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Document 61993TJ0558

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

30 novembre 1994

Causa T-558/93

Diethelm F. Diichs

contro

Commissione delle Comunità europee

«Agente temporaneo della Commissione assegnato all'impresa comune JET — Risoluzione del contratto — Autorità competente»

Testo completo in francese   II-837

Oggetto:

Ricorso diretto all'annullamento della risoluzione del contratto di assunzione del ricorrente in qualità di agente temporaneo e al risarcimento dei danni.

Esito:

Rigetto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente, dipendente di uno dei membri dell'impresa comune JET -il Max-Planck-Institut für Plasmaphysik di Monaco (Germania) (in prosieguo: l'«IPP») -, veniva assunto, in qualità di agente temporaneo di grado A3, dalla Commissione per occupare, a partire dal 1o settembre 1982, il posto di capo della«Theory» del progetto JET. Il contratto poteva essere disdetto per i motivi e alle condizioni di cui agli arti. 47-50 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») e il termine di preavviso era comunque di tre mesi al massimo.

Con lettera 29 giugno 1988 del direttore della JET, il ricorrente veniva informato della proroga del suo contratto fino al 31 dicembre 1992, purché fosse approvato il programma pluriennale relativo al progetto JET. Con lettera 11 dicembre 1991, lo stesso direttore comunicava al ricorrente che il suo contratto sarebbe cessato alla fine del 1992 e che ne avrebbe informato l'IPP.

Con lettera 16 dicembre 1991, il ricorrente chiedeva al direttore della direzione generale «Affari scientifici, ricerca e sviluppo» della Commissione, in primo luogo, di fare in modo che il direttore della JET revocasse la lettera 11 dicembre 1991 e, in secondo luogo, di esprimergli il suo parere quanto alla cessazione del proprio contratto alla fine del 1992. Il direttore generale non si pronunciava su questi punti.

Con lettera 21 aprile 1992, il direttore della JET comunicava al ricorrente che la propria lettera 11 dicembre 1991 aveva lo scopo di dargli un preavviso di dodici mesi, invece dei tre mesi normalmente prescritti, e che non era prevista la sua designazione per un posto nella nuova struttura del progetto JET.

Le decisioni riguardanti la nuova struttura del progetto JET, in particolare la soppressione della divisione «Theory», e le designazioni dei dirigenti venivano pubblicate nella comunicazione al personale della JET 22 ottobre 1992. Il 28 gennaio 1993, il ricorrente presentava un reclamo avverso la decisione contenuta in tale comunicazione, in quanto non lo includeva nella nuova struttura della JET per la proroga del programma oltre il 1992.

Con lettera 23 luglio 1993, la Commissione informava il ricorrente che il suo reclamo era stato respinto.

I - Sulla ricevibilità della domanda d'annullamento

Il Tribunale rileva che la domanda d'annullamento diretta, in via principale, contro la decisione del consiglio della JET, pubblicata nell'ottobre 1992, di non includere il ricorrente nell'elenco dei dirigenti nominati a partire dal Io gennaio 1993 potrebbe essere ricevibile solo qualora la decisione impugnata costituisca un atto lesivo nei confronti del ricorrente, ai sensi degli artt. 91, n. 1, dello Statuto e 46 del RAA e non si presenti come un atto del consiglio della JET connesso alla disdetta del contratto controverso disposta con un atto anteriore dell'autorità competente in materia A questo proposito, occorre ricordare che costituisce atto arrecante pregiudizio un atto che produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificando notevolmente la sua situazione giuridica. Inoltre, come risulta dagli artt. 90, n. 2, e 91 n 1 dello Statuto nonché dagli artt. 46 e 6 del RAA, il ricorso in materia di pubblico impiego comunitario può dirigersi solo contro l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») o l'autorità abilitata a stipulare i contratti di assunzione (in prosieguo: la «AASC»), dato che l'atto lesivo deve emanare da tale autorità (punti 35 e 36).

