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Document 61993TJ0548

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Denuncia fondata su violazioni degli artt. 85 e 86 e nel contempo dell' art. 90 del Trattato ° Priorità accordata dalla Commissione, in base al suo potere discrezionale, all' esame con riguardo all' art. 90 ° Impossibilità di respingere definitivamente la denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86 prima della conclusione del detto esame

    (Trattato CEE, art. 90; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

    2. Ricorso d' annullamento ° Competenza del giudice comunitario ° Conclusioni dirette ad ottenere l' ingiunzione di riesaminare una denuncia ° Irricevibilità

    (Trattato CEE, artt. 173 e 176)

    Massima

    1. Qualora le venga presentata una denuncia ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17, la Commissione ha la possibilità di determinare il grado di priorità da assegnare a tale denuncia tenendo conto dell' interesse comunitario nonché della facoltà di decidere di aprire e di proseguire l' istruzione della pratica sulla base delle diverse disposizioni del Trattato, richiamate in una denuncia, qualora l' interesse comunitario sembri suggerirle tale trattamento della denuncia stessa. Allo stesso modo, se la Commissione è tenuta ad esercitare il potere di vigilanza in materia di rispetto delle regole di concorrenza da parte degli Stati membri, conferitole dall' art. 90, n. 3, del Trattato, essa non può essere obbligata a intervenire, a richiesta di un privato, sulla base del detto articolo e, più in particolare, nei confronti delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, soprattutto qualora un siffatto intervento implichi la valutazione della compatibilità di una normativa nazionale col diritto comunitario.

    Tuttavia, qualora, investita di una denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86 e dell' art. 90 del Trattato, la Commissione accordi la priorità all' esame delle censure relative alla violazione dell' art. 90 che deriverebbe da una normativa nazionale che istituisca un monopolio, in quanto consideri che il problema di concorrenza sollevato dalla denuncia potrebbe essere risolto solo attraverso l' esame della compatibilità della normativa nazionale relativa ad un monopolio legale con le norme del Trattato e attraverso un eventuale intervento sulla base dell' art. 90 del Trattato, essa non può respingere definitivamente la denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86, basandosi sull' inapplicabilità di questi ultimi, senza avere in precedenza concluso il suo esame sulla base dell' art. 90, poiché, intervenendo in tale fase, un siffatto rigetto non sarebbe stato preceduto dall' attento esame degli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione con la denuncia.

    Infatti, o la Commissione accerta la conformità al Trattato della normativa nazionale controversa, e in questo caso i comportamenti dell' impresa in questione devono essere considerati, qualora siano conformi a tale normativa, come conformi agli artt. 85 e 86, o, qualora non siano tali, devono essere esaminati per stabilire se essi diano luogo a violazioni di detti articoli, oppure la Commissione accerta che la detta normativa non è conforme al Trattato, e in questo caso occorre esaminare se per l' impresa il fatto di conformarvisi possa dar luogo o meno all' adozione nei suoi confronti di provvedimenti diretti a porre fine a violazioni degli artt. 85 e 86.

    2. Sono irricevibili le conclusioni presentate nell' ambito di un ricorso d' annullamento e dirette a veder ingiungere alla Commissione il riesame di una denuncia. Infatti, non spetta al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime nell' ambito del controllo di legittimità che esso esercita e incombe all' istituzione interessata prendere, ai sensi dell' art. 176 del Trattato, le misure che l' esecuzione di una sentenza pronunciata nell' ambito di un ricorso d' annullamento comporta.

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