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Document 61993TJ0482

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per taluni semi oleosi ° Ricorso proposto da produttori di colza ° Irricevibilità

    (Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento della Commissione n. 525/93)

    Massima

    E' irricevibile il ricorso d' annullamento proposto da produttori bavaresi di colza avverso il regolamento n. 525/93, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/1993.

    Infatti, il suddetto regolamento dev' essere considerato un atto di portata generale riguardante i produttori interessati in modo generale e astratto, in quanto ciascuno dei tre elementi in funzione dei quali sono fissati i suddetti importi viene determinato in base a dati di natura generale e astratta, senza tenere in alcun conto la situazione dei singoli produttori. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l' importo di riferimento regionale finale fissato per la Baviera.

    Se è vero che questi produttori facevano effettivamente parte, al momento dell' emanazione dello stesso regolamento, di un numero fisso di produttori, vale a dire quelli che avevano provveduto alla semina per la raccolta considerata, inoltrato una domanda recante i dati e le dichiarazioni richiesti, presentato una dichiarazione di raccolta e ricevuto un anticipo, questo "circolo chiuso" risulta dalla natura stessa del sistema istituito dal regolamento n. 3766/91, che istituisce un regime di sostegno per i produttori dei semi di cui trattasi, e riguarda tali produttori solo alla stessa stregua di tutti gli altri produttori di semi oleosi che si trovano nella stessa situazione.

    Inoltre, il solo fatto che i detti produttori abbiano presentato le domande e le dichiarazioni richieste e abbiano già riscosso un anticipo non è idoneo a dimostrare una lesione di loro diritti specifici in misura tale da farli considerare individualmente interessati, dato che, da un lato, prima dell' emanazione del suddetto regolamento n. 525/93 essi non avevano un diritto quesito al pagamento diretto di un importo complessivo determinato e, dall' altro, la loro posizione giuridica non era diversa da quella di tutti gli altri produttori comunitari di cui allo stesso regolamento.

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