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Document 61993TJ0465
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Ricorso di annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione della Commissione indirizzata ad uno Stato membro, che concede un contributo per alcuni progetti presentati nell' ambito del programma Leader ° Ricorso di un gruppo d' azione locale autore di un progetto non accolto ° Ricevibilità
(Trattato CE, art. 173, quarto comma)
2. Ricorso di annullamento ° Termini ° Dies a quo ° Atto non pubblicato né notificato al ricorrente ° Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione ° Obbligo di richiedere il testo integrale dell' atto entro un termine ragionevole dopo averne appreso l' esistenza
(Trattato CE, art. 173, quinto comma)
3. Coesione economica e sociale ° Interventi strutturali ° Programma Leader ° Concessione di contributi finanziari comunitari ° Potere discrezionale della Commissione ° Norme di procedura
(Regolamenti del Consiglio nn. 2052/88 e 4253/88)
1. I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro particolari e di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari.
Ad onta del fatto che un gruppo di imprenditori aventi come scopo lo sviluppo di attività economiche in una regione determinata non avesse alcun diritto alla concessione di un contributo finanziario da parte della Comunità previsto dal programma Leader nell' ambito degli interventi strutturali, l' accoglimento provvisorio del suo progetto da parte dell' autorità nazionale competente e il suo inserimento tra i progetti di seconda priorità nonché la sua partecipazione ripetuta alle riunioni organizzate dalla Commissione e dalla suddetta autorità, in breve al procedimento a conclusione del quale è stata adottata la decisione indirizzata dalla Commissione allo Stato membro, la quale non prevede un contributo al suddetto gruppo di imprese, possono tuttavia aver fatto nascere in capo a quest' ultimo interessi la cui perdita lo abbia individualmente interessato. La suddetta decisione ha inoltre prodotto, senza frapposizioni da parte di nessun altro organo comunitario o nazionale, effetti giuridici diretti nei confronti del medesimo gruppo di imprese, il ricorso del quale, alla luce di tutti questi elementi, va dichiarato ricevibile.
2. In mancanza di pubblicazione o di notificazione di un atto, il termine per il ricorso di annullamento può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato abbia avuto conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell' atto di cui trattasi, in modo da poter fruire del suo diritto di promuovere un ricorso, a condizione tuttavia che egli richieda, entro un termine ragionevole, il testo integrale dell' atto di cui trattasi.
3. La legittimità della decisione della Commissione di non concedere contributi previsti dal programma Leader, promosso nell' ambito degli interventi strutturali che rientrano fra le azioni miranti al rafforzamento della coesione economica e sociale all' interno della Comunità, va valutata, per quanto concerne il merito, tenendo in considerazione l' ampio potere discrezionale del quale gode la Commissione rispetto all' esistenza delle condizioni che giustificano la concessione di un contributo finanziario comunitario e, per quanto concerne l' eventuale violazione di forme sostanziali, in rapporto unicamente alle norme stabilite o dai regolamenti nn. 2052/88 e 4253/88 o dalla stessa Commissione nella sua comunicazione Leader.