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Document 61994TJ0006

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    24 aprile 1996

    Causa T-6/94

    A

    contro

    Parlamento europeo

    «Dipendenti — Assenza irregolare — Retribuzione — Art. 60 dello Statuto — Irricevibilità»

    Testo completo in francese   II-555

    Oggetto:

    Ricorso diretto alla condanna del Parlamento europeo, a norma dell'art. 88, quarto comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee, a versare alla ricorrente l'importo, aumentato degli interessi legali dalla scadenza al saldo, in primo luogo, delle retribuzioni che il Parlamento europeo non le ha corrisposto per i mesi di dicembre 1990, febbraio, marzo, maggio, giugno e per la metà del luglio 1991, in secondo luogo, delle retribuzioni che esso non le ha corrisposto durante il periodo 1o agosto 1991 - 31 dicembre 1992, dedotte le indennità parziali percepite dalla ricorrente per tale ultimo periodo, e, in terzo luogo, dell'indennità, cui ritiene di avere diritto, per il congedo di cui non ha usufruito nel 1992.

    Esito:

    Ricorso dichiarato irricevibile.

    Sunto della sentenza

    La ricorrente, già dipendente di grado C3 presso la divisione della traduzione greca del Parlamento europeo, è stata spesso malata dal 1988 in poi, effettuando, negli anni seguenti, diversi soggiorni in Grecia. Con il presente ricorso chiede in sostanza il pagamento delle parti di retribuzione che non le sono state versate. Il ricorso è relativo al solo periodo compreso tra il dicembre 1990 e il dicembre 1992.

    Sulla ricevibilità

    Il periodo precedente il reclamo del 23 ottobre 1991

    La ricorrente chiedeva, con reclamo presentato il 23 ottobre 1991 al segretario generale del Parlamento, il versamento degli stipendi relativi ai mesi di dicembre 1990, febbraio, marzo, maggio, giugno e metà del luglio 1991 nonché il rimborso delle spese di tre viaggi al quale riteneva di avere diritto in forza delle disposizioni dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), Il 10 febbraio 1992 il reclamo veniva rigettato dal segretario generale; la ricorrente non presentava, nel corso del 1992, alcun ricorso contro quest'atto che le arrecava pregiudizio. Senza che sia necessario accertare se si trattasse di una domanda o di un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto e se fossero stati inoltre necessari reclami specifici contro i singoli prospetti di retribuzione relativi al periodo in questione, il Tribunale constata che la ricorrente non ha in ogni caso rispettato il termine di tre mesi previsto dall'art. 91, n. 3, dello Statuto (punti 45 e 46).

    La ricorrente sostiene a torto che l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, il 5 dicembre 1991, ha avuto per effetto una sospensione dei termini. Il giudice comunitario non può infatti ignorare termini previsti dallo Statuto che hanno carattere imperativo. Del pari, non esiste alcuna base statutaria che consenta di procedere all'applicazione, mutatis mutandis, dell'art. 88, quarto comma, dello Statuto (punto 47).

    Si deve esaminare, in seguito, se con la lettera 7 settembre 1993, con cui chiede il versamento degli stipendi controversi, la ricorrente abbia fatto valere un fatto nuovo, facendo quindi decorrere un nuovo termine. La ricorrente sostiene che, a seguito del parere della commissione medica d'invalidità, notificatole il 29 giugno 1993, l'autorità che ha il potere di nomina (APN) non ha preso alcuna decisione nel senso che ci si sarebbe potuti attendere, vale a dire il licenziamento. La ricorrente avrebbe così deciso di agire contro questa «inerzia dell'APN». Se si considerano le date del 29 giugno e del 7 settembre 1993, l'interessata avrebbe rispettato il termine di tre mesi entro il quale il reclamo doveva essere presentato. Di conseguenza la lettera 7 settembre 1993 sarebbe stata inviata nei termini. In ogni caso, la ricorrente avrebbe commesso un errore scusabile in ordine al calcolo di questi termini (punti 48 e 49).

