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Document 61993TJ0534
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
14 luglio 1994
Causa T-534/93
Arlette Grynberg e Eileen Hall
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Comitato del personale — Procedura elettorale — Ripartizione dei seggi — Graduatoria provvisoria degli eletti — Sostituzione di eletti»
Testo completo in francese II-595
Oggetto:
Ricorso avente ad oggetto l'annullamento dei risultati delle elezioni di un comitato locale del personale della Commissione in quanto le ricorrenti, in un primo tempo elette, sono state sostituite da altri candidati.
Esito:
Rigetto.
Sunto della sentenza
Le elezioni per il rinnovo dei 27 seggi del comitato del personale della Commissione a Bruxelles si svolgono in applicazione di una normativa in base alla quale le proposte di candidatura provenienti dalle organizzazioni sindacali o professionali devono presentarsi sotto forma di «liste comprendenti al massimo ciascuna 27 coppie di candidati titolari e supplenti». Gli elettori devono votare o per una sola lista (voto «di lista») o per un massimo di 27 candidati a membri titolari o supplenti, scelti tra una o più liste (voto «preferenziale» o «misto»).
Ai sensi dell'art. 11 della normativa:
«a) |
La ripartizione dei seggi fra i voti “di lista” e i voti “misti” viene effettuata proporzionalmente al numero delle schede che hanno espresso
|
(...)
e) |
La ripartizione dei seggi “misti” è effettuata proporzionalmente al totale dei voti espressi per i candidati di ciascuna lista. Per ciascuna lista, i seggi “misti” sono attribuiti ai candidati non eletti con voti “di lista” che hanno ottenuto il maggior numero di voti». |
L'art. 12, lett. a), prevede: «In tal modo viene compilata una graduatoria provvisoria degli eletti di ciascuna lista. Se fra questi ultimi non figura alcun rappresentante di una categoria, di un quadro o degli “altri agenti”, il candidato della categoria, del quadro e degli “altri agenti” da rappresentare che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza prende il posto dell'ultimo classificato della graduatoria provvisoria degli eletti della lista nella quale si è presentato».
Conformemente all'art. 11, lett. a), l'ufficio elettorale calcolava che, sui 27 seggi da coprire, 11 dovevano essere assegnati con il sistema del voto «di lista» e 16 con quello del voto «misto».
Nel compilare la graduatoria provvisoria degli eletti, l'ufficio elettorale constatava innanzi tutto, relativamente al voto «di lista», che la lista n. 3 (Union syndicale) aveva diritto a 4 seggi su 11 ; seggi che venivano attribuiti alle quattro prime coppie di candidati presenti sulla lista seguendo l'ordine di presentazione stabilito dall'Union syndicale.
L'ufficio elettorale accertava poi che, in base ai voti «misti», la lista n. 3 aveva diritto a 4 seggi sui 16 da coprire con il sistema di scrutinio «misto». Siccome, tra le quattro prime coppie di candidati, una era stata già eletta con il sistema del voto «di lista», l'ufficio elettorale, in conformità all'art. 11, lett. c), secondo comma, assegnava il seggio alla coppia formata dalle ricorrenti (753 voti), che occupava il posto successivo nell'ordine dei voti «misti» della medesima lista.
Trovandosi costretto, in osservanza dell'art. 12, lett. a), seconda frase, a sostituire un candidato eletto per assicurare la rappresentanza mancante degli «agenti locali», l'ufficio elettorale assegnava il seggio a un candidato della lista n. 3, rappresentante di detta categoria, che aveva ottenuto, insieme al suo supplente, 556 voti «misti», ed eliminava all'interno della stessa lista n. 3 la coppia formata dalle ricorrenti.
Con nota presentata all'ufficio elettorale, il candidato capolista della lista n. 3 allegava che la sostituzione delle ricorrenti si basava su un'interpretazione errata dell'art. 12, in quanto era la coppia eletta con il minor numero di voti all'interno della medesima lista, senza fare distinzione fra gli eletti, quella da sostituire con la coppia rappresentante della categoria mancante del personale.
Il presidente dell'ufficio elettorale confermava al direttore generale competente l'interpretazione formulata dall'ufficio, alla quale aveva aderito il servizio giuridico della Commissione, il cui parere era stato richiesto dal direttore generale. Con nota 7 gennaio 1993, quest'ultimo confermava l'interpretazione adottata.
La signora Grynberg, prima ricorrente, veniva collocata a riposo il 1o gennaio 1993. Il 7 aprile le due ricorrenti presentavano un reclamo, rimasto senza risposta esplicita, allegando la violazione dell'art. 12 della normativa elettorale e del principio della tutela del legittimo affidamento.
Sulla ricevibilità
Sull'esistenza di un atto lesivo
Il Tribunale ricorda che, poiché il giudice comunitario è competente in materia di contenzioso elettorale in base alle disposizioni dello Statuto riguardanti i ricorsi dei dipendenti, il suo sindacato giurisdizionale è esercitato nell'ambito dei ricorsi proposti nei confronti dell'istituzione interessata e riguardanti gli atti o le omissioni dell'autorità che ha il potere di nomina, scaturenti dall'esercizio del controllo cui essa provvede in materia (punto 20).
