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Document 61994CJ0133

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Ricorso per inadempimento ° Esame del merito da parte della Corte ° Situazione da prendere in considerazione ° Situazione sussistente al momento della scadenza del termine stabilito nel parere motivato

(Trattato CE, art. 169)

2. Ambiente ° Valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti ° Direttiva 85/337 ° Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell' allegato II ° Potere discrezionale degli Stati membri ° Portata e limiti

(Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, art. 4, n. 2)

3. Stati membri ° Obblighi ° Inadempimento ° Inadempimento degli obblighi specifici imposti da una direttiva e inadempimento dell' obbligo generale prescritto dall' art. 5 del Trattato

(Trattato CE, artt. 5 e 169)

Massima

1. Nell' ambito di un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato, la sussistenza dell' inadempimento dev' essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi.

2. L' art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dispone che i progetti appartenenti alle classi elencate nell' allegato II della direttiva stessa costituiscono oggetto di una valutazione quando gli Stati membri lo ritengono necessario a causa delle loro caratteristiche, e che a tale scopo gli Stati membri possono specificare taluni tipi di progetti da assoggettare a valutazione o fissare criteri o soglie limite per determinare quali dei progetti di cui trattasi devono costituire oggetto di valutazione. Tale disposizione dev' essere interpretata nel senso che non conferisce agli Stati membri il potere di escludere globalmente e definitivamente una o più delle classi considerate dalla possibilità di una valutazione, giacché i criteri o le soglie menzionati non hanno lo scopo di sottrarre anticipatamente all' obbligo di valutazione talune classi complete dei progetti elencati nell' allegato II, che si prevede di attuare nel territorio di uno Stato membro, ma mirano unicamente ad agevolare la valutazione delle caratteristiche complete di un progetto al fine di stabilire se sia soggetto al detto obbligo.

3. Quando uno Stato membro è venuto meno agli obblighi specifici imposti da una direttiva è superfluo accertare se, per tale motivo, esso abbia altresì trasgredito gli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato.

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