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Document 61994CJ0206

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione malattia ° Lavoratore che soggiorna in uno Stato membro diverso dallo Stato competente ° Diritto alle prestazioni rese necessarie dal suo stato di salute ° Portata ° Prestazioni in denaro destinate a compensare la perdita di retribuzione del lavoratore malato ° Inclusione ° Versamento della retribuzione dopo il verificarsi dell' inabilità ° Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 22, n. 1, lett. a), punto ii)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione malattia ° Lavoratore che soggiorna in uno Stato membro diverso dallo Stato competente ° Inabilità al lavoro ° Riconoscimento obbligatorio ° Limiti ° Produzione, da parte del datore di lavoro, di elementi di prova che consentono di accertare la sussistenza di un comportamento abusivo o fraudolento del lavoratore ° Ammissibilità ° Obbligo del lavoratore di produrre ulteriori prove ° Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 574/72, art. 18, nn. 1-5)

Massima

1. L' art. 22, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che si riferisce ad una normativa nazionale secondo la quale il lavoratore, in caso di inabilità al lavoro, ha diritto alla conservazione della retribuzione durante un determinato periodo, anche se la retribuzione spetta solo un certo tempo dopo il verificarsi dell' inabilità.

Infatti, stabilendo la condizione che lo stato di salute dell' infermo necessiti di "prestazioni immediate", tale norma prescrive che si constati la necessità, sotto il profilo sanitario, di prestazioni immediate e non si riferisce soltanto alle "prestazioni in natura" immediatamente necessarie, ma implica inoltre che, in caso d' urgenza, l' interessato possa fruire anche delle "prestazioni in denaro" corrispondenti, che sono essenzialmente destinate a compensare la perdita di retribuzione del lavoratore malato e, quindi, mirano a garantirgli la sussistenza che, altrimenti, potrebbe risultarne compromessa.

2. L' interpretazione data dalla Corte all' art. 18, nn. 1-5, del regolamento n. 574/72 nella sentenza 3 giugno 1992 (causa C-45/90, Paletta), secondo cui l' ente competente, anche nel caso in cui sia il datore di lavoro e non un ente previdenziale, è vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti effettuati dall' ente del luogo di residenza o di soggiorno in merito al sopraggiungere e alla durata dell' inabilità al lavoro, qualora non faccia visitare l' interessato da un medico di propria scelta a norma del n. 5 dello stesso articolo, non implica che sia vietato al datore di lavoro fornire gli elementi di prova che consentiranno, eventualmente, al giudice nazionale di accertare la sussistenza di un comportamento abusivo o fraudolento risultante dal fatto che il lavoratore, nonostante dichiari un' inabilità al lavoro comprovata conformemente al predetto art. 18, non è stato malato. Nessuno può infatti avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario.

Per contro, quando il datore di lavoro invoca e prova circostanze che giustificano seri dubbi sull' asserita inabilità al lavoro, le finalità perseguite dall' art. 18 del regolamento n. 574/72 ostano a che si esigano dal lavoratore prove ulteriori per dimostrare l' effettività dell' inabilità attestata da un certificato medico. Infatti, per il lavoratore colpito da inabilità al lavoro in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente ciò implicherebbe difficoltà di prova che la disciplina comunitaria mira per l' appunto ad eliminare.

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