Riferimento: Corte 27 ottobre 1987, cause riunite 146/85 e 431/85, Diezler e a./CES (Race. pag. 4283, punto 5)
Il Tribunale riconosce alla nota del direttore generale, datata 7 gennaio 1993, la natura di decisione autonoma, rientrante nell'ambito del dovere che incombe all'istituzione di garantire la regolarità delle elezioni degli organi rappresentativi del personale. Poiché indica per nome la coppia di candidati formata dalle ricorrenti, precisando che essa è esclusa dalla lista degli eletti, detta nota produce effetti giuridici obbligatori tali da ledere direttamente e immediatamente la posizione degli interessati, modificando in modo grave la loro situazione giuridica, e come tale costituisce atto lesivo (punti 21 e 22).
Riferimento: Tribunale 8 marzo 1990, causa T-28/89, Maindiaux e a./CES (Race. pag. II-59, punto 32); Tribunale 15 giugno 1994, causa T-6/93, Pérez Jiménez/Commissione (Race. PI pag. II-497, punto 34)
Sull'interesse ad agire della signora Grynberg
Dopo aver ricordato che in materia di contenzioso elettorale un dipendente, in forza della sua semplice qualità di elettore, dev'essere ritenuto titolare di un interesse tale da giustificare la ricevibilità del suo ricorso, il Tribunale riconosce la presenza di un interesse del genere in capo alla signora Grynberg, dato che la ricorrente possedeva la qualità di elettrice all'atto delle elezioni controverse, che la stessa fa richiamo a detta qualità per chiedere la verifica del loro risultato e che il mero fatto di aver perduto, a causa del suo collocamento a riposo, la sua qualità di elettrice prima della presentazione del ricorso non l'ha privata del suddetto interesse. Qualsiasi elettore che abbia avuto il diritto di partecipare ad elezioni conserva infatti sino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, un interesse legittimo a che il suo diritto di voto produca i suoi effetti in condizioni conformi alle norme vigenti in materia (punti 29 e 30).
Riferimento: Diezler e a./CES, già citata, punto 9
Sul merito
Sul motivo fondato sull'inosservanza dell'art. 12 della normativa elettorale
Secondo il Tribunale, in base a un'interpretazione letterale e sistematica delle norme rilevanti in materia, ai sensi dell'art. 12, lett. a), della normativa elettorale ultimo candidato della graduatoria provvisoria degli eletti di una lista e quello che appartiene al gruppo dei candidati eletti con il sistema di scrutinio «misto» (punto 41).
Infatti, la prima operazione da compiere al termine dello spoglio consiste nella ripartizione dei seggi da assegnare proporzionalmente al numero complessivo delle schede relative a un voto «di lista», da un lato, e a un voto «misto», dall altro (punto 42).
Inoltre, se il sostituto è designato, in forza della normativa elettorale, in base ai vot: «misti» da lui ottenuti, è conforme all'economia del sistema il fatto che il candidate escluso sia parimenti individuato in base ai soli voti «misti», senza che vengano presi in considerazione i voti «misti» ottenuti dagli eletti con voto «di lista» (punto 43).
Per di più, un'interpretazione siffatta rispetta la ripartizione dei seggi assegnati rispettivamente con i sistemi del voto «di lista» e del voto «misto». Infatti se l'operazione di sostituzione potesse riguardare tutti i nomi della lista, la ripartizione iniziale del numero dei seggi compiuta in funzione dei due sistemi di scrutinio rischerebbe di risultare modificata a posteriori, il che comprometterebbe la coerenza del sistema elettorale nel suo complesso e la volontà espressa dall'elettorato (punto 44).
Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il principio della pari rappresentatività dei voti non può risultarne violato, dato che il numero complessivo degli eletti appartenenti alla lista n. 3 rimane identico, a prescindere dalla coppia di candidati figurante nella graduatoria definitiva degli eletti (punto 46).
Sul motivo fondato sulla violazione del principio del legittimo affidamento sul mantenimento di una diversa interpretazione delle norme rilevanti in materia
Il Tribunale ricorda che il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi individuo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria, fornendogli precise garanzie, ha fatto nascere fondate aspettative in capo allo stesso. Ebbene, nella fattispecie non è riscontrabile un'eventuale violazione del legittimo affidamento (punti 51 e 52).
Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione (Race PI pag II-83, punto 58); Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio gruppo di azione locale «Murgia Messapica»/Commissione (Race. pag. II-361, punto 67)
Il motivo si limita in ogni caso a chiedere la tutela di un'interpretazione errata della normativa elettorale. Ebbene, le promesse che non tengano conto della normativa specifica disciplinante una determinata situazione amministrativa non possono far nascere un legittimo affidamento in capo a coloro ai quali vengono rivolte (punti 52 e 53).
Riferimento- Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione (Race. pag. I-1125, punto 45); Tribunale 17 dicembre 1992, causa T-20/91. Holtbecker/Comm.ssione (Race. pag. II-2599, punto 54); Latbam/Commissione.già citata, punto 58
Sul motivo fondato sulla violazione dell'art. 25 dello Statuto, in quanto la nota del 7 gennaio 1993 del direttore generale non sarebbe motivata
Benché detto motivo non sia stato richiamato in sede di reclamo, il Tribunale ricorda che il giudice comunitario è tenuto a verificare d'ufficio se la Commissione abbia adempiuto l'obbligo ad essa incombente di motivare la decisione impugnata. Dato che tale esame può essere compiuto in qualsiasi fase del procedimento, a nessun ricorrente può precludersi la facoltà di avvalersi di tale motivo per il solo fatto di non averlo sollevato in sede di reclamo (punto 59).
Per quanto concerne il merito, il Tribunale rileva che le ricorrenti si sono dimostrate in grado di difendere validamente la loro posizione e che il Tribunale ha avuto modo di verificare la legittimità della decisione impugnata (punto 60).
Dispositivo:
Il ricorso è respinto.