Riferimento- Corte 27 ottobre 1981, cause riunite 783/79 e 786/79, Venus e Obert/Commissione e Consiglio (Race. pag. 2445, punto 22); Tribunale 15 giugno 1994, causa T-6/93, Pérez Jiménez/Commissione(Racc. PI pag. II-497, punto 34)

Quanto all'assunto del ricorrente secondo cui il contratto controverso aveva, in realtà la natura di un contratto a tempo determinato, vincolato alla durata del progetto JET, e non poteva quindi essere disdetto prematuramente con una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro, si deve ricordare che, secondo l'art. 4 del contratto, questo era espressamente «stipulato per una durata indeterminata, in base al grado di avanzamento dell'impresa comune JET». Orbene, nessun elemento di tale contratto o del contesto nel quale esso si inserisce legittima un'interpretazione contraria al suo tenore letterale. Ne consegue che il contratto controverso poteva, in linea di principio, essere risolto unilateralmente (punti 37 e 38).

Per quanto riguarda, poi, la questione se l'autorità competente in materia abbia effettivamente adottato una decisione recante disdetta del contratto controverso, è opportuno ricordare che il contratto in causa è stato stipulato tra il ricorrente eia Commissione, che il ricorrente è stato assunto come «agente temporaneo» e che come risulta dallo statuto della JET, dalle disposizioni complementari e dalle decisioni relative all'esercizio dei poteri dell'APN e dell'AASC 20 novembre e 9 dicembre 1985, spetta al direttore della JET decidere in ordine alla risoluzione del contratto di un agente temporaneo di grado A3, assunto in conformità all'art. 2, lett. a), del RAA, come nel caso del ricorrente. Spetta quindi al solo direttore della JET, in qualità di organo esecutivo dell'impresa comune, adottare le decisioni atte a costituire, nei confronti del personale, fino al grado A3, atti arrecanti pregiudizio (punto 39).

Il Tribunale rileva che nella lettera 11 dicembre 1991 del direttore della JET si parla effettivamente di risoluzione del contratto di agente temporaneo stipulato tra il ricorrente e la Commissione e che essa costituisce quindi un atto arrecante pregiudizio al ricorrente (punto 46).

Dopo aver ricordato che la ricevibilità del ricorso diretto contro un atto lesivo dipende dalla previa osservanza del procedimento precontenzioso, il Tribunale constata che tale condizione non è stata soddisfatta nel caso della decisione del direttore della JET, contenuta nella lettera 11 dicembre 1991 (punti 47-49).

La domanda d'annullamento dev'essere quindi dichiarata irricevibile nel suo insieme (punto 53).

II — Sulla ricevibilità delle domande dirette al risarcimento dei danni

Quanto alle domande che mirano, in mancanza di reintegrazione del ricorrente, al versamento della retribuzione che avrebbe dovuto essergli pagata sino al 31 dicembre 1996 e al risarcimento del danno materiale e morale provocato dalla risoluzione del suo contratto, si deve rilevare che esse sono la conseguenza diretta della risoluzione del contratto controverso. Orbene, in quanto la domanda d'annullamento di tale provvedimento è stata dichiarata irricevibile, la sua irricevibilità comporta, secondo una costante giurisprudenza, quella delle domande di risarcimento corrispondenti (punti 54 e 55).

Riferimento: Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento(Racc. pag. II-555, punto 45)

Per quanto riguarda le domande che non si basano sulla natura assertivamente illegittima della risoluzione del contratto controverso e che mirano al pagamento di un'indennità compensativa di preavviso e della remunerazione relativa al periodo 1o-13 gennaio 1993, durante il quale il ricorrente avrebbe effettivamente lavorato alle dipendenze della JET, occorre rilevare che il ricorrente, nel reclamo presentato il 28 gennaio 1993, si è soltanto riservato il diritto di chiedere il risarcimento dei danni morali e/o materiali che riteneva essergli stati provocati da una situazione, a suo avviso, illegittima. Orbene, tale riserva, che riguarda eventuali future domande, non costituisce una domanda, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, diretta al risarcimento di un danno specifico. Di conseguenza, il Tribunale non può che constatare la mancanza totale di procedimento precontenzioso per quanto riguarda le due domande in causa, che sono state formulate per la prima volta solo nell'atto introduttivo. Di conseguenza, esse devono del pari essere dichiarate irricevibili (punti 54 e 56).

Dispositivo:

Il ricorso è irricevibile.

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