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Document 61993TO0012(01)

    Massime dell’ordinanza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione totale o parziale dell' esecuzione di una decisione che autorizza, a determinate condizioni, una concentrazione tra imprese, sollecitata dagli organismi rappresentativi dei lavoratori ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Contemperamento del complesso degli interessi in gioco ° Assenza per i lavoratori di un rischio di danno che giustifichi l' intervento del giudice del procedimento sommario

    (Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento del Consiglio n. 4064/89; direttiva del consiglio 77/187, artt. 3 e 4)

    Massima

    In una situazione dove la sospensione dell' esecuzione di una decisione della Commissione che autorizza, in forza del regolamento n. 4064/89, una concentrazione tra imprese, sospensione richiesta dagli organismi rappresentativi dei dipendenti di talune delle medesime, si tradurrebbe nella sospensione, per tutta la durata del procedimento contenzioso, dell' autorizzazione accordata e dove la concessione dei provvedimenti provvisori sollecitati in via subordinata si tradurrebbe nel prolungamento di una situazione di posizione dominante idonea a causare effetti irreversibili sulla concorrenza nel settore interessato, incombe al giudice del procedimento sommario il compito di contemperare il complesso degli interessi in gioco. Per tale motivo vanno presi in considerazione non solo l' interesse dei richiedenti e in pari tempo quello della Commissione al ristabilimento di una concorrenza effettiva ma anche gli interessi di terzi e segnatamente delle imprese interessate, in modo da evitare, nel contempo, la creazione di una situazione irreversibile e l' instaurarsi di un danno grave e irreparabile nei confronti di una delle parti della controversia o di un terzo, o, ancora, nell' interesse pubblico.

    In una tale situazione, la concessione dei provvedimenti sollecitati potrebbe giustificarsi soltanto qualora risultasse che, in assenza di questi ultimi, i dipendenti rappresentati dai ricorrenti sarebbero esposti a una situazione atta a minacciare il loro futuro.

    Nel caso di specie, la decisione controversa non può incidere in via di principio sui diritti dei dipendenti delle imprese interessate né causare direttamente agli stessi un danno tale che il rischio del verificarsi di quest' ultimo giustificherebbe l' intervento del giudice del procedimento sommario.

    Infatti, circa il danno che subirebbero i dipendenti dell' impresa cedente, per il fatto che la cessione pregiudicherebbe il loro diritto alla conservazione del patrimonio dell' impresa, va rilevato che, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare il carattere risibile del corrispettivo finanziario della cessione, essi non hanno provato per quale aspetto la diminuzione del patrimonio di tale impresa sarebbe prima facie tale da comportare un rischio di danno grave e irreparabile per la conservazione dell' occupazione in seno all' impresa. In ogni caso, quanto al corrispettivo finanziario, è noto che il prezzo di cessione non deriva dalla decisione ma è soltanto il risultato dei negoziati condotti tra le imprese interessate.

    Per quanto riguarda il danno che per i dipendenti dell' impresa ceduta deriverebbe dal fatto che essi non saranno più in grado di fruire dei vantaggi sociali che loro sono accordati sia dal rispettivo contratto individuale, sia dall' accordo collettivo in vigore in seno all' impresa cedente, va osservato, in primo luogo, che ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti al cessionario. Occorre sottolineare, in secondo luogo, che, secondo il diritto del lavoro nazionale applicabile, qualsiasi convenzione o accordo collettivo di lavoro di durata indeterminata può essere denunciato dalle parti firmatarie, alle condizioni previste nella convenzione o nell' accordo. Ne deriva che, anche ammesso che il danno asserito abbia carattere sufficientemente certo, tuttavia un danno siffatto non può risultare direttamente dalla decisione della Commissione. Infatti, così come la decisione non impone ai nuovi datori di lavoro di rimettere in discussione l' accordo collettivo applicabile ai dipendenti dell' impresa ceduta, è altrettanto vero che l' eventuale sospensione della cessione non garantirebbe una qualsivoglia tutela contro la possibilità di denuncia dell' accordo collettivo in vigore.

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