    Il parere della commissione medica d'invalidità constatava rilevanti disturbi di salute nella persona della ricorrente. Tuttavia, questa conclusione complessiva, emessa nel 1993, non consente di affermare che l'APN e il suo medico di fiducia avrebbero dovuto prendere in considerazione i certificati medici controversi, relativi al periodo precedente il 23 ottobre 1991, per permettere il versamento dello stipendio della ricorrente durante le sue assenze. Se, secondo il parere della commissione medica d'invalidità, una prosecuzione dell'attività lavorativa non era esclusa nel 1993, tale parere non costituisce un fatto nuovo in relazione ai certificati medici riferentisi a circostanze verificatesi quasi due anni prima. Esso non può quindi giustificare le assenze della ricorrente non coperte da un certificato medico. Di conseguenza, i termini per l'impugnazione non sono stati riaperti dal parere della commissione medica in questione (punto 50).

    Riferimento: Corte 26 settembre 1985. causa 231/84. Valentini/Commissione (Race, pag. 3027, punto 14); Tribunale 7 febbraio 1991. causa T-58/89, Williams/Corte dei conti (Race. pag. II-77. punto 39)

    Con riguardo all'eventuale sussistenza di un errore scusabile, è giurisprudenza costante che, quando si tratta di termini d'impugnazione che, essendo inderogabili, non sono discrezionali per il giudice né per le parti, la nozione di errore scusabile dev'essere interpretata restrittivamente e può riguardare soltanto casi eccezionali in cui, segnatamente, l'istituzione interessata abbia tenuto un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un soggetto di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta (punto 52).

    Riferimento: Corte 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban/Parlamento (Race. pag. I-2253, punto 24); Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, Blackmann/Parlamento (Race. pag. II-249, punto 34); Tribunale 15 marzo 1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione (Race. pag. II-621, punto 40)

    Anche volendo ammettere uno stato di confusione della ricorrente, dovuto al fatto di aver atteso lo svolgimento di vari procedimenti disciplinari e medici nei suoi confronti fino a una presa di posizione definita e certa da parte dell'APN neil'adottare una decisione in merito alle modalità con cui continuare a difendere i propri interessi, si deve constatare che non si trattava di errore scusabile. Il Parlamento non ha infatti in alcun modo dato prova di un comportamento atto a ingenerare un tale atteggiamento nella ricorrente. Inoltre, la volontà, dimostrata dalla ricorrente, di voler attendere una presa di posizione definita e certa da parte dell'APN dev'essere valutata alla stregua di una sua decisione autonoma, in relazione alla scelta dei passi da intraprendere successivamente nei confronti dell'APN; ciò esclude che ella sia stata vittima di una confusione che l'abbia indotta all'errore. Il ricorso è quindi irricevibile nella parte relativa al periodo precedente il reclamo del 23 ottobre 1991 (punti 53 e 54).

    Il periodo successivo al reclamo

    Il presente ricorso riveste carattere esclusivamente risarcitorio e non è diretto all'annullamento di alcun atto amministrativo. Non doveva quindi essere presentata, prima di tale ricorso, una domanda in base all'art. 90, n. 1, dello Statuto, entro i termini previsti da questa disposizione. Tuttavia, un dipendente che non abbia impugnato in tempo utile una decisione dell'APN nei suoi confronti non può avvalersi dell'asserita illegittimità di tale decisione ai fini di un'azione di risarcimento danni. Di conseguenza, è opportuno esaminare se la ricorrente ha rispettato i termini per impugnare le diverse decisioni dell'APN che la riguardano (punto 55).

