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Document 61993TJ0498

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    30 novembre 1994

    Causa T-498/93

    Yvonne Dornonville de la Cour

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Assegno per figli maggiorenni a carico, colpiti da infermità o da malattia grave — Revoca di una decisione»

    Testo completo in danese   II-813

    Oggetto:

     

    Ricorso diretto ad ottenere:

    l'annullamento della decisione della Commissione che pone fine al versamento a favore della ricorrente dell'assegno per figli a carico, per un figlio maggiorenne colpito da malattia grave;

    la condanna della Commissione al versamento del suddetto assegno e al risarcimento dei danni.

    Esito:

    Annullamento della decisione impugnata nella parte in cui sopprime l'assegno per il mese di agosto 1992 e condanna della Commissione al versamento di 5610,55 DKR e di interessi moratori al tasso annuo dell'8%, a decorrere dal 1o settembre 1992, e rigetto per il resto.

    Sunto della sentenza

    La ricorrente, ex dipendente della Commissione, percepisce dal 1983 una pensione di invalidità. Dal momento della sua entrata in funzione, essa ha goduto dell'assegno per figli a carico per sua figlia sino al 1978, data in cui quest'ultima ha compiuto i 26 anni di età.

    Con lettera 24 settembre 1988 la ricorrente domanda la concessione dell'assegno per figli a carico in quanto sua figlia, avendo contratto una malattia mentale e avendo commesso, nel 1986, un tentato suicidio, è incapace di lavorare e di provvedere al proprio sostentamento.

    Con decisione 9 febbraio 1989 la Commissione accorda alla ricorrente il beneficio di detto assegno per il periodo 1o dicembre 1988 — 30 novembre 1991; per effetto di detta decisione la figlia della ricorrente viene ammessa a godere della copertura del regime comune di assicurazione malattia.

    Con decisione 26 ottobre 1989 la Commissione concede alla ricorrente', su domanda di quest'ultima, il beneficio del raddoppio dell'assegno per figli a carico, ai sensi dell'art. 67, n. 3, dello Statuto, per il periodo 1o settembre 1989 — 31 agosto 1992.

    Con lettera 10 agosto 1992 la Commissione informa la ricorrente che l'assegno concesso per sua figlia non potrà più essere versato dopo il 1o agosto 1992.

    Con lettera 24 agosto 1992, rimasta senza riscontro, la ricorrente chiede alla Commissione il mantenimento del doppio assegno per figli a carico oltre la data stabilita con la decisione 26 ottobre 1989.

    La ricorrente presenta un reclamo avverso la decisione della Commissione 10 agosto 1992, il quale è oggetto di una decisione esplicita di rigetto.

    I — Sulla domanda di annullamento della decisione 10 agosto 1992, per la parte in cui essa pone fine al versamento dell'assegno per figli a carico a partire dal 1o settembre 1992

    1. Sul motivo fondalo sull'erronea applicazione da parte della Commissione delle norme statutarie in materia

    II Tribunale innanzi tutto ricorda che, contrariamente al n. 4 dell'art. 2 dell'allegato VII dello Statuto, i nn. 3 e 5 di tale disposizione conferiscono all'autorità competente solo una competenza vincolata (punto 31).

    Riferimento: Corte 7 maggio 1992, causa C-70/91 P, Consiglio/Brcms (Race. pag. I-2973, punto 5); Tribunale 14 dicembre 1990, causa T-75/89, Brems/Consiglio (Race. pag. II-899, punto 23)

    Il Tribunale rileva, in primo luogo, che un'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto non consente di escludere che il versamento dell'assegno di cui trattasi possa essere interrotto e che l'assegno per figli a carico risponde ad una finalità di ordine sociale giustificata in considerazione delle spese derivanti da esigenze attuali e certe, connesse con l'esistenza del figlio e con il suo effettivo mantenimento. Ebbene, non può negarsi che, nell'ambito dell'art. 2, n. 5, detto obiettivo può anche comprendere casi in cui il versamento dell'assegno di cui trattasi è stato interrotto (punti 33-35).

    Riferimento: Consiglio/Brems, citata, punto 9; Tribunale 8 marzo 1990, causa T-41/89, Schwcdler/ParIamento(Racc. pag. II-79, punto 18)

    Il Tribunale ritiene, in secondo luogo, che la condizione restrittiva, secondo la quale la malattia o l'infermità del figlio può dare diritto a un assegno in forza dell'art. 2, n. 5, solo se contratta, secondo i casi, prima dei 18 o dei 26 anni di età, non è indicata in modo espresso nel dettato della disposizione di cui trattasi. Per quanto concerne la finalità di quest'ultima, non può negarsi che le stesse considerazioni connesse all'esistenza del figlio e alle spese per il suo effettivo mantenimento possono risultare parimenti valide nel caso in cui un'infermità o una malattia grave si manifesti, per la prima volta, in età più avanzata (punto 37).

    Per quanto concerne infine la copertura del regime danese di previdenza sociale, di cui la figlia della ricorrente ha beneficiato dal 1989, occorre ricordare che l'art. 2, n. 5, riconosce il diritto all'assegno solo a condizione che l'infermità o la malattia grave renda il figlio incapace di provvedere al proprio sostentamento. Poiché le norme del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni pecuniarie devono essere interpretate in senso restrittivo, occorre verificare, in ogni singolo caso, se si realizzi la finalità sociale perseguita mediante il versamento dell'assegno per figli a carico, la cui proroga è acquisita in forza del solo art. 2, n. 5. Ciò non si verifica più nel caso in cui risulti che l'infermità o la malattia grave conferisce un diritto autonomo al godimento di prestazioni nazionali per un importo che non consenta più di ritenere che tale persona si trovi nello stato di bisogno ai sensi dell'art. 2, n. 5. La determinazione di tale importo nella misura del 40% della retribuzione di un dipendente di grado D4, scatto 1, compiuta dal collegio dei capi di amministrazione, rappresenta un'interpretazione corretta del suddetto n. 5 (punti 38 e 39).

