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Document 61993TJ0504

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione di rigetto di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza - Riferimento a una lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63

    (Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3; regolamento della Commissione n. 99/63/CEE, art. 6)

    2 Concorrenza - Posizione dominante - Mercato rilevante - Delimitazione - Criteri

    (Trattato CE, art. 86)

    3 Concorrenza - Posizione dominante - Mercato rilevante - Delimitazione geografica - Criteri

    (Trattato CE, art. 86)

    4 Concorrenza - Posizione dominante - Diritti di proprietà intellettuale sui suoni ed immagini di corse di cavalli - Mancato sfruttamento diretto o indiretto dei diritti sul mercato di uno Stato membro - Diniego di concessione a una società di scommesse di una licenza per i territori di tale Stato - Abuso - Insussistenza

    (Trattato CE, art. 86)

    5 Concorrenza - Intese - Diritti di proprietà intellettuale - Esercizio - Concessione di una licenza esclusiva - Restrizione della concorrenza - Presupposti

    (Trattato CE, art. 85, n. 1)

    6 Concorrenza - Intese - Pregiudizio della concorrenza - Nozione - Rifiuto, opposto dalle parti di un accordo, di concedere ad un terzo una licenza di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale

    (Trattato CE, art. 85, n. 1)

    Massima

    7 La soluzione della questione se un atto comunitario soddisfi l'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. Infatti, i requisiti di motivazione di una decisione sono fortemente attenuati quando l'interessato è stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione e conosce quindi le ragioni per cui l'amministrazione ha ritenuto di non dover accogliere la sua domanda.

    A tal riguardo, una decisione della Commissione con cui viene respinta una denuncia per violazione delle regole di concorrenza è sufficientemente motivata quando fa riferimento, senza riprenderli esplicitamente, agli argomenti contenuti in una lettera inviata al denunciante ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, e fa così risultare in maniera sufficientemente chiara i motivi per cui la denuncia è stata respinta, consentendo al ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi al giudice comunitario ed a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione.

    8 Ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del Trattato, il mercato del prodotto o del servizio rilevanti comprende i prodotti o i servizi che sono sostituibili o sufficientemente interscambiabili con questo, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, grazie alle quali essi sono particolarmente atti a soddisfare i bisogni costanti dei consumatori, ma anche in riferimento alle condizioni di concorrenza ed alla struttura della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante.

    9 Nel contesto dell'art. 86 del Trattato, la definizione del mercato geografico pertiene, al pari di quella del mercato dei prodotti, ad una valutazione di carattere economico. Il mercato geografico può essere definito come il territorio nel quale tutti gli operatori economici si trovano esposti a condizioni oggettive di concorrenza che sono analoghe o abbastanza omogenee.

    10 Qualora il mercato geografico dei suoni e delle immagini di corse ippiche sia diviso in mercati nazionali distinti e le società di corse ippiche di uno Stato membro A neghino, in mancanza di sfruttamento diretto o indiretto dei loro diritti di proprietà intellettuale sul mercato di uno Stato membro B, la concessione a una società di scommesse dello Stato membro B di una licenza sui suoni ed immagini delle corse che esse organizzano, tale diniego non costituisce una discriminazione tra gli operatori sul mercato dello Stato B e non può essere considerato nel senso che comporta una qualsiasi restrizione della concorrenza sul detto mercato. Questo diniego non può nemmeno essere considerato abusivo per il solo fatto che agenzie che operano sul mercato di un terzo Stato C dispongono di tali suoni ed immagini, in quanto non esiste concorrenza tra le agenzie ippiche negli Stati B e C.

    Anche supponendo che la presenza delle società di corse ippiche sul mercato dello Stato B dei suoni ed immagini non sia un elemento determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del Trattato, un diniego del genere potrebbe rientrare nel divieto previsto da questa disposizione solo se riguardasse un prodotto o un servizio che si presenta o come essenziale per l'esercizio dell'attività principale della raccolta di scommesse, nel senso che non esiste alcun sostituto reale o potenziale, o come un prodotto nuovo la cui apparizione venga ostacolata, nonostante una domanda potenziale specifica costante e regolare da parte dei consumatori. A tal riguardo, la trasmissione televisiva delle corse ippiche, benché costituisca un servizio aggiuntivo, o addirittura opportuno, offerto agli scommettitori, non è in sé indispensabile per l'esercizio dell'attività principale della raccolta di scommesse.

    11 Il solo fatto che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale abbia concesso ad un unico licenziatario un diritto esclusivo sul territorio di uno Stato membro, vietando la concessione di sub-licenze per un periodo determinato, non è sufficiente per affermare che tale contratto si deve considerare come l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa vietata dal Trattato. Tuttavia l'esercizio del diritto d'autore così come quello del diritto concesso che ne deriva possono, in un contesto economico o giuridico il cui effetto consiste nel restringere notevolmente l'attività di cui trattasi o nel falsare la concorrenza sul mercato, in considerazione delle particolarità di quest'ultimo, rientrare nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato.

    12 Rientra nel divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato qualsiasi accordo, decisione di associazione d'imprese o pratica concordata avente ad oggetto o per effetto di restringere la concorrenza che si fanno o potrebbero farsi le parti interessate tra di loro, ma anche quella possibile tra di loro o tra una di esse ed i terzi.

    Ne deriva che un accordo tra due o più imprese avente ad oggetto di vietare la concessione ad un terzo di una licenza di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale non esula dall'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato per il solo motivo che nessuna delle parti contraenti ha concesso ad un terzo una tale licenza sul mercato di cui trattasi e non ne deriva nessuna restrizione della posizione concorrenziale attuale dei terzi.

    Infatti, benché tale rifiuto, in mancanza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi, non possa essere considerato come discriminatorio e quindi atto a rientrare nell'art. 85, n. 1, lett. d), del Trattato, ciononostante un accordo avente ad oggetto questo rifiuto può avere l'effetto di restringere una concorrenza potenziale sul mercato di cui trattasi, qualora privi ciascuna delle parti contraenti della libertà di entrare in rapporti contrattuali direttamente con un terzo concedendogli una licenza di sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale e di porsi così in concorrenza con le altre parti contraenti sul mercato rilevante. Inoltre, un tale accordo potrebbe avere l'effetto di «limitare o controllare (...) gli sbocchi» e/o di «ripartire i mercati» ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. b) e c), del Trattato.

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