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Dokuments 61994CJ0197

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

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    1. Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte indirette sulla raccolta di capitali ° Imposta sui conferimenti riscossa sulle società di capitali ° Applicabilità ad operazioni di fusione in ragione dell' aumento del capitale sociale della società assorbente ° Riscossione nei limiti fissati dalla normativa comunitaria

    [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, artt. 4, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, come modificato dalle direttive 73/80/CEE e 85/303/CEE]

    2. Questioni pregiudiziali ° Interpretazione ° Efficacia nel tempo delle sentenze di interpretazione ° Effetto retroattivo ° Limitazione da parte della Corte ° Presupposti ° Sentenza che interpreta la direttiva 69/335 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ° Insussistenza dei presupposti ° Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza ° Criterio non decisivo

    (Trattato CE, art. 177; direttiva del Consiglio 69/335

    Massima

    1. L' art. 4 della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, definisce in modo oggettivo e uniforme per tutti gli Stati membri, senza far riferimento alle eventuali peculiarità dei singoli diritti nazionali o all' organizzazione dei regimi fiscali nazionali, le operazioni soggette, o che possono essere assoggettate, all' imposta armonizzata sui conferimenti da parte degli Stati membri. Tale articolo dev' essere interpretato nel senso che rientrano nell' ambito di applicazione del suo n. 1, lett. c), relativo all' aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, le operazioni di fusione cui partecipano esclusivamente persone giuridiche o organi soggetti all' imposta sulle società, con le conseguenze che ne derivano, ai sensi dell' art. 7, n. 1, vertente sul conferimento da parte di una o più società di capitali della totalità del loro patrimonio ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti, per quanto riguarda l' applicazione di un' imposta sui conferimenti e la sua aliquota.

    Quest' ultima norma autorizzava, dopo la sua modifica a opera della direttiva 73/80, applicabile dal 1 gennaio 1976, soltanto l' applicazione di un' aliquota ridotta non superiore allo 0,50% e prevede ora, a seguito della sua modifica da parte della direttiva 85/303, applicabile dal 1 gennaio 1986, l' esenzione da qualunque imposta sui conferimenti. Essa osta pertanto all' applicazione di una normativa nazionale che mantiene all' 1,20% l' aliquota dell' imposta di registro sui conferimenti mobiliari effettuati nell' ambito di operazioni di fusione.

    2. L' interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell' esercizio della competenza ad essa attribuita dall' art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che permettono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all' applicazione di detta norma.

    Alla luce di tali principi, la limitazione degli effetti di una sentenza interpretativa deve rimanere assolutamente eccezionale e può aver luogo soltanto in presenza di circostanze ben precise, qualora vi sia il rischio di gravi ripercussioni economiche, dovute in particolare all' elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla scorta di una normativa nazionale prima ritenuta validamente in vigore, e qualora risulti che tanto i singoli quanto le autorità nazionali sono stati indotti a un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di un' obiettiva e rilevante incertezza in ordine alla portata delle disposizioni comunitarie, incertezza cui hanno eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione.

    I presupposti testé enunciati non ricorrono nel caso di una sentenza che interpreta la direttiva 69/335 con riferimento all' assoggettamento ad imposta delle operazioni di fusione di società di capitali, non avendo il governo nazionale di cui trattasi dimostrato che il diritto comunitario si poteva ragionevolmente intendere nel senso che fosse autorizzata una tassazione diversa da quella prevista dalla detta direttiva come imposta sui conferimenti.

    La limitazione degli effetti di una sentenza del genere non può peraltro essere giustificata esclusivamente richiamandosi alle conseguenze economiche che un governo potrebbe subire in conseguenza dell' illegittimità di una tassa o di un' imposta. Fondarsi unicamente su questo genere di considerazioni porterebbe infatti a una sostanziale riduzione della tutela giurisdizionale dei diritti che i contribuenti traggono dalla normativa fiscale comunitaria

    Augša