    Riferimento: Corte 19 novembre 1981, causa 106/80, Fournier/Commissione(Racc. pag. 2759, punto 17); Corte 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione (Race. pag. 3911, in particolare pag. 3929); Tribunale 13 luglio 1995, causa T-44/93, Saby/Commissione (Race. PI pag. II-541, punti 22 e 23)

    a) Il periodo dalla seconda metà di luglio al 6 ottobre 1991

    Questo periodo non è stato retribuito. Il versamento dello stipendio della ricorrente è stato sospeso dal 2 aprile 1991 con decisione dell'APN 30 maggio 1991, adottata in base all'art. 60 dello Statuto, a motivo della sua assenza irregolare. Questa decisione, comunicata alla ricorrente con telegramma dello stesso giorno, costituisce un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Nel suo reclamo 23 ottobre 1991, la ricorrente ha fatto riferimento a questo periodo soltanto in maniera indiretta. Anche ammettendo che il reclamo vi si riferisca, resta il fatto che la ricorrente non ha presentato ricorso contro il rigetto di questo reclamo entro i termini previsti dall'art. 91 dello Statuto. Ella non ha neanche formulato un reclamo autonomo contro l'atto che le arrecava pregiudizio, emanato il 30 maggio 1991, né ha presentato, entro i termini previsti dallo Statuto, un reclamo contro il suo prospetto di retribuzione del mese di novembre 1991, dal quale pur risultava la mancata corresponsione dello stipendio per il periodo sopra menzionato (punti 56 e 57).

    Riferimento: Tribunale 27 ottobre 1994, causaT-64/92, Chavanede Dalmassy e a./Commissione (Race. PI pag. II-723, punto 20)

    b) I mesi di ottobre, novembre e dicembre 1991 nonché gennaio, febbraio e marzo 1992

    L'istituzione convenuta ha presentato sei prospetti di retribuzione relativi a questo periodo. La ricorrente non ha presentato, entro i termini prescritti dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, uno o più reclami contro tali prospetti, facendo valere che le deduzioni controverse erano ingiustificate. Poiché i prospetti di retribuzione costituivano atti arrecanti pregiudizio, manca un procedimento precontenzioso contro questi atti (punto 58).

    Riferimento: Chavane de Dalmassy e a./Commissione, citata

    c) I mesi di aprile e maggio 1992

    Per i mesi di aprile e maggio 1992 mancano i prospetti di retribuzione. Il telegramma 24 marzo 1992 può difficilmente essere qualificato come atto arrecante pregiudizio, dato che esso annuncia la sospensione dello stipendio sotto condizione. Esso costituisce, piuttosto, un atto preparatorio. La stessa decisione di sospensione del versamento degli stipendi, che costituiva l'atto arrecante pregiudizio, è stata successivamente adottata e attuata dagli uffici dell'istituzione convenuta, senza che questa abbia prodotto una comunicazione in merito destinata alla ricorrente. Di conseguenza, si deve esaminare se il termine di tre mesi per presentare reclamo contro la nuova decisione di sospensione del versamento degli stipendi avesse iniziato o meno a decorrere. Ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il termine inizia a decorrere, al più tardi, dal giorno in cui l'interessato «prende conoscenza» della misura di carattere individuale in questione. La ricorrente ha ricevuto, per il mese di agosto 1992, un prospetto di retribuzione che copre i mesi di giugno (in parte), luglio e agosto 1992. Alpiù tardi in questa data la ricorrente aveva pertanto preso conoscenza del fatto che non le era stata versata alcuna somma per i mesi di aprile e maggio 1992. Ella avrebbe potuto, in tale momento, presentare reclamo contro la decisione di sospensione del versamento dei suoi stipendi, cosa che ha tuttavia omesso di fare (punti 59 e 60).

    d) I mesi da giugno a dicembre 1992

    Per i mesi da giugno a dicembre 1992 esistono prospeetti di retribuzione avverso i quali la ricorrente non ha presentato reclamo entro termini prescritti. Un eventuale ricorso d'annullamento diretto contro questi atti sarebbe irricevibile per mancanza della fase precontenziosa (punto 61).