    Riferimento: Corte 6 maggio 1982, cause riunite 146/81, 192/81 e 193/81, BayWa e a. (Race, pag. 1503, punto 10); Schwedler/Parlamento, citata, punto 23

    Secondo il Tribunale, il fatto di qualificare come oneri gravosi ai sensi dell'art. 67, n. 3, dello Statuto solo le spese che superano del 20% la retribuzione o la pensione del dipendente si fonda su un'interpretazione corretta della stessa norma da parte del medesimo collegio (punto 41).

    Dato che i mezzi propri della figlia della ricorrente superano abbondantemente il suddetto limite massimo del 40% e che le mensilità versate dalla ricorrente alla figlia non superano il livello minimo del 20%, è respinto il motivo fondato sull'erronea applicazione da parte della Commissione delle norme statutarie in materia.

    2. Sul motivo fondato sulla violazione da parte della Commissione dei prìncipi generali della certezza del diritto, della tutela dei diritti quesiti e del rispetto del legittimo affidamento

    Secondo una giurisprudenza consolidata, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a tutti coloro in capo ai quali l'amministrazione abbia fatto sorgere aspettative fondate; per contro, non può invocarsi una violazione del suddetto principio in mancanza di assicurazioni precise fornite dall'amministrazione. Ebbene, nella fattispecie, dato che al diritto all'assegno controverso era stato posto il limite del 31 agosto 1992, la ricorrente non può far discendere da ciò alcuna garanzia da parte della Commissione che l'assegno sarebbe stato ancora versato dopo tale data (punto 46).

    Riferimento: Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione (Race, pag. II-131, punti 25 e 26)

    Inoltre, dato che l'importo della pensione d'invalidità concessa alla figlia della ricorrente in base al regime danese di previdenza sociale supera il livello dei mezzi propri definito ai fini della concessione dell'assegno per figli a carico, la decisione 26 ottobre 1989 va ritenuta erronea e abrogabile in futuro (punto 47).

    Riferimento: Cone 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione (Race. pag. 585, punto 38).

    II — Sulla domanda di annullamento della decisione 10 agosto 1992, per la parte in cui sopprime l'assegno per il mese di agosto 1992

    Poiché la decisione 26 ottobre 1989 ha accordato l'assegno di cui trattasi per il periodo 1o settembre — 31 agosto 1992 e la soppressione della concessione dal 1o agosto 1992 è stata comunicata alla ricorrente solo nel corso del medesimo agosto 1992, detto atto ha avuto l'effetto di revocare con efficacia retroattiva un atto amministrativo del quale il Tribunale ha precedentemente accertato l'illegittimità. Ora, il diritto dell'amministrazione di revocare, con effetti retroattivi, un atto illegittimo trova un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario che ha potuto fare affidamento sulla legittimità dell'atto (punto 53).

    Riferimento: Corte 20 giugno 1991, causa C-248/89, Cargill/Commissione(Racc. pag. I-2987, punto 20)

    Il Tribunale ritiene in proposito che la Commissione, avendo esplicitamente posto il limite del 31 agosto 1992 alla validità della sua decisione di concessione, ha fatto nascere in capo alla ricorrente la speranza che l'assegno sarebbe stato versato sino a tale data. La revoca dell'assegno è avvenuta, nella fattispecie, in modo troppo inatteso e deve pertanto essere giudicata una misura eccessiva e, di conseguenza, va annullata (punti 54 e 56).

    III — Sulla domanda mirante al pagamento di interessi moratori

    Poiché rientra nella sua competenza a decidere anche nel merito, il Tribunale giudica che la domanda va accolta e fissa all'8% annuo il tasso degli interessi moratori. Dal momento che ogni mensilità dell'assegno di cui trattasi veniva versata retroattivamente per il mese precedente, gli interessi moratori andranno versati a partire dal 1o settembre 1992 (punto 60).

    Riferimento: Tribunale 30 marzo 1993, causa T-4/92, Vardakas/Commissione (Race, pag. II-357, punto 49)

    IV — Sulla domanda mirante al risarcimento

    Il Tribunale ritiene che, per avvalorare la fondatezza della sua domanda di risarcimento, la ricorrente deve dimostrare che la Commissione ha commesso un illecito che le ha causato un danno non patrimoniale. Ebbene, la decisione di porre fine al versamento dell'assegno per figli a carico era legittima e conseguentemente non può costituire un illecito e la decisione di abrogazione è stata presa pochi giorni prima della fine del periodo di validità assegnato alla decisione di concessione 26 ottobre 1989, il che esclude parimenti un illecito. Per quanto concerne la revoca dell'assegno per il mese d'agosto 1992, che è stata annullata, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza a decidere in materia anche nel merito, ritiene che non si tratta di un elemento che può essere valutato isolatamente nell'ambito del turbamento provocato dalla soppressione generale dell'assegno di cui trattasi e che, come tale, non può pertanto aver provocato un distinto danno non patrimoniale (punti 63-65).

    Dispositivo:

    1)

    E' annullata la decisione mediante la quale la Commissione ha soppresso, per il mese di agosto 1992, il versamento alla ricorrente dell'assegno per figli a carico.

    2)

    La Commissione è condannata al versamento a favore della ricorrente dell'importo di 5610,55 DKR, maggiorato degli interessi moratori al tasso annuo dell'8%, a decorrere dal 1o settembre 1992.

    3)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

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