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Document 61993TJ0551

    Massime della sentenza

    Cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94

    Industrias Pesqueras Campos, SA, e altri

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Contributi finanziari comunitari — Domanda di risarcimento danni in caso di mancato pagamento — Ricorsi d'annullamento contro le decisioni di soppressione»

    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 aprile 1996   II-250

    Massime della sentenza

    1. Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Tutela negata a chi commette una violazione manifesta della normativa vigente – Preminenza del principio di legittimità su quello di certezza del diritto, giustificata dalla necessità di preservare la parità di trattamento – Soppressione dei contributi finanziari concessi per la costruzione di nuovi pescherecci per via delle irregolarità commesse dai destinatari

      [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86]

    2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

      (Trattato CEE, art. 190)

    3. Diritto comunitario – Pńncipi – Proporzionalità – Soppressione dei contributi finanziari concessi per la costruzione di nuovi pescherecci per via dell'inosservanza, da parte dei destinatari, delle condizioni finanziarie dell'investimento stabilite nelle decisioni di concessione – Violazione – Insussistenza

      (Regohmento del Consiglio n. 4028/86, art. 44, n. 1)

    4. Ricorso d'annullamento – Motivi – Sviamento di potere – Nozione

    1.  Il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un'impresa che abbia violato in modo manifesto la normativa vigente. Peraltro, se occorre vigilare sul rispetto degli imperativi della certezza del diritto posti a protezione degli interessi privati, è altresì opportuno ponderarli con gli imperativi del principio di legittimità, posto a tutela degli interessi pubblici, e favorire questi ultimi, allorché il mantenimento di irregolarità è tale da violare il principio di parità di trattamento.

      Per tale motivo, imprese beneficiarie di contributi finanziari comunitari concessi, nell'ambito del regolamento n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, per la costruzione di nuovi pescherecci, non possono, per contestare la validità di decisioni della Commissione che ordinano la soppressione di questi contributi e la restituzione delle somme già versate, far valere la violazione di un asserito affidamento legittimo, qualora esse abbiano commesso, con piena cognizione di causa, violazioni manifeste della normativa di cui trattasi, consistenti in particolare nel presentare ripetutamente, sia nei formulari di domanda di contributi, sia nei certificati redatti per ottenerne il versamento, dichiarazioni non rispondenti al vero.

      Esse non possono neppure far valere una violazione del principio di certezza del diritto connessa alla durata eccessivamente lunga del procedimento di controllo, in quanto, se il decorso di un lungo periodo di tempo durante il quale la Commissione non intraprende alcuna iniziativa nei confronti di un'impresa e se l'adozione di un provvedimento che pregiudichi la situazione di quest'ultima alla fine di tale periodo possono essere tali da violare il principio di certezza del diritto, le conseguenze da trarne variano a seconda delle circostanze del caso di specie. Nell'ipotesi di imprese che abbiano deliberatamente adottato un comportamento che contravviene alla normativa vigente, il decorso di un periodo di 16 mesi, o persino di 23 mesi, durante il quale la Commissione non ha avviato alcuna iniziativa esterna non può essere considerato come periodo irragionevole.

      Inoltre, il mantenimento degli aiuti concessi alle imprese interessate, se non già versati, laddove la concessione e il pagamento di tali aiuti sono viziati da irregolarità manifeste, sarebbe tale da ledere la parità di trattamento di tutte le domande presentate alla Commissione nell'ambito dei programmi di sovvenzione comunitaria alla costruzione di nuovi pescherecci.

    2.  La motivazione di un atto, prescritta dall'art. 190 del Trattato, deve far apparire, in forma chiara e inequivoca, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto considerato, onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La portata dell'obbligo di motivazione va valutata in relazione al suo contesto.

    3.  Tenuto conto della natura stessa dei contributi finanziari accordati dalla Comunità, l'obbligo di rispettare le condizioni finanziarie dell'investimento quali indicate nella decisione di concessione costituisce, così come l'obbligo di esecuzione materiale dell'investimento, uno degli impegni essenziali da parte del beneficiario e, pertanto, condiziona l'assegnazione del contributo comunitario.

      Conseguentemente non costituisce violazione del principio di proporzionalità, nell'ipotesi di imprese beneficiarie di sovvenzioni in forza del regolamento n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, che abbiano in particolare dichiarato nella loro domanda di pagamento dei contributi un importo non corrispondente al vero, la scelta da parte della Commissione, tra le sanzioni per l'inosservanza delle condizioni imposte ai beneficiari dei contributi finanziari comunitari previsti dall'art. 44, n. 1, del detto regolamento, della soppressione delle sovvenzioni concesse.

      Infatti, tenuto conto della rilevanza delle inadempienze degli obblighi commesse dai beneficiari, la Commissione ben poteva ritenere che qualsiasi altra sanzione avrebbe rischiato di costituire un incentivo alla frode in quanto i candidati beneficiari avrebbero la tentazione di gonfiare artificialmente l'importo dell'investimento da essi presentato nella loro domanda di concessione al fine di ottenere un contributo finanziario comunitario più consistente, con l'unico rischio di vedere quest'ultimo ridotto a concorrenza della quota corrispondente alla sopravvalutazione dell'investimento progettato nella domanda di concessione.

    4.  La nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa nel diritto comunitario e riguarda la situazione in cui un'autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.

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