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Document 61994CJ0178

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Diritto comunitario ° Diritti attribuiti ai singoli ° Violazione, da parte di uno Stato membro, dell' obbligo di attuare una direttiva ° Obbligo di risarcire il danno causato ai singoli ° Presupposti ° Violazione grave e manifesta ° Nozione ° Mancata attuazione della direttiva entro il termine prescritto

(Trattato CE, art. 189, terzo comma)

2. Ravvicinamento delle legislazioni ° Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" ° Direttiva 90/314 ° Art. 7 ° Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell' organizzatore ° Attribuzione a favore dell' acquirente di viaggi "tutto compreso" di diritti il cui contenuto possa essere sufficientemente individuato

(Direttiva del Consiglio 90/314, art. 7)

3. Ravvicinamento delle legislazioni ° Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" ° Direttiva 90/314 ° Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell' organizzatore ° Provvedimenti necessari per garantire una corretta attuazione della direttiva

(Direttiva del Consiglio 90/314, artt. 7 e 9)

Massima

1. La mancanza di qualsiasi provvedimento d' attuazione di una direttiva per raggiungere il risultato prescritto da quest' ultima entro il termine a tal fine stabilito costituisce di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario e pertanto fa sorgere un diritto a risarcimento a favore dei singoli lesi qualora, da un lato, il risultato prescritto dalla direttiva implichi l' attribuzione, a favore dei singoli, di diritti il cui contenuto possa essere individuato e, dall' altro, esista un nesso di causalità tra la violazione dell' obbligo a carico dello Stato e il danno subito.

2. Il risultato prescritto dall' art. 7 della direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", a norma del quale l' organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati dal consumatore e il suo rimpatrio, implica l' attribuzione, all' acquirente di viaggi "tutto compreso", di diritti il cui contenuto possa essere individuato con precisione sufficiente.

3. Per osservare l' art. 9 della direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", il quale prevede, a carico degli Stati membri, l' obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992, gli Stati membri dovevano adottare, entro il termine prescritto, tutte le misure necessarie per garantire ai singoli, fin dal 1 gennaio 1993, una protezione effettiva contro i rischi di insolvenza e di fallimento degli organizzatori.

Al riguardo, qualora uno Stato membro consenta ad un organizzatore di chiedere ai viaggiatori il versamento di un acconto non superiore al 10% del prezzo del viaggio, fino però ad un determinato importo massimo, l' obiettivo di protezione dei consumatori perseguito dall' art. 7 della direttiva è raggiunto solo purché sia garantito anche il rimborso di tale anticipo in caso di insolvenza o di fallimento dell' organizzatore.

Lo stesso art. 7 va inoltre interpretato nel senso che, in primo luogo, le garanzie di cui gli organizzatori debbono "dar prove" di disporre non sussistono nemmeno qualora i viaggiatori, al momento di pagare il prezzo del viaggio, siano in possesso di documenti costituenti titoli di credito, che, se garantiscono loro un diritto diretto nei confronti del prestatore effettivo dei servizi, non obbligano necessariamente quest' ultimo, peraltro esposto anch' esso al rischio di fallimento, a rispettarli, e nel senso che, in secondo luogo, uno Stato membro non può rinunciare a recepire la direttiva eccependo una sentenza della suprema corte nazionale, ai sensi della quale gli acquirenti di viaggi "tutto compreso" non sono più tenuti a versare oltre il 10% del prezzo del viaggio prima di aver ottenuto siffatti documenti costituenti titolo di credito.

D' altro canto, né l' obiettivo della direttiva né sue disposizioni specifiche obbligano gli Stati membri ad adottare provvedimenti specifici nell' ambito dell' art. 7 per proteggere gli acquirenti di viaggi "tutto compreso" contro la loro stessa negligenza e il giudice nazionale può sempre, a seguito della mancata attuazione della direttiva entro il termine prescritto e per determinare il danno risarcibile, verificare se il soggetto leso abbia fatto prova di una ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l' entità. Tuttavia, un acquirente di viaggi "tutto compreso" che abbia versato l' intero prezzo del viaggio non può essere considerato negligente per il solo fatto di non essersi avvalso, conformemente alla citata sentenza nazionale, della possibilità di non versare più del 10% del prezzo totale del viaggio prima di aver ottenuto documenti costituenti titoli di credito.

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