua riunione del 17 giugno 1993, il livello di copertura dell'impiego di cui trattasi e ha espresso il parere che quest'ultimo dovesse essere coperto a livello A5/A4.
Il CCN ha poi constatato l'esistenza di una formale domanda di reintegrazione in tale impiego di un dipendente in aspettativa e ha formulato il parere che il dipendente di cui trattasi possedesse le attitudini richieste. Esso ha pertanto raccomandato che tale dipendente fosse reintegrato in tale impiego e che l'avviso di posto vacante fosse annullato.
La decisione di copertura del posto è stata presa l'8 settembre 1993 dal membro della Commissione incaricato delle questioni di personale dopo l'espletamento della procedura detta “dei sei giorni” (...)».
Il 24 settembre 1993 il ricorrente ha presentato all'APN un reclamo contro la decisione della Commissione relativa all'inquadramento dell'impiego di capo dell'unità VIII.E.4 nel grado A5, contro quella di annullare l'avviso di posto vacante COM/022/93 per consentire la reintegrazione di un dipendente di grado A5 in aspettativa e contro tutte le conseguenti decisioni adottate dalla Commissione, in particolare quella relativa alla nomina del signor G. al posto di cui trattasi.
Tale reclamo ha formato oggetto di una decisione implicita di rigetto il 24 gennaio 1994.
Sulla ricevibilità
La decisione di fissare il livello dell'impiego di capo dell'unità VIII.E.4 al grado A5/A4 (in prosieguo: la «decisione litigiosa») costituisce l'oggetto principale del presente ricorso (punto 30).
Essendo stata adottata l'8 settembre 1993, la decisione litigiosa è venuta in essere al di fuori della procedura di copertura del posto di capo dell'unità VIII.E.4 avviata ai sensi degli arti. 4 e 29, n. 1, dello Statuto con la pubblicazione dell'avviso di posto vacante COM/022/93 e conclusa con la decisione di annullamento di quest'ultimo, pubblicata il 24 giugno 1993 nel bollettino Vacances d'emploi n. 24 (punti 31 e 32).
Tuttavia, la decisione litigiosa pregiudica la situazione giuridica e statutaria del ricorrente e costituisce, di conseguenza, un atto che gli arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, nei limiti in cui essa ha reso possibile la nomina di un dipendente di grado A5 in aspettativa attraverso una reintegrazione prioritaria, impedendo così al ricorrente di essere nominato al posto vacante (punto 33).
Sul mérito
Primo motivo: violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto
L'esigenza della motivazione deve essere valutata in relazione alle circostanze del caso di specie, in particolare al contenuto dell'atto, alla natura dei motivi addotti e all'interesse che il destinatario può avere ad ottenere chiarimenti (punto 38).
Riferimento: Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-18/92 e T-68/92, Coussios/Commissione (Race. PI pag. II-171, punto 45)
Nella fattispecie, la portata dell'obbligo di motivazione può essere precisata facendo riferimento alla giurisprudenza relativa all'obbligo di motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, anche se la decisione controversa è stata adottata al di fuori di una procedura di promozione. Infatti, la decisione controversa riguarda una situazione di fatto analoga, poiché essa ha l'effetto di escludere il ricorrente dai candidati idonei ad essere nominati al posto vacante. L'APN non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi. Invece, l'APN è tenuta a motivare la sua decisione relativa al rigetto di un reclamo proposto sulla base dell'art. 90, n. 2, dello Statuto da un candidato non promosso, fermo restando che la motivazione di quest'ultima decisione deve coincidere con la motivazione della decisione contro la quale era diretto il reclamo (punto 39).
Riferimento: Coussios/Commissione, citata, punto 69
Nella presente controversia, l'APN non era quindi tenuta a motivare la decisione controversa, ma aveva l'obbligo di motivare il rigetto del reclamo presentato dal ricorrente avverso tale decisione. Ora, il reclamo presentato il 24 settembre 1993 non ha formato oggetto di alcuna decisione esplicita di rigetto, né prima né dopo la proposizione del presente ricorso (punto 40).
Occorre tuttavia esaminare se la Commissione non abbia comunicato al ricorrente, per via diversa da una decisione esplicita di rigetto del suo reclamo del 24 settembre 1993, i motivi che giustificano la decisione controversa (punto 41).
Tenuto conto delle lettere della Commissione rivolte al ricorrente il 30 luglio e l'11 ottobre 1993, quest'ultimo non può far valere una mancanza totale di motivazione della decisione controversa al momento in cui ha proposto il presente ricorso, poiché la Commissione gli ha comunicato i criteri seguiti dal CCN per formulare il suo parere sull'inquadramento del posto controverso (punti 42-44).
Anche se non si può ritenere che la Commissione non abbia fornito alcuna motivazione della decisione controversa, la motivazione data non può essere considerata sufficiente. Infatti, tale motivazione non precisa perché la valutazione dei criteri in forza dei quali il livello del posto era stato in precedenza fissato al grado A3 è mutata, mentre, nel suo reclamo del 24 settembre 1993, il ricorrente aveva espressamente sollevato tale punto (punto 45).
Di conseguenza, occorre verificare se precisazioni complementari tali da ovviare al difetto di motivazione constatato siano state fornite nel corso del procedimento. Al riguardo, la Commissione ha precisato che è a seguito di un nuovo indirizzo della politica di sviluppo comportante un mutamento dell'organizzazione amministrativa dell'unità VIII.E.4 che essa è stata portata ad adottare la decisione controversa. Il ricorrente è stato così in grado di verificare nel corso del procedimento la fondatezza di tale spiegazione. Detta spiegazione permette altresì al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (punto 46).
Riferimento: Tribunale 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios/CES (Race. pag. II-201, punto 26); Tribunale 17 maggio 1995, causa T-16/94, Benecos/Commissione (Race. PI pag. II-335, punto 36)
Secondo motivo: illegittimità della decisione 19 luglio 1988 e violazione degli arti. 5, n. 4, e 7, n. 1, dello Statuto
La decisione controversa adottata ľ 8 settembre 1993 è venuta in essere al di fuori della procedura di copertura dell'impiego di capo dell'unità VIII.E.4 avviata ai sensi dell'art. 29, n. 1, dello Statuto con la pubblicazione dell'avviso di posto vacante COM/022/93 e conclusa con la decisione di annullamento di quest'ultimo, pubblicata il 24 giugno 1993 (punto 52).
Ne consegue che il secondo motivo è inoperante nei limiti in cui vi si contesta la possibilità offerta dalla decisione 19 luglio 1988 di fissare il livello di un impiego da coprire in un momento in cui ľ APN è in possesso dell'identità e dei fascicoli dei candidati, poiché tale situazione non si è prodotta nel caso di specie, dato che la nomina al posto di capo dell'unità VIII.E.4 non è avvenuta attraverso un trasferimento o una promozione (punto 53).
In primo luogo, occorre quindi esaminare se la decisione 19 luglio 1988 violi il principio della corrispondenza tra l'impiego e il grado. Al riguardo, nella sentenza Kratz/Commissione, il Tribunale ha avuto l'occasione di spiegare che nulla osta a che posti di capo unità siano coperti ai gradi A3, A4 o A5, a seconda dell'importanza dei compiti affidati all'unità controversa. Infatti, l'art. 7 dello Statuto e il suo allegato I non richiedono che i posti di capo unità siano necessariamente coperti nel grado A3 (punto 54).
Riferimento: Tribunale 17 maggio 1995, causa T-10/94, Kratz/Commissione (Race. PI pag. II-315, punto 53)
In secondo luogo, il Tribunale constata che, asserendo che la decisione di fissazione del livello dell'impiego in caso di reintegrazione ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto deve anche basarsi su motivi obiettivi, il ricorrente lo invita a verificare se la decisione controversa rispetti il principio della corrispondenza fra l'impiego e il grado quale risulta dagli artt. 5, n. 4, e 7, n. 1, dello Statuto e dai principi generali che disciplinano il pubblico impiego (punto 55).
A tal fine il Tribunale deve esaminare se la decisione litigiosa si basi su elementi obiettivi che dimostrino che la fissazione del livello dell'impiego controverso corrisponde all'importanza dei compiti affidati all'unità di cui trattasi. Tuttavia, il controllo di una decisione di fissazione del livello di un impiego da coprire deve limitarsi all'accertamento del se, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto determinare la sua valutazione, l'amministrazione si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del proprio potere in modo manifestamente errato (punto 56).
Riferimento: Corte 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione (Race. pag. 529, punto 6); Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Race. pag. 739, punto 5); Tribunale9 febbraio 1994, causaT-82/91, Latham/Commissione(Racc. PI pag. II-61, punto 47)
Nella fattispecie, occorre prendere in considerazione i diversi elementi fatti valere dal ricorrente nell'ambito del primo motivo (punto 57).
Al riguardo, né la decisione con cui la Commissione ha in precedenza fissato il livello dell'impiego di capo dell'unità VIII.E.4 al grado A3 né quella con cui essa ha in precedenza fissato il livello di un posto analogo al grado A3 comportano che l'istituzione si sia privata della possibilità di modificare successivamente l'inquadramento di tali impieghi, tenuto conto di un nuovo indirizzo basato, ad esempio, su una nuova politica di gestione del personale in seno alla direzione generale di cui trattasi. La sola esistenza di una valutazione anteriore diversa non può costituire la prova di un superamento dei limiti o di un uso manifestamente errato dell'ampio potere discrezionale di cui la Commissione dispone in materia (punto 58).
Allo stesso modo, il fatto che gli altri dipendenti dell'unità di cui trattasi abbiano, a parte un'eccezione, un grado superiore a quello del loro superiore gerarchico non può costituire un indizio concreto della configurabilità di un superamento dei limiti o di un uso manifestamente errato di tale ampio potere discrezionale (punto 59).
Nella fattispecie, la decisione litigiosa si basa su elementi obiettivi. Così, la Commissione ha fano valere che una concezione diversa della politica di sviluppo, diretta a privilegiare progetti integrati di aiuto allo sviluppo in luogo di progetti di aiuto puntuale, ha reso necessaria un'organizzazione amministrativa diversa all'interno della direzione generale di cui trattasi. Un tale cambiamento dell'organizzazione amministrativa può incidere sugli elementi presi in considerazione nella fissazione del livello dell'impiego di cui trattasi, quali la dimensione politica dell'attività dell'unità VIII.E.4 nonché il livello degli interlocutori esterni o interni all'istituzione, il livello di inquadramento necessario alle sue attività, le disponibilità di bilancio e le priorità della Commissione (punto 60).
Di conseguenza, gli elementi fatti valere dal ricorrente non dimostrano che, adottando la decisione controversa, la Commissione abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato (punto 61).
Terzo motivo: violazione degli arti. 27, 29 e 45 dello Statuto
La decisione controversa non viola l'art. 27 dello Statuto. Infatti, la fissazione del livello di un impiego precede l'attribuzione di tale impiego ad uno dei candidati. Ora, risulta dalla formulazione stessa dell'art. 27 dello Statuto che tale disposizione si riferisce solo a tale ultima tappa, ossia l'attribuzione ad uno dei candidati di un impiego il cui livello è già stato fissato (punto 68).
Neppure gli artt. 29 e 45 dello Statuto sono stati violati nel caso di specie, poiché la decisione litigiosa è intervenuta al di fuori della procedura di copertura dell'impiego di capo dell'unità VIII.E.4 (punto 69).
Infine, per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 45 dello Statuto, che sancirebbe il principio della collegialità delle decisioni della Commissione, occorre ricordare che nella citata sentenza Benecos/Commissione il Tribunale ha già respinto 10 stesso argomento sottolineando che la procedura detta «dei sei giorni» si limita a sostituire una procedura scritta ad una procedura orale, in quanto il collegio dei commissari lo decide all'unanimità e non pregiudica assolutamente il diritto dei dipendenti a vedere il loro fascicolo esaminato da ciascuno dei suoi membri (punto 71).
Quarto motivo: illegittimità dell'avviso di posto vacante
I1 quarto motivo di annullamento è privo di oggetto, poiché la decisione litigiosa è stata adottata al di fuori della procedura di copertura dell'impiego di capo dell'unità VIII.E.4 (punto 75).
Sulle spese
Nella fattispecie, il Tribunale constata un'insufficienza di motivazione nella fase del rigetto del reclamo, cui è stato posto rimedio solo nell'ambito del procedimento contenzioso. Il ricorso ha dovuto essere proposto a motivo di tale insufficienza di motivazione. Di conseguenza, occorre condannare la Commissione a sopportare anche le spese del ricorrente, in applicazione dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura.
Dispositivo:
Il ricorso è respinto.
La Commissione è condannata alle spese.