    Occorre aggiungere le seguenti precisazioni: la ricorrente aveva ripreso il suo lavoro il 10 giugno 1992. Quattro giorni di congedo ordinario sono stati recuperati per i mesi di aprile e di maggio 1992. La ricorrente non ha presentato reclamo specifico contro il prospetto di retribuzione relativo al mese di agosto 1992, dal quale risultava il mancato pagamento di queste giornate. Emerge dal fascicolo che la ricorrente ha percepito il rimborso delle spese di viaggio annuale insieme allo stipendio di agosto 1992. La ricorrente non ha percepito alcuna retribuzione per la giornata del 12 ottobre 1992, poiché il suo congedo malattia era terminato il 9 ottobre 1992 ed ella aveva ripreso a lavorare soltanto il 13 ottobre 1992. La ricorrente non ha presentato, entro i termini prescritti, un reclamo specifico contro il prospetto di retribuzione relativo al mese di dicembre 1992, dal quale risultava il mancato pagamento di questa giornata. La ricorrente non ha percepito alcuna retribuzione per i giorni 2 e 3 dicembre 1992, poiché in tali giorni ella è stata assente dal servizio senza presentare certificato medico. Ella non ha proposto, entro i termini prescritti, alcun reclamo contro il prospetto di retribuzione relativo al mese di febbraio 1993, da cui risultava il mancato pagamento di queste giornate (punti 62-65).

    e) Il congedo del 1992

    Quanto all'indennità per congedo non goduto nel 1992, risulta dalle lettere che 1APN ha inviato alla ricorrente che l'assenza di quest'ultima è stata considerata irregolare dal 1o febbraio 1992 e che i giorni d'assenza sono stati imputati al suo congedo annuale. Essendosi quest'ultimo esaurito il 1o aprile 1992, il versamento dello stipendio della ricorrente è stato sospeso da questo giorno. Di conseguenza, la sua domanda di congedo annuale per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 23 dicembre 1992 è stata rifiutata. Supponendo che la ricorrente avesse presentato un reclamo - sotto forma della sua lettera al segretario generale menzionata nella lettera dell'istituzione convenuta del 16 dicembre 1992 -, questo è stato respinto dal Parlamento. Ciò costituirebbe un procedimento precontenzioso in due fasi. Tuttavia, il termine per un ricorso d'annullamento non sarebbe stato rispettato. Supponendo che la ricorrente non avesse presentato il reclamo, un ricorso d'annullamento sarebbe irricevibile per mancanza della fase precontenziosa (punti 66 e 67).

    f) Osservazioni generali

    Occorre esaminare ancora una volta se la lettera della ricorrente 7 settembre 1993 abbia fatto decorrere un nuovo termine. Ora, il parere della commissione medica d'invalidità che ha preceduto questa lettera contiene solo una conclusione medica globale adottata nel 1993, che non permette di affermare che i certificati medici controversi presentati nel corso del 1992 avrebbero dovuto essere accettati dall'APN e dal suo medico di fiducia, soprattutto se si considera che, in base a questo parere, non era esclusa la prosecuzione dell'attività professionale. Il parere in questione non può giustificare le assenze della ricorrente non coperte da un certificato medico. Di conseguenza, la ricorrente non ha rispettato i termini applicabili ai procedimenti amministrativi che avrebbero dovuto precedere il suo ricorso d'annullamento. I termini in questione non possono venire sospesi per motivi di equità o in via di interpretazione dello Statuto. La ricorrente non aveva fatto valere un caso fortuito o cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 42 dello Statuto CE della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale (punti 68-70).

    Né si tratta di errore scusabile, poiché l'istituzione non ha mai adottato un comportamento che avrebbe potuto far credere alla ricorrente che il parere della commissione medica avrebbe avuto un effetto sospensivo sui termini. Inoltre, la volontà della ricorrente di impugnare un'«inerzia» dell'APN non costituisce errore scusabile (punti 71 e 72).

    Di conseguenza, le richieste pecuniarie della ricorrente restano precluse dal carattere definitivo degli atti che le arrecano pregiudizio, da lei non impugnate in tempo utile. Poiché un eventuale ricorso d'annullamento contro questi atti arrecanti pregiudizio è irricevibile, discende dalla giurisprudenza che il ricorso per risarcimento dei danni è ugualmente irricevibile nella parte relativa al periodo successivo al reclamo 23 ottobre 1991 (punto 73).

    Dispositivo:

    Il ricorso è irricevibile.

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