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Document 61993TJ0480

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Ricorso d' annullamento ° Interesse ad agire ° Ricorso diretto contro un atto eseguito o abrogato

    (Trattato CEE, art. 176)

    2. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione della Commissione, inviata agli Stati membri, che istituisce misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di un prodotto originario di un paese o territorio d' oltremare associato ° Imprese interessate del paese o territorio associato ° Imprese individuate aventi merci già inoltrate

    (Trattato CEE, art. 173, secondo comma; decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 109)

    3. Associazione dei paesi e territori d' oltremare ° Applicazione da parte del Consiglio ° Preservazione degli interessi della Comunità mediante l' inserimento di una clausola di salvaguardia nel regime che stabilisce il libero accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati ° Legittimità

    (Trattato CEE, art. 136, secondo comma; decisione del Consiglio 91/482, art. 109)

    4. Associazione dei paesi e territori d' oltremare ° Misure di salvaguardia contro importazioni di prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati ° Presupposti della loro adozione ° Potere discrezionale della Commissione

    (Decisione del Consiglio 91/482, art. 109; decisioni della Commissione 93/127/CEE e 93/211/CEE)

    5. Associazione dei paesi e territori d' oltremare ° Misure di salvaguardia contro importazioni di prodotti originari dei paesi e territori associati ° Validità subordinata alla loro indispensabilità

    (Decisione del Consiglio 91/482, art. 109, n. 2; decisioni della Commissione 93/127 e 93/211)

    6. Associazione dei paesi e territori d' oltremare ° Importazione nella Comunità dei prodotti originari dei paesi e territori associati ° Divieto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente ° Tassa di effetto equivalente ° Nozione ° Prelievo riscosso in caso di inosservanza di un prezzo minimo istituito a titolo di misura di salvaguardia ° Esclusione

    (Decisione del Consiglio 91/482, artt. 101 e 109)

    7. Responsabilità extracontrattuale ° Presupposti ° Atto normativo che implica scelte di politica economica ° Violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma giuridica superiore che tutela i singoli ° Violazione del principio di proporzionalità, che va rispettato all' atto dell' adozione di misure di salvaguardia contro importazioni di prodotti originari dei paesi e territori d' oltremare associati ° Violazione di una norma giuridica superiore che tutela i singoli, non sufficientemente grave e manifesta per far sorgere la responsabilità della Comunità, tenuto conto della buona fede della Commissione che si era basata su dati errati non contestati dagli interessati ° Necessità, in ogni caso, di un danno anormale

    (Trattato CEE, art. 215, secondo comma; decisione del Consiglio 91/482, art. 109, n. 2)

    Massima

    1. Il ricorso d' annullamento è ricevibile solo se il ricorrente ha interesse a far annullare l' atto impugnato. Siffatto interesse presuppone che l' annullamento di detto atto possa produrre, di per sé, effetti giuridici, il che non si può escludere nel caso di un atto nel frattempo eseguito o abrogato. Infatti, ai sensi dell' art. 176 del Trattato, l' istituzione da cui emana l' atto annullato è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza, il che può comportare un' adeguata rettifica per eliminare gli effetti dell' atto o la rinuncia ad adottare un atto identico.

    2. Una decisione della Commissione, adottata a norma dell' art. 109 della decisione 91/482, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare, inviata agli Stati membri e che fissa, a titolo di misure di salvaguardia, un prezzo minimo all' importazione di un prodotto originario di uno dei detti territori, riguarda direttamente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, le imprese che esportano detto prodotto a partire da tale territorio, se non lascia agli Stati membri alcun margine di discrezionalità quanto all' imposizione e al livello del prezzo minimo di cui trattasi.

    Nonostante la sua natura normativa, detta decisione riguarda altresì individualmente, ai sensi della stessa disposizione, quelle fra le dette imprese, note alla Commissione a causa di contatti instaurati prima dell' adozione della misura in esame, aventi, al momento in cui essa viene adottata, merci di cui trattasi già inoltrate. Infatti, dette imprese figurano necessariamente fra le imprese interessate per le quali il succitato art. 109 prescrive, quanto all' esame dell' adeguatezza delle misure di salvaguardia previste, che si consideri, prima di qualsiasi decisione, la situazione caratterizzata dal rischio di dover subire un danno.

    3. Il Consiglio aveva la facoltà, in base all' art. 136, secondo comma, del Trattato, al fine di conciliare i principi dell' associazione dei paesi e territori d' oltremare (PTOM) alla Comunità e della politica agricola comune, di inserire nella decisione 91/482, relativa a detta associazione, una clausola di salvaguardia, enunciata dall' art. 109, che autorizza, in particolare, restrizioni della libera importazione di prodotti agricoli originari dei PTOM, qualora questa comporti turbative gravi in un settore dell' attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l' estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d' attività della Comunità o di una sua regione. Operando questa scelta, che limita solo eccezionalmente, parzialmente e temporaneamente la libera importazione nella Comunità dei prodotti provenienti dai PTOM, il Consiglio non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale derivante dall' art. 136, secondo comma, del Trattato.

    4. Prevedendo che la Commissione possa adottare o autorizzare misure di salvaguardia contro importazioni di prodotti originari dei paesi e territori d' oltremare associati qualora tali importazioni comportino turbative gravi in un settore di attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o compromettano la loro stabilità finanziaria con l' estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore di attività della Comunità o di una sua regione, l' art. 109, n. 1, della decisione 91/482 conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale, non solo quanto all' esistenza delle condizioni che giustificano l' adozione di una misura di salvaguardia, ma anche quanto al principio dell' adozione di una siffatta misura, di modo che il giudice comunitario deve, nell' ambito del suo controllo, limitarsi ad accertare se l' esercizio di detto potere non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere oppure se la Commissione non abbia palesemente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale.

    Ciò non si è verificato in occasione dell' adozione delle decisioni 93/127 e 93/211, con le quali sono state istituite, e successivamente modificate nel senso di una mitigazione, misure di salvaguardia per il riso originario delle Antille olandesi. Infatti, la Commissione, tenuto conto dell' andamento verso il ribasso del prezzo del riso nella Comunità che aveva potuto constatare e del contemporaneo aumento delle importazioni provenienti da detto territorio d' oltremare, ha potuto considerare che erano sorte difficoltà che rischiavano di comportare un deterioramento nel settore della risicoltura nella Comunità e di mettere in pericolo il programma Poseidom quanto alla sua applicazione ai dipartimenti d' oltremare francesi, e che erano pertanto soddisfatte le condizioni per l' adozione di misure di salvaguardia.

    5. Le misure di salvaguardia contro importazioni di prodotti originari dei paesi e territori d' oltremare associati autorizzate dall' art. 109 della decisione 91/482 possono mirare soltanto ad ovviare alle difficoltà incontrate da un settore di attività economica della Comunità o ad impedire che sorgano siffatte difficoltà, e devono, ai sensi del n. 2 di detto articolo, essere strettamente indispensabili.

    Per questo motivo dev' essere annullata la decisione 93/127, con la quale la Commissione ha stabilito, a titolo di misura di salvaguardia, un prezzo minimo all' importazione del riso originario delle Antille olandesi, poiché il livello al quale detto prezzo è stato fissato è tale che il riso di cui trattasi è reso più caro, sul mercato comunitario, non solo del riso comunitario, ma anche del riso proveniente da paesi terzi, tra cui i paesi ACP, in contrasto con l' ordine di preferenza di cui devono beneficiare i prodotti dei paesi e territori associati e col principio di proporzionalità espresso dall' art. 109, n. 2.

    Per contro, è valida la decisione 93/211, che riporta, quanto alla stessa misura di salvaguardia, il prezzo minimo ad un livello tale che il riso di cui trattasi è posto in una situazione concorrenziale sfavorevole solo rispetto al riso comunitario, che la misura mira a tutelare.

    6. Un prelievo riscosso all' importazione di un prodotto originario di un paese o territorio d' oltremare effettuata ad un prezzo inferiore al prezzo minimo fissato nell' ambito di una misura di salvaguardia istituita a norma dell' art. 109 della decisione 91/482 non può essere considerato una tassa di effetto equivalente vietata dall' art. 101 di detta decisione, poiché l' obbligo di pagamento ha origine non già nel fatto che la merce varca la frontiera della Comunità, bensì nell' inosservanza del prezzo minimo imposto.

    7. L' adozione, a norma dell' art. 109 della decisione 91/482, di misure di salvaguardia contro importazioni di prodotti originari di un paese o territorio d' oltremare associato costituisce un' attività normativa che implica scelte di politica economica, di modo che un' illegittimità commessa in tale occasione può far sorgere la responsabilità della Comunità solo se essa viene considerata come una violazione sufficientemente grave e manifesta di un principio giuridico superiore posto a tutela dei singoli.

    L' illecito commesso dalla Commissione quando ha adottato con la decisione 93/127 una misura di salvaguardia la quale non era, quanto alle sue modalità, indispensabile per salvaguardare gli interessi della Comunità, come prescritto dal citato art. 109, n. 2, costituisce violazione di siffatto principio, nella specie il principio di proporzionalità. Esso non fa sorgere tuttavia la responsabilità della Comunità poiché non può essere considerato sufficientemente grave e manifesto, tenuto conto del fatto che la Commissione ha utilizzato, in piena buona fede, dati comunicati da autorità nazionali, che si sono rivelati errati, senza che per questo gli interessati abbiano richiamato la sua attenzione su tale inesattezza che era loro nota.

    Peraltro, anche se detto illecito fosse stato tale da far sorgere la responsabilità della Comunità, sarebbe stato necessario, perché sorgesse il diritto al risarcimento, che ci si trovasse in presenza di un danno superiore a quanto si ammette che un singolo debba sostenere, anche nel caso in cui sia vittima di un illecito, senza poter farsi risarcire col denaro pubblico.

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