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Dokuments 61994CJ0070

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Politica commerciale comune ° Ambito di applicazione ° Restrizione delle esportazioni verso paesi terzi di merci utilizzabili per scopi militari ° Inclusione ° Competenza esclusiva della Comunità

(Trattato CE, art. 113)

2. Politica commerciale comune ° Regime comune delle esportazioni ° Regolamento n. 2603/69 ° Ambito di applicazione ° Misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative ° Assoggettamento ad autorizzazione delle esportazioni di merci utilizzabili per scopi militari ° Inclusione ° Giustificazione ° Sicurezza pubblica

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2603/69, artt. 1 e 11

Massima

1. L' art. 113 del Trattato deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione un provvedimento che restringe le esportazioni verso paesi terzi di determinati prodotti idonei ad essere utilizzati per scopi militari e che la Comunità gode in materia di una competenza riservata che esclude la competenza degli Stati membri salvo specifica autorizzazione da parte della Comunità.

Infatti, da un lato, la nozione di politica commerciale comune di cui all' art. 113 non va interpretata in modo restrittivo, onde evitare il verificarsi di perturbazioni negli scambi intracomunitari a causa delle disparità che sussisterebbero in determinati settori dei rapporti economici con i paesi terzi in caso di concezione restrittiva di questa politica. Dall' altro, uno Stato membro non può restringerne la portata stabilendo a suo arbitrio, alla luce delle proprie esigenze di politica estera o di sicurezza, se un provvedimento rientri nella sfera del detto articolo.

2. Il regolamento n. 2603/69, che istituisce nell' ambito delle politica commerciale comune un regime comune applicabile alle esportazioni, pur sancendo all' art. 1 il principio della libertà delle esportazioni, precisa all' art. 11 che esso non osta all' adozione o all' applicazione, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative all' esportazione giustificate, in particolare, da motivi di pubblica sicurezza. Questa eccezione deve essere intesa nel senso che essa riguarda altresì le misure di effetto equivalente e si riferisce sia alla sicurezza interna sia alla sicurezza esterna.

Pertanto, il diritto comunitario non osta a norme nazionali in materia di scambi con i paesi terzi in forza delle quali l' esportazione di un prodotto che possa essere utilizzato per scopi militari sia subordinata al rilascio di un' autorizzazione, motivato dalla necessità di evitare il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali atte a minacciare la sicurezza di uno Stato membro ai sensi del citato art. 11.

Augša