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Document 61994CJ0317

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto ° Base imponibile ° Sistema di promozione delle vendite che dà luogo, successivamente all' acquisto da parte del consumatore finale, ad un rimborso da parte del fabbricante, su presentazione di un buono emesso da quest' ultimo ° Base imponibile a livello del fabbricante costituita dal prezzo di vendita praticato da quest' ultimo decurtato dell' importo rimborsato

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 A, n. 1, sub a), e C, n. 1]

    Massima

    Quando un fabbricante

    ° emetta un buono sconto, rimborsabile per un importo indicato sul buono da parte del fabbricante, o a suo carico, a favore del dettagliante, e il buono, consegnato ad un cliente potenziale nell' ambito di una campagna promozionale di vendite, possa essere accettato dal dettagliante in pagamento di un determinato prodotto, e il fabbricante abbia venduto il prodotto designato al "prezzo di fabbrica" direttamente al dettagliante e quest' ultimo accetti il buono quando vende il prodotto al cliente, lo consegni al fabbricante e riceva l' importo indicato,

    o

    ° nell' ambito di un sistema promozionale, venda prodotti al "prezzo di fabbrica" direttamente al dettagliante, e un buono rimborso per un importo indicato sulla confezione dei detti prodotti dia al cliente, che comprovi l' acquisto di uno di tali prodotti e soddisfi le altre condizioni indicate sul buono, il diritto di consegnare il buono stesso al fabbricante e di ottenere il pagamento dell' importo indicato, e un cliente acquisti tale prodotto da un dettagliante, consegni il buono al fabbricante e riceva l' importo indicato,

    l' art. 11, parte A, n. 1, lett. a), e C, n. 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che la base imponibile da prendere in considerazione per fissare l' imposta sul valore aggiunto dovuta dal fabbricante corrisponde al prezzo di vendita praticato da quest' ultimo, decurtato dell' importo indicato sul buono e rimborsato. Lo stesso vale se il fabbricante ha originariamente fornito la merce ad un grossista anziché direttamente ad un dettagliante.

    Questa interpretazione discende dal principio secondo cui la base imponibile dell' imposta sul valore aggiunto che deve essere riscossa dalle autorità fiscali non può essere superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale e sul quale è stata calcolata l' IVA dovuta in definitiva da tale consumatore, e dal principio di neutralità fiscale, secondo cui all' interno di ciascun paese sulle merci dello stesso tipo deve gravare lo stesso carico fiscale, qualunque sia la lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.

    Essa non sconvolge il sistema dell' imposta sul valore aggiunto poiché non comporta un aggiustamento della base imponibile relativa alle operazioni intermedie. Quest' ultima rimane inalterata, poiché, relativamente a queste operazioni, l' applicazione del principio di neutralità è assicurata dal funzionamento del regime di deduzione della direttiva, il quale consente agli anelli intermedi della catena di distribuzione, quali i grossisti o i dettaglianti, di versare al fisco solo la parte dell' imposta che corrisponde alla differenza tra il prezzo pagato da ciascuno al suo fornitore e il prezzo al quale egli ha fornito la merce al suo acquirente.

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