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Document 61994TJ0036
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
16 ottobre 1996
Causa T-36/94
Alberto Capitanici
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Reintegrazione — Fissazione del livello d'impiego — Atto che arreca pregiudizio»
Testo completo in francese II-1279
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione che stabilisce e pubblica l'avviso di posto vacante COM/022/93 di capo dell'unità 4 («gruppo tecnico “infrastrutture”») della direzione E («Africa orientale e australe») della direzione generale VIII (Sviluppo), della decisione della Commissione che inquadra tale impiego nel grado A5/A4, della decisione di annullare l'avviso di questo posto vacante per consentire la reintegrazione di un dipendente in aspettativa per motivi personali, nonché di tutte le decisioni conseguenti e/o connesse adottate dalla Commissione a seguito di quelle citate, in particolare della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente e di quella di nomina del signor G. a quel posto.
Esito:
Rigetto.
Sunto della sentenza
Il ricorrente è dipendente di grado A4. Dal marzo 1989 al marzo 1991 assumeva il compito di capo dell'unità 4 («gruppo tecnico “infrastrutture”») della direzione E («Africa orientale e australe») della direzione generale Sviluppo (DG VIII) (VIII.E.4). Il 31 ottobre 1991 veniva nominato vicecapo di tale unità. A causa del collocamento a riposo del suo capo unità, ne assumeva ad interim le funzioni fino al 30 novembre 1993.
Il posto di capo dell'unità VIII.E.4 era oggetto di un avviso di posto vacante pubblicato il 25 marzo 1993 ai sensi degli arti. 4 e 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (Statuto). L'avviso precisava solo che il capo unità sarà «incaricato di dirigere e coordinare i lavori». Il ricorrente presentava la propria candidatura nel termine fissato.
Il comitato consultivo nomine (CCN) si riuniva il 17 giugno 1993 e decideva che il posto doveva essere assegnato a un dipendente di grado A5/A4, prendeva atto della domanda di reintegrazione di un dipendente della Commissione di grado A5, il signor G., e ne raccomandava la nomina al posto in questione in base all'art. 40 dello Statuto. Tale decisione veniva notificata al ricorrente il 29 giugno 1993.
Il 25 giugno 1993 il ricorrente presentava un primo reclamo «contro la decisione della Commissione di pubblicare il posto COM/022/93 di capo dell'unità VIII. E. 4 nonché tutte le decisioni successive adottate dalla Commissione in seguito alla suddetta». Il reclamo veniva esaminato nella conferenza dei servizi 16 settembre 1993 ed era oggetto di un silenzio-rifiuto il 25 ottobre 1993.
Con lettera 30 luglio 1993 il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, in risposta a una lettera del legale del ricorrente che contestava l'annullamento dell'avviso di posto vacante COM/022/93, comunicava a quest'ultimo i criteri seguiti dal CCN per stabilire il livello del posto.
Il 24 settembre 1993 il ricorrente presentava un secondo reclamo contro la decisione della Commissione di inquadrare il posto di capo dell'unità VHI.E.4 al grado A5/A4 e contro quella di annullare l'avviso di posto vacante COM/022/93 per permettere la reintegrazione di un dipendente di grado A5 in aspettativa per motivi personali. Tale reclamo, esaminato dalla conferenza dei servizi nella riunione dell'11 novembre 1993, riceveva un silenzio-rifiuto il 24 gennaio 1994.
Sulla ricevibilità
In primo luogo, il ricorso è privo di oggetto nella parte in cui impugna la decisione che stabilisce e pubblica l'avviso di posto vacante per l'impiego di capo dell'unità VHI.E.4, poiché tale decisione è stata annullata dalla Commissione il 24 giugno 1993 (punto 28).
In secondo luogo, la decisione di fissare al grado A5/A4 il livello dell'impiego costituisce una tappa precedente la vera e propria attribuzione del posto. Essa ha in particolare consentito la reintegrazione prioritaria del signor G. Orbene, occorre rilevare che questa decisione adottata dalla Commissione ľ 8 settembre 1993 non ha avuto di per sé l'effetto di escludere il ricorrente dal novero dei candidati che potevano essere nominati, in quanto egli è un dipendente di grado A4. Infatti, il ricorrente è stato escluso dall'impiego a motivo della reintegrazione prioritaria e obbligatoria del signor G. e non del grado in cui l'autorità avente il potere di nomina (APN) ha deciso di inquadrare il posto. Quest'ultima decisione è tuttavia atta ad arrecargli pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, in quanto lo priva della possibilità di essere promosso al grado A3 all'atto della copertura di detto posto. Il ricorso è quindi ricevibile nella parte in cui chiede l'annullamento della decisione di inquadrare il posto vacante nel grado A5/A4 (punto 29).
In terzo luogo, la decisione di annullamento dell'avviso di posto vacante costituisce un atto arrecante pregiudizio al ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, in quanto gli fa perdere l'aspettativa di essere nominato o promosso che aveva acquisito dalla presentazione della candidatura. Il ricorso è quindi ricevibile con riferimento a tale decisione (punto 30).
In quarto luogo, la decisione di annullare l'avviso di posto vacante è avvenuta prima che l'APN procedesse all'esame comparativo dei meriti dei candidati, tale decisione non può essere quindi assimilata a un rigetto della candidatura del ricorrente. Il ricorso è quindi privo di oggetto nella parte in cui è rivolto contro una pretesa decisione di rigetto della candidatura del ricorrente (punto 31).
In quinto luogo, anche se la reintegrazione prioritaria del signor G. è un atto dovuto adottato in forza dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, essa costituisce un atto che arreca pregiudizio al ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, nella misura in cui tale reintegrazione priva proprio il ricorrente della possibilità di ottenere il posto vacante. Conseguentemente, una reintegrazione prioritaria non può essere automaticamente sottratta al controllo giudiziario cui voglia sottoporla un dipendente interessato che contesti il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto e che avrebbe potuto essere nominato al posto del dipendente in aspettativa per motivi personali che ha fruito della reintegrazione prioritaria (punto 32).
Infine, in sesto luogo, dato che, secondo la costante giurisprudenza, U ricorso di un dipendente formalmente rivolto contro il rigetto esplicito o implicito di un previo reclamo amministrativo presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto ha l'effetto di investire il Tribunale dell'atto recante pregiudizio oggetto del reclamo, non occorre esaminare se il presente ricorso sia ricevibile in quanto rivolto contro le decisioni implicite di rigetto dei reclami del ricorrente, poiché è espressamente rivolto contro tutte le decisioni oggetto, nel caso di specie, del previo reclamo amministrativo (punto 33).
Riferimento Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Race. pag. 23, punto 8); Tribunale 10 dicembre 1992, causa T-33/91, Williams/Corte dei conti (Race, pag. II-2499, punto 23)
Risulta da quanto sopra che il ricorso deve essere considerato ricevibile solo nella misura in cui è rivolto contro la decisione di inquadrare l'impiego in questione nel grado A5/A4, contro quella di annullare l'avviso di posto vacante e contro quella di reintegrare il signor G. (punto 34).
Tuttavia, il ricorrente non ha svolto alcuna argomentazione specifica in merito all'asserita illegittimità delle decisioni di annullare l'avviso di posto vacante e di reintegrare il signor G. Infatti, come il ricorrente ha precisato in udienza, i suoi motivi di annullamento sono rivolti contro la decisione di inquadrare l'impiego nel grado A5/A4, che ha aperto la strada alla reintegrazione del signor G., dopo l'annullamento dell'avviso di posto vacante COM/022/93 da parte della Commissione. Ne discende che, nonostante il ricorso sia ricevibile per quanto attiene alle tre decisioni citate sopra, il suo esito complessivo dipende dalla fondatezza dei motivi di annullamento sollevati dal ricorrente solo contro la decisione di inquadrare l'impiego in questione nel grado A5/A4 (decisione controversa). Il Tribunale limita quindi l'oggetto dell'esame del ricorso al merito di tale questione (punto 35).
Sul merito
Primo motivo: violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto
Il requisito di motivazione va valutato in relazione alle circostanze concrete, in particolare alla natura dell'atto, ai motivi addotti e all'interesse che il destinatario può avere ad ottenere chiarimenti (punto 39).
Riferimento: Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-18/92 e T-68/92, Coussios/Commissione (Race. PI pag. II-171, punto 45)
Nella specie, la portata dell'obbligo di motivazione può essere precisata con riferimento alla giurisprudenza relativa all'obbligo di motivare le decisioni di promozione riguardo ai candidati non promossi, anche se la decisione controversa è stata adottata al di fuori di una procedura di promozione vera e propria. Infatti la decisione controversa riguarda una situazione di fatto analoga, giacché ha l'effetto di escludere il ricorrente dai candidati che possono essere promossi in occasione della copertura del posto vacante. Orbene, dalla giurisprudenza in materia di obbligo di motivazione delle decisioni di promozione risulta che l'APN non è tenuta a motivare le decisioni di promozione riguardo ai candidati non promossi. L'APN è invece tenuta a motivare la decisione di rigetto di un reclamo presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto da un candidato non promosso, e la motivazione di tale decisione è ritenuta coincidente con quella della decisione oggetto del reclamo (punto 40).
Riferimento: Coussios/Commissione, citata
Nel presente caso, l'APN non era quindi tenuta a motivare la decisione controversa, ma doveva motivare il rigetto del reclamo del ricorrente contro tale decisione! Orbene, occorre rilevare che il reclamo presentato il 24 settembre 1993 non è stato oggetto di nessuna decisione esplicita di rigetto, né prima né dopo la presentazione di questo ricorso (punto 41).
Occorre esaminare, però, se la Commissione non abbia comunicato al ricorrente i motivi della decisione controversa per una via diversa dalla decisione di rigetto del suo reclamo del 24 settembre 1993 (punto 42).
Il Tribunale rileva in proposito che con lettera 30 luglio 1993, ossia prima del reclamo, la Commissione ha comunicato al ricorrente i criteri scelti dal CCN per adottare il proprio parere sulla decisione controversa (punto 43).
Tenuto conto di ciò, il ricorrente non può far valere una mancanza totale di motivazione della decisione controversa al momento della presentazione di questo ricorso, giacché la Commissione gli ha comunicato i criteri seguiti dal CCN per formare il proprio parere sull'inquadramento dell'impiego in questione. E peraltro giocoforza constatare che nemmeno il ricorrente ha escluso l'esistenza di una qualche motivazione della decisione controversa, quando ha scritto nella replica che gli pareva «che le decisioni impugnate [fossero] viziate da mancanza di motivazione o almeno da motivazione insufficiente», mentre al momento del ricorso sosteneva ancora che la decisione controversa era viziata da «mancanza totale di motivazione» (punto 44).
Tuttavia, anche se non si può dire che la Commissione non abbia fornito alcuna motivazione della decisione controversa, la motivazione addotta non può essere considerata sufficiente. Infatti, essa non indica perché è cambiata la valutazione dei criteri in base ai quali il livello dell'impiego era stato dapprima fissato al grado A3, per quanto il ricorrente avesse espressamente sollevato questo punto nel reclamo del 24 settembre 1993 (punto 45).
Conseguentemente occorre, conformemente alla costante giurisprudenza, verificare se in corso di causa sono state fornite precisazioni complementari atte a sanare il difetto di motivazione rilevato. In proposito, la Commissione ha indicato nelle proprie difese e in udienza che una nuova concezione della politica dello sviluppo comportava un mutamento nell'organizzazione amministrativa dell'unità VIII.E.4, che l'ha indotta ad adottare la decisione controversa. Il ricorrente è stato quindi in condizioni di verificare in corso di causa la fondatezza di tale chiarimento, come provano le sue osservazioni in proposito. Tale spiegazione consente altresì al Tribunale di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (punto 46).
Riferimento: Tribunale 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios/CES (Race. pag. II-201, punto 26); Tribunale 17 maggio 1995, causa T-16/94, Benecos/Commissione (Race. PI pag. II-335, punto 36)
Secondo motivo: illegittimità della decisione 19 luglio 1988 e violazione degli arti. 5, n. 4, e 7, n. 1, dello Statuto
La decisione controversa adottata l'8 settembre 1993 è intervenuta al di fuori della procedura di copertura dell'impiego di capo dell'unità VIII.E.4 iniziata ai sensi dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, mediante la pubblicazione dell'avviso di posto vacante COM/022/93 e conclusa con la decisione di annullare lo stesso, pubblicata il 24 giugno 1993 (punto 53).
Ne discende che il motivo è inefficace nella misura in cui denuncia la possibilità di stabilire il livello del posto in una fase in cui l'APNè a conoscenza dei nomi e dei fascicoli dei candidati allo stesso, possibilità offerta dalla procedura di copertura degli impieghi dirigenziali intermedi adottata dalla Commissione il 19 luglio 1988 (decisione 19 luglio 1988), perché nel caso di specie non si è verificata una situazione del genere, in quanto la nomina al posto di capo dell'unità VIII.E.4 non è avvenuta per via di trasferimento o di promozione (punto 54).
Occorre quindi in primo luogo esaminare se la decisione 19 luglio 1988 non violi il principio della corrispondenza tra l'impiego e il grado. In proposito, il Tribunale ha avuto occasione di spiegare, nella sentenza Kratz/Commissione, che nulla osta a coprire dei posti di capo unità ai gradi A3, A4 o A5, a seconda del rilievo dei compiti demandati all'unità di cui trattasi. Infatti, l'art. 7 e l'allegato I dello Statuto non richiedono di coprire i posti di capo unità necessariamente al grado A3. Conseguentemente, la decisione 19 luglio 1988 non è resa illegittima dalla possibilità ivi contemplata di fissare al grado A5/A4 il livello di un posto di capo unità (punto 55).
Riferimento: Tribunale 17 maggio 1995, causa T-10/94, Kratz/Commissione (Race. PI pag. II-315, punto 53)
In secondo luogo, il Tribunale rileva che il ricorrente, sostenendo che la decisione che stabilisce il livello dell'impiego in caso di reintegrazione ex art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto deve fondarsi anch'essa su motivi oggettivi, lo invita a verificare se la decisione controversa rispetti il principio della corrispondenza tra impiego e grado quale emerge dagli artt. 5, n. 4, e 7, n. 1, dello Statuto e dai principi generali che reggono il pubblico impiego (punto 56).
A tal fine il Tribunale deve esaminare se la decisione controversa si basi su elementi oggettivi che provino che il livello dell'impiego controverso è stato fissato coerentemente con l'importanza dei compiti demandati all'unità di cui trattasi. Il controllo di una decisione che stabilisce il livello dell'impiego da coprire deve tuttavia limitarsi alla questione se, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto determinare la valutazione dell'amministrazione, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente erroneo (punto 57).
Riferimento: Corte 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione (Race. pag. 529, punto 6); Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Race. pag. 739, punto 5); Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Lathara/Commissione (Race. PI pag. II-61, punto 47)
In concreto, occorre prendere in esame i diversi elementi addotti dal ricorrente nell'ambito del primo motivo (punto 58).
Al riguardo, né la decisione con la quale la Commissione ha precedentemente fissato al grado A3 il livello dell'impiego di capo dell'unità VIII.E.4 né quella con cui la stessa ha precedentemente fissato al grado A3 il livello di un posto analogo implicano che l'istituzione si sia privata della possibilità di ritornare in seguito sul livello di inquadramento di tali impieghi, tenuto conto della nuova impostazione basata, per esempio, su una nuova politica di gestione del personale all'interno della direzione generale di cui trattasi. La semplice esistenza di una precedente diversa valutazione non può provare un superamento dei limiti o un impiego manifestamente erroneo dell'ampio potere discrezionale di cui gode la Commissione in questo campo (punto 59).
Ugualmente, il fatto che gli altri dipendenti dell'unità in questione abbiano, con una sola eccezione, un grado superiore a quello del loro superiore gerarchico non può costituire un indizio concreto di un superamento dei limiti o di un impiego manifestamente erroneo di questo ampio potere discrezionale. Infatti, la maggiore anzianità di dipendenti in possesso di un profilo professionale paragonabile può spiegare il fatto che essi abbiano un grado superiore a quello del dipendente che è nominato capo della loro unità (punto 60).
Dalla lettera della Commissione 30 luglio 1993 al legale del ricorrente nonché dai chiarimenti complementari che essa ha fornito nelle sue difese scritte e in udienza risulta che la decisione controversa si fonda su dati obiettivi. La Commissione ha infatti spiegato che una diversa concezione della politica dello sviluppo, intesa a privilegiare progetti integrati di aiuto allo sviluppo piuttosto che progetti di aiuto determinati, ha reso necessaria una diversa organizzazione amministrativa nella direzione generale interessata. È giocoforza ammettere che un simile cambiamento dell'organizzazione amministrativa può incidere sugli elementi presi in esame al momento di determinare il livello del posto di cui trattasi, come la dimensione politica dell'attività del capo dell'unità VIII.E.4, il livello degli interlocutori esterni o interni all'istituzione, il livello di management necessario alle sue attività, le disponibilità di bilancio e le priorità della Commissione (punto 61).
In tale situazione, gli elementi addotti dal ricorrente non provano che nella decisione controversa la Commissione abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente erroneo (punto 62).
Teno motivo: violazione degli arti. 27, 29 e 45 dello Statuto
La decisione controversa non viola l'art. 27 dello Statuto. La determinazione del livello di un impiego precede infatti la sua assegnazione a uno dei candidati. Dalla stessa lettera dell'art. 27 risulta però che la disposizione si applica solo a quest'ultima fase, ossia l'assegnazione a uno dei candidati di un impiego il cui livello è stato già determinato. Ne discende che l'art. 27 non si applica alla procedura che ha condotto all'adozione della decisione controversa (punto 68).
Nemmeno gli artt. 29 e 45 dello Statuto sono stati violati nel caso di specie, giacché la decisione controversa è intervenuta al di fuori della procedura di copertura dell'impiego di capo dell'unità VIII.E.4 (punto 69).
In ogni caso, il ricorrente non ha sostenuto che la decisione di assegnare il posto di capo dell'unità VĪII.E.4 al signor G. in base all'art. 4, n. 4, letí. d), dello Statuto violasse l'art. 27 dello stesso (punto 70).
Quarto motivo: illegittimità dell'avviso di posto vacante
Il Tribunale ha dichiarato che il ricorso è privo di oggetto nella misura in cui è rivolto contro la decisione che stabilisce e pubblica l'avviso di posto vacante controverso. Il quarto motivo è quindi inefficace (punti 74 e 75).
Sulle spese
Avendo il Tribunale rilevato una insufficienza di motivazione esistente al momento del rigetto del reclamo, sanata solo nel corso del procedimento contenzioso, la Commissione va condannata a rifondere le spese al ricorrente (punto 79).
Dispositivo:
Il ricorso è respinto.
La Commissione è condannata